Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07128/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO,date-avaiscralte-perrt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34248_22 Rilevato che il ricorrente Di Stasi0 Enrico, personalmente, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova per l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 11 16 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO,date-avaiscralte-perrt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34248_22 Rilevato che il ricorrente Di Stasi0 Enrico, personalmente, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova per l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 16 di
Sentenza Cassazione n. 07128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris