CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura speciale in calce alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. 1 - n. 874/2016, depositata il 12 maggio2016;Numero registro generale 29218/2016Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 16597/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in cameradi consiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] notificava, in data 17 dicembre 2012, a PerndrecajKlodiana atto di accertamento n. 31159/2012, con il qualeveniva richiesto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, il pagamento delle imposte IRES,IRAP ed IVA per l’anno 2007, in relazione al maggior redditoaccertato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dicui la contribuente era socia al 50% e che era stata cancellatadal registro delle imprese in data 22 novembre 2010.L’accertamento si fondava sul presupposto dell’avvenutapercezione, da parte dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del50% dei maggiori ricavi non contabilizzati dalla società, paria complessivi € 654.000,00 (e quindi € 327.000,00 perciascuno dei soci).2. Avverso l’atto di accertamento in questione la sig.raPerndcreaj proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenzan. 302/01/2014, depositata il 17 novembre 2014, annullavaparzialmente l’atto impugnato, escludendo le imposte IRAP edIVA, e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana - sez. 1, con sentenza n.874/2016, pronunciata il 9 maggio 2016, e depositata insegreteria il 12 maggio 2016, rigettava l’appello,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.R.G. N. 29218/2016 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29218/2016Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 16597/2026Data pubblicazione 27/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionePerndrecaj Klodiana, sulla base di sette motivi (ricorsonotificato il 12 dicembre 2016).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezionel’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a settemotivi.1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazionedell’art. 111 Cost, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4),c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) e n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era dotatadi una motivazione meramente apparente, non spiegando névalutando alcuno dei presupposti fattuali sui quali era stataeffettuata la valutazione della fondatezza della pretesa fiscale.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112c.p.c., ovvero violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.Rileva la ricorrente che la C.T.R., nella sentenza impugnata,imputandole la titolarità del 100% delle quote della societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., aveva deciso oltre i limiti delladomanda, in quanto l’accertamento dell’Ufficio si fondavasulla titolarità del 50% delle quote di detta società.1.2. Con il terzo motivo viene eccepita omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo dellaR.G. N. 29218/2016 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29218/2016Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 16597/2026Data pubblicazione 27/05/2026controversia, nonché travisamento del fatto, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Rileva la ricorrente che la motivazione della sentenzaimpugnata si fondava solamente sulla presunzione dipercezione degli utili extra-contabili della società sulla basedella titolarità del 100% delle quote sociali, mentre erapacifico che tale titolarità riguardava il 50% delle quotestesse), e quindi su un totale travisamento dei fatti da partedella Corte territoriale.1.4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente eccepiscel’omesso esame delle domande, e quindi violazione dell’art.112 c.p.c., ovvero dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e degliartt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4),c.p.c.Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso diesaminare gli specifici motivi di gravame, riguardanti laresponsabilità dei soci e dei liquidatori in relazione alleimposte asseritamente non versate.1.5. Con il quinto motivo di ricorso viene eccepito l’omessoesame di un aspetto decisivo della controversia, nonchéomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchéviolazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6,Cost., 2727 e 2729 c.c., 112 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e46, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la sentenzaimpugnata era comunque nulla, per omessa motivazione sullaR.G. N. 29218/2016 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29218/2016Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 16597/2026Data pubblicazione 27/05/2026questione attinente alla presunta responsabilità dei soci e deiliquidatori ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973.1.6. Con il sesto motivo la ricorrente eccepisce, ancora,violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 3, nonchéviolazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. edegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Osserva, in particolare, che, nel caso di specie, non era statacontestata alcuna responsabilità all’organo di liquidazionedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e che, in ogni caso, laristretta base non era sufficiente per la presunzione didistribuzione degli utili, considerato che non era stata fornitaalcuna prova in ordine alla percezione degli utili da parte dellasocia ricorrente.1.7. Con il settimo motivo di ricorso viene eccepita, infine,violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, e dell’art. 36, comma 5, c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che l’avviso diaccertamento era nullo, in quanto in esso non erano indicatiné l’imponibile accertato né le aliquote applicate, né, ancora,le somme richieste alla ricorrente.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutaR.G. N. 29218/2016 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29218/2016Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 16597/2026Data pubblicazione 27/05/2026in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], nonè più consentito censurare in sede di legittimità lacontraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica dellasufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutanoin vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di«mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazioneR.G. N. 29218/2016 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29218/2016Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 16597/2026Data pubblicazione 27/05/2026perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanzadella mera «insufficienza» o «contraddittorietà» dellamotivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appareraggiunto, in quanto la C.T.R. si limita ad affermare, inmaniera del tutto generica ed apodittica, che nel caso dispecie opera la presunzione «che le somme evase siano statepercepite dalla contribuente socia al 100% della società dicapitali cui fa formalmente capo l’abuso», senza alcuna analisidei motivi di appello, senza alcuna valutazione in fatto ai finidell’applicazione della presunzione di distribuzione degli utiliextra-contabili (peraltro con una errata indicazione dellapercentuale di partecipazione della ricorrente alla societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., che è del 50%, e non già del 100%),e, quindi, sostanzialmente, senza alcuna motivazione circal’accertamento della sussistenza dei presupposti della pretesaimpositiva.Conseguentemente, la sentenza impugnata è radicalmentenulla per assenza di motivazione, e deve quindi esserecassata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.2.2. Gli altri motivi restano tutti assorbiti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Toscana, in diversa composizione,R.G. N. 29218/2016 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29218/2016Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 16597/2026Data pubblicazione 27/05/2026anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 29218/2016 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]