CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 27295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 luglio 2020, per quello che interessa in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di truffa aggravata, perché estinto per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizione il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di euro 20.000 immediatamente esecutiva per ciascuna di esse, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando censure sulla motivazione, per omissione ed illogicità, in ordine alla valutazione del materiale probatorio e alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 3. Successivamente, con nota del I dicembre 2022, depositata il 9 dicembre 2022, il difensore ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione allegando l'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e le persone offese costituite parti civili, e all'udienza del 23 febbraio 2023 il processo è stato rinviato in assenza di procura legittimante il difensore alla rinuncia al ricorso, pervenuta il 9 marzo 2023. 4. La suddetta dichiarazione di rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende non potendosi entrare nel merito dell'impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 maggio 2023 La Consigliera estensora Il