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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 20903/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32234/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i DA- RIOCAPOTORTO e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 208/2018 depositata il16/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento d’inesistenza di servitù di pas- saggiosul fondo di sua proprietà, un terreno erboso a pascolo, senza pesi o segni visibili di servitù di transito.

L’attrice allegava passaggi a 2di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. piedi sul fondo da parte del convenuto, proprietario dal 2011 di un fondoconfinante, ove coltiva mele.

L’a zione è rigettata con due pro- nunce conformi.

Ricorre in cassazione l’attrice con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste il convenuto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano misconosciuto nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della negatoria servitutise, in particolare, si censura che sia stata esclusa l'operatività di tale azione per contrastare vanti di terzi che non abbiano ancora ad oggetto una servitù(si deduce violazione dell’art. 949 c.c.).

Censurato è, in particolare, il seguente passo della motivazione : «L'actio negatoria servitutisè posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati e pretesi da terzi sulla cosa[…] ed a fare cessare eventuali turbative e/o molestie che si sostanzino in una pretesa o diritto vantato sul fondo[…]; deve esistere, insomma, un conflitto tra chi ritiene di essere legittimo proprietario e possessore del fondo e chi, invece, pretende di vantare su di esso un proprio diritto reale di godimento su cosa altrui[…].

Quando invece il terzo, come è nella fattispecie, non accampa pretese di natura reale, ma comunque pone in essere condotte di persé lesive non della pro- prietà, bensì del possesso del fondo, come ad es. il transito non auto- rizzato, allora il proprietario (e nel contempo possessore) del fondo ha a sua disposizione altre azioni e, nello specifico, quella di manutenzione (art.1170 c.c. ) » .

Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c. 3di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente mostra manifestamente di fraintendere la giuri- sprudenza di legittimità, che, ai fini dell’esercizio dell’actio negatoria servitutis,richiede univocamente che il vanto stragiudiziale del conve- nuto abbia per oggetto una pretesa di carattere reale, e non si concreti unicamente in turbative o molestie che non siano accompagnate da una tale pretesa (cfr.,cfr.

Cass. 31382/2018, 13710/2011).

In conclusione, il primo motivo è inammissibile.

2. -Con il secondo motivo si censur a che i giudici di merito abbiano qualificato come prove le dichiarazioni del difensore di controparte( si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.).

Del secondo motivo è da dichiararel’inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Censurato è, in particolare, il seguente passo della motivazione: «L'intero capitolato di prova, a prescindere da alcuni capitoli di dubbia ammissibilità, è teso ad affermare situazioni di fatto ammesse dall'ap- pellato, ma dalle quali non è dato ravvisare comportamenti implicanti una volontà di esercitare un preteso diritto reale di godimento su cosa altrui».

Il motivo non offre argomenti per mutare (o corroborare ulterior- mente) l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le dichiarazionidel difensore sono ammissioni, cioè, dichiarazioni di fatti sfavorevoli che, pur non potendo assurgere a confessione poiché non provengono dalla parte capace di disporre dei diritti oggetto del processo, costituiscono prove libere ovvero «elementi indiziari libera- mente valutabili dal giudice» (cfr. Cass. 23634/2018, citata dalla stessa parte ricorrente).

Questi ultimi, quali presunzioni, ben possono da solifondare il convincimento del giudice, anche a fronte delle istanze di prova contraria (come nel caso di specie, in cui non è stata ammessa la prova testimoniale), purché il giudizio di superfluità ex art. 209 c.p.c. 4di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sia congruamente motivato, come è accaduto nel caso di specie.(Be- ninteso: le ammissioni concernono il fatto dei passaggi a piedi, che di per sé non genera l’interesse ad agire in negatoria servitutis, cfr. la dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo).

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

3. - Con il terzo motivo si censura la condanna alle spese di lite in quantol'azione ex art. 949 c.c. era necessaria, a cagione del la condotta della controparte(si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c.).

Del terzomotivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360- bis n.1 c.p.c.

Censurato è, in particolare, il seguente passo della motivazione:«È doveroso sottolineare che le spese debbano seguire la soccombenza, in carenza di altri elementi di valutazione certi».

Il motivo non offre argomenti per mutare (o corroborare ulteriore- mente) l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che legge l’art. 91 c.p.c. nell’unico modo in cui può essere letto: le spese seguono la soccombenza.

In conclusione, il terzo motivo è inammissibile.

4. - Il ricorso è inammissibile per inammissibilità di ogni motivo su cui esso si fonda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma paria quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna l a parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte 5di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente, che liquida in €1.200, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensie agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32234/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i DA- RIOCAPOTORTO e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 208/2018 depositata il16/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento d’inesistenza di servitù di pas- saggiosul fondo di sua proprietà, un terreno erboso a pascolo, senza pesi o segni visibili di servitù di transito. L’attrice allegava passaggi a 2di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. piedi sul fondo da parte del convenuto, proprietario dal 2011 di un fondoconfinante, ove coltiva mele. L’a zione è rigettata con due pro- nunce conformi. Ricorre in cassazione l’attrice con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano misconosciuto nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della negatoria servitutise, in particolare, si censura che sia stata esclusa l'operatività di tale azione per contrastare vanti di terzi che non abbiano ancora ad oggetto una servitù(si deduce violazione dell’art. 949 c.c.). Censurato è, in particolare, il seguente passo della motivazione : «L'actio negatoria servitutisè posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati e pretesi da terzi sulla cosa[…] ed a fare cessare eventuali turbative e/o molestie che si sostanzino in una pretesa o diritto vantato sul fondo[…]; deve esistere, insomma, un conflitto tra chi ritiene di essere legittimo proprietario e possessore del fondo e chi, invece, pretende di vantare su di esso un proprio diritto reale di godimento su cosa altrui[…]. Quando invece il terzo, come è nella fattispecie, non accampa pretese di natura reale, ma comunque pone in essere condotte di persé lesive non della pro- prietà, bensì del possesso del fondo, come ad es. il transito non auto- rizzato, allora il proprietario (e nel contempo possessore) del fondo ha a sua disposizione altre azioni e, nello specifico, quella di manutenzione (art.1170 c.c. ) » . Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c. 3di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente mostra manifestamente di fraintendere la giuri- sprudenza di legittimità, che, ai fini dell’esercizio dell’actio negatoria servitutis,richiede univocamente che il vanto stragiudiziale del conve- nuto abbia per oggetto una pretesa di carattere reale, e non si concreti unicamente in turbative o molestie che non siano accompagnate da una tale pretesa (cfr.,cfr. Cass. 31382/2018, 13710/2011). In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. -Con il secondo motivo si censur a che i giudici di merito abbiano qualificato come prove le dichiarazioni del difensore di controparte( si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.). Del secondo motivo è da dichiararel’inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Censurato è, in particolare, il seguente passo della motivazione: «L'intero capitolato di prova, a prescindere da alcuni capitoli di dubbia ammissibilità, è teso ad affermare situazioni di fatto ammesse dall'ap- pellato, ma dalle quali non è dato ravvisare comportamenti implicanti una volontà di esercitare un preteso diritto reale di godimento su cosa altrui». Il motivo non offre argomenti per mutare (o corroborare ulterior- mente) l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le dichiarazionidel difensore sono ammissioni, cioè, dichiarazioni di fatti sfavorevoli che, pur non potendo assurgere a confessione poiché non provengono dalla parte capace di disporre dei diritti oggetto del processo, costituiscono prove libere ovvero «elementi indiziari libera- mente valutabili dal giudice» (cfr. Cass. 23634/2018, citata dalla stessa parte ricorrente). Questi ultimi, quali presunzioni, ben possono da solifondare il convincimento del giudice, anche a fronte delle istanze di prova contraria (come nel caso di specie, in cui non è stata ammessa la prova testimoniale), purché il giudizio di superfluità ex art. 209 c.p.c. 4di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sia congruamente motivato, come è accaduto nel caso di specie.(Be- ninteso: le ammissioni concernono il fatto dei passaggi a piedi, che di per sé non genera l’interesse ad agire in negatoria servitutis, cfr. la dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo). In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo si censura la condanna alle spese di lite in quantol'azione ex art. 949 c.c. era necessaria, a cagione del la condotta della controparte(si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c.). Del terzomotivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360- bis n.1 c.p.c. Censurato è, in particolare, il seguente passo della motivazione:«È doveroso sottolineare che le spese debbano seguire la soccombenza, in carenza di altri elementi di valutazione certi». Il motivo non offre argomenti per mutare (o corroborare ulteriore- mente) l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che legge l’art. 91 c.p.c. nell’unico modo in cui può essere letto: le spese seguono la soccombenza. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 4. - Il ricorso è inammissibile per inammissibilità di ogni motivo su cui esso si fonda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma paria quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna l a parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte 5di 5 – S2 - 3 2234 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente, che liquida in €1.200, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensie agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulterio
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