CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’annullamento della gravata sentenza per essere il reato estinto perintervenuta prescrizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato ladecisione di primo grado, che dichiarava XXXXXXXXXXXXXresponsabile del delitto dirapina pluriaggravata dalla recidiva specifica e reiterata e dalla minorata difesa. Ritenute lecircostanze aggravanti equivalenti alle concesse circostanze attenuanti generiche, la penaveniva determinata in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’omessa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, deceduta primache fosse celebrato il giudizio di appello. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare unapiù approfondita analisi di quanto già riferito dalla vittima, con precipuo riferimento aeventuali elementi di riscontro esterni, oltre che al narrato dell’imputato e alle risultanzeistruttorie. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione agli artt. 628, terzo comma, n. 2, 61, primo comma, n. 5, e 157 cod. pen., permancata dichiarazione di estinzione del reato, prescritto prima della pronuncia dellasentenza impugnata. Come puntualizzato dalla Corte stessa, l’unica circostanza aggravante,concessa in regime di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche,riguardava la minorata difesa, ciò che portava correttamente la Corte a escluderel’applicazione della fattispecie di cui al terzo comma, n. 2, dell’art. 628 cod. pen.Ciononostante, la ritenuta aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. risulta,in sentenza, illogicamente connessa alla fattispecie di cui al terzo comma, n. 2, dell’art. 628cod. pen. Peraltro, ai fini dell’applicazione della ritenuta aggravante della minorata difesa, igiudici di merito hanno illogicamente valorizzato unicamente l’età della vittima, in palesedispregio 1) dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessità di unconcreto accertamento sull’effettiva condizione di vulnerabilità in cui si sia venuta a trovarela persona offesa e 2) dell’introduzione, successiva al fatto contestato (che risale al 2012),dell’aggravante in parola. 2.3 Col terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al diniego del giudizio di prevalenza relativo alle concesse circostanze attenuantigeneriche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è infondato. Deve innanzitutto ribadirsi il consolidato principio, allaluce del quale, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteriomogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle duesentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre alcontrollo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01). Ciò posto, va evidenziato come, nel caso in esame, i giudici di merito abbianoadeguatamente valutato le risultanze istruttorie, ponendo a confronto quanto riferito dallavittima in sede di indagini con narrazione dettagliata, spontanea e coerente, come osservatodal giudice di primo grado e quelle dell’imputato, apparse apodittiche e non suffragate dariscontro alcuno. Peraltro, come illustrato dal giudice di primo grado, già in sede di denuncia-querela la vittima chiariva di conoscere di vista l’imputato il quale le aveva già offerto unpassaggio in auto, prima dei fatti oggetto del presente procedimento ciò che le avrebbeconsentito di riconoscerlo prontamente nell’album fotografico sottopostole dalla poliziagiudiziaria.Si osserva, infine, che le obiezioni difensive in tal sede, pedissequamente ripropostecirca le asserite contraddizioni testimoniali riguardanti il colore dell’auto dell’imputatovenivano efficacemente disattese già nella sentenza del Tribunale di Latina.Pertanto, in disparte il profilo, adeguatamente scandagliato dal giudice di primo grado,del vaglio delle dichiarazioni della persona e del confronto delle stesse con quelledell’imputato e di eventuali altri testi, compiutamente effettuato alla luce dei consolidatiprincipi posti dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte,Rv. 253214-01), deve anche disattendersi la censura tesa a lamentare la violazione di leggee il vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 C.e.d.u. A tal riguardo, deveriaffermarsi il principio di diritto, correttamente applicato dai giudici di merito al caso inscrutinio, secondo cui «in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, giàesaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integraun'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delledichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando lasentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, unaviolazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può esserecollegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale» (Sez. F, n. 43285 del08/08/2019, Diana, Rv. 277471-02).3. Il secondo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. La doglianzacon cui si contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato è, da più punti di vista,del tutto fuori fuoco.Innanzitutto, in alcuna delle sentenze di merito è dato riscontrare l’illogicasovrapposizione, lamentata confusamente dal ricorrente, tra la ritenuta circostanzaaggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e ladisposizione di cui all’art. 628, terzo comma, n. 2, cod. pen., espressamente esclusa già dalgiudice di primo grado.In secondo luogo, non ha fondamento alcuno la censura relativa all’asseritaapplicazione retroattiva della circostanza della minorata difesa. Diversamente da quantocontestato, la circostanza aggravante in parola, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod.pen. è stata introdotta ben prima del reato contestato (che risale al 14 giugno 2012) e,segnatamente, con legge del 15 luglio 2009, n. 94.In terzo luogo, tale circostanza aggravante della minorata difesa è stata correttamenteapplicata al caso in scrutinio, atteso che, al di là dell’età anagrafica comunque,obiettivamente avanzata dell’anziana vittima (di anni 82 all’epoca dei fatti), i giudici dimerito, con perfetta aderenza ai principi enucleati, sul punto, dalla giurisprudenza di questaCorte, hanno valorizzato ulteriori profili (il luogo: un bosco, lontano dal centro abitato, in cuila vittima era condotta, suo malgrado, dall’imputato, per essere, poi, lì abbandonata), da cuil’imputato ha tratto consapevolmente vantaggio (cfr. Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Rv.284523 – 01: «ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen.,l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesaper la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioniche denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente traeconsapevolmente vantaggio»; v. anche Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015,Genovese, Rv. 262564–01: «in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di averapprofittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica oprivata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deveessere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica dellapersona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioniche denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente traeconsapevolmente vantaggio»: fattispecie relativa a una rapina in cui la vittima - una donna disettantaquattro anni - che aveva accennato una reazione alle minacce dei malfattori, venivada questi afferrata per le spalle e scaraventata a terra).Tanto puntualizzato, l’eccezione relativa alla prescrizione del reato ascritto è priva difondamento, atteso che il reato ascritto risulta aggravato, nel caso in esame, non soltantodalla circostanza aggravante della minorata difesa, ma anche dalla recidiva di cui all’art. 99,quarto comma, cod. pen., dato, quest’ultimo, che sembra sfuggire al ricorrente. Ebbene, ovesi ricordi che le circostanze aggravanti sono state ritenute equivalenti alle concessecircostanze attenuanti generiche e ribadito che il fatto ascritto risale al 14 giugno 2012, deverimarcarsi che l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che possa tenersiin considerazione il giudizio di bilanciamento cui all’art. 69 cod. pen. ai fini delladeterminazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per ilcomputo del termine di prescrizione. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini delcomputo del termine di prescrizione, in caso di sospensione e di interruzione del corso dellostesso, la recidiva assume rilievo sol che sia stata riconosciuta (Sez. U, n. 20808 del25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, dove è tra l’altro chiarito, in motivazione,che «la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi dellarilevanza della recidiva» finanche «quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vistasubvalente»; tale conclusione è ripresa, sempre in motivazione, da Sez. U, n. 30046 del23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 – 01, par. 5.5. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, cui si rinvia).Ne deriva che il reato ascritto, al netto di eventuali sospensioni, sarà prescritto nonprima del 2030. 4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Il ricorrente con si confrontacon la motivazione, che, in senso conforme a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado,ha escluso la possibilità di concedere, con giudizio di prevalenza, le circostanze attenuantigeneriche, attesa la pericolosità dimostrata dal ricorrente, già gravato da precedenti, anchespecifici. La censura deve quindi disattendersi, anche in considerazione del principiosecondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacatodi legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, pergiustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931-01).5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.