CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente e ricorrente incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocatoPierluigi Vinci, domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1008/2023depositata il 08/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] dava mandato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] perl’accertamento dell’avvenuta usucapione di alcuni immobili siti nel ComuneNumero registro generale 15210/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17320/2026Data pubblicazione 01/06/2026di Malo, e il professionista introduceva, a tal fine, un giudizio, presso ilTribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio, nel corso del quale nonindicava i testi nei termini processuali previsti, ratione temporis, per lamemoria istruttoria;la causa veniva definita con rigetto della domanda e condanna alle spesedi lite secondo soccombenza, sicché [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Tisatoper il risarcimento dei danni indicati come subiti per l’allegataresponsabilità professionale;il Tribunale, davanti al quale resisteva [OSCURATO:PERSONA] chiamando in lite, a titolo dimanleva, la propria compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA].,accoglieva la domanda principale, rigettando quella proposta titolo digaranzia impropria, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte diappello, che rigettava la pretesa risarcitoria osservando che:- il Tribunale aveva ritenuto provato un diverso e più circoscrittodanno da perdita di chance e, contraddittoriamente liquidandolonella misura di tutte le spese legali sostenute dall’attore ancheper il pagamento dei compensi al proprio avvocato, avevapronunciato oltre la domanda, che non risultava essere stataproposta nei suddetti termini;- la differente e avanzata pretesa risarcitoria per mancatoaccoglimento della domanda di usucapione non era per conversofondata, poiché non erano stati allegati né dimostrati fatti diversie ulteriori rispetto a quelli emergenti dalle prodotte provedocumentali, quali quelle attestanti sopralluoghi di agenti dipolizia municipale, giudicate insufficienti;- la domanda di manleva era comunque infondata poiché, almomento del rinnovo della polizza, [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delsinistro, non dichiarato alla compagnia di assicurazione, avendoricevuto la missiva con cui un collega lo aveva informato delledoglianze di [OSCURATO:PERSONA] sulla soccombenza registrata nella causa diNumero registro generale 15210/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17320/2026Data pubblicazione 01/06/2026usucapione, esplicitamente avvisandolo che non potevanoescludersi azioni di responsabilità quale quella infine proposta;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi, illustrati da memoria;resiste [OSCURATO:PERSONA] che propone, altresì, ricorso incidentalecondizionato affidato a un mezzo;resiste anche al ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositatoaltresì memoria.Rilevato che:con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che non potevaconfigurarsi, in punto di responsabilità professionale, un autonomo edistinto danno da perdita di chance, trattandosi sempre del ristoro per laperdita del risultato sperato, fermo che il danno in parola eraintrinsecamente correlato all’allegazione dell’inadempimento contrattualenonché alla constatazione della prestazione professionale inutiliter data, eche lo stesso, in chiave subordinata, per come interpretato dal giudice dimerito senza possibilità di sindacato per ultrapetizione, era liquidabile invia equitativa;con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 c.c., 116 c.p.c., poiché la Cortedi appello avrebbe errato mancando di considerare che il risultato speratonon era altro che una “chance più probabile” e, fermo restando che ilcriterio del “più probabile che non” era quello per l’accertamento dellacausalità materiale e non poteva essere utilizzato riguardo alla causalitàgiuridica, avrebbero dovuto comunque compararsi le prove, a favore econtro l’usucapione, per vagliare la prevalenza delle une o delle altre, enon per verificare la certezza dell’accoglimento di quella domanda, comeNumero registro generale 15210/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17320/2026Data pubblicazione 01/06/2026se il giudizio sulla responsabilità professionale coincidesse con il rinnovo diquello petitorio;con il motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 1892 c.c., poiché la Corte di appello avrebbeerrato mancando di considerare, scrutinando la domanda di manleva, che,trattandosi di assicurazione per danni con esplicita clausola claims made,la tardiva comunicazione alla compagnia della denuncia di sinistro ricevutadall’assicurato comunque nel periodo coperto, era irrilevante, mentre,rispetto alla suddetta operatività del contratto, non era stato né allegatoné dimostrato alcun dolo né intento fraudolento né, in ogni caso, specificopregiudizio.Considerato che:il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente perconnessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;al di là delle opzioni qualificatorie in punto di domanda da perdita delrisultato sperato o da perdita di chance di ottenerlo, e non per(erroneamente) “surrogare” ovvero replicare il giudizio sulla domanda diaccertamento dell’usucapione ma per apprezzare le concrete possibilità diottenere l’accoglimento della domanda in quella controversia con ilcomportamento compiutamente adempiente dell’avvocato, la Corteterritoriale ha conclusivamente ritenuto che l’originario attore non avevaindicato prove orali dalle quali si sarebbero potuti evincere fatti(potenzialmente) decisivi, ulteriori rispetto a quelli già emergenti dalleprove documentali, giudicate insufficienti in quel giudizio e non oggetto diaddebito professionale;in altri termini, ha ritenuto, con accertamento istruttorio e fattuale nonrivedibile in questa sede di sola legittimità, che non vi fosse prova inordine ad alcuna relazione eziologica ipotizzabile con l’esito della litesperato e allegato, ovvero della concreta possibilità (più che “certezzaretrospettiva” ovvero “sostitutiva” del giudizio che sarebbe stato datoNumero registro generale 15210/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17320/2026Data pubblicazione 01/06/2026nella lite presupposta) di accoglimento, ad opera di quel giudice di merito,della domanda di usucapione;nella seconda censura si elencano prove orali tutte vertenti, però, su fattioggetto di documentazione, dai verbali di sopralluogo alle concessioniedilizie rilasciate, e non emergono, in questo senso, fatti che sidimostrino, in questa sede, specificatamente diversi da quelli documentalie potenzialmente quanto compiutamente decisivi;peraltro, sul punto, si tratterebbe di omesso esame di fatti, in questa sedestorici sebbene processuali nel giudizio presupposto, ovvero di violazionedell’art. 360, n. 5, c.p.c., non specificatamente dedotto (si noti che lavalorizzazione delle differenti decisioni di Tribunale e Corte di appello èsvolta, solo nella prima censura, esclusivamente per evidenziare ladifferente qualificazione della domanda attorea e sottolineare che,comunque, «non si verte in tema di vizi della sentenza ex art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.»: pag. 15);in conclusione, allora, le censure mirano a una rilettura istruttoria efattuale, in punto di portata eziologica dell’inadempimento rispetto alrisultato sperato, come detto non ammissibile;né, quindi, può in alcun modo sopperire l’invocata liquidazione equitativache presuppone pur sempre, logicamente, l’an della responsabilità quantoal danno evento – che, a sua volta, consta non della lesione dell'interessealla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione professionale, ma dellalesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato(Cass., 11/11/2019, n. 28991 e n. 28992) – e, altresì, quanto al dannoconseguenza secondo il criterio della causalità giuridica (art. 1223 c.c.);va da ultimo precisato che non potrebbe dirsi che nella domanda dirisarcimento dei danni da responsabilità professionale fosse insita quella direstituzione dei compensi all’avvocato per una prestazione, in tesi,inutiliter data – come pare alludere il ricorrente nella prima censura (pag.11) – poiché il diritto ai compensi professionali trova titolo nel contratto diNumero registro generale 15210/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17320/2026Data pubblicazione 01/06/2026prestazione d’opera professionale che non viene automaticamente menoin conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimentodell’obbligo assunto dall’avvocato, a tal fine richiedendosi la risoluzione delcontratto, che è pronuncia costitutiva subordinata alla domanda dellaparte e alla valutazione giudiziale della gravità dell’inadempimento, salvoil rimedio preventivo dell’eccezione di inadempimento (Cass. 25/01/2024,n. 2471, in motivazione);la domanda di risoluzione ─ poiché distinta e autonoma, quanto apresupposti ed effetti ─ non può ritenersi implicitamente contenuta nelladomanda di risarcimento (Cass., 24/11/2010, n. 23820, Cass.,12/06/2020, n. 1134, e Cass., 7/11/2023, n. 31026, in motivazione);il ricorso incidentale, proposto come condizionato, è logicamenteassorbito;spese secondo soccombenza, eccetto che per UnipoSai relativamente alcui controricorso non è rinvenibile la procura sostanziale sottesa a quellaspeciale per il ricorso per cassazione (cfr., Cass., 25/01/2022, n. 2033),con conseguente inammissibilità delle difese svolte. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condannaparte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] liquidate in 4.800,00 euro, oltre a 200,00euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente principale, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo