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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 1988

Cassazione n. 28182/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1988 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partiT-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugne 2,022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1988 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partiT-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugne 2,022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris