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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25577/2026

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ella libertà di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processualie alla somma in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Milano - adito in funzione di Giudice del riesame ex art. 309cod. proc. pen.- confermava l’ordinanza emessa il 3 aprile 2026 dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Pavia, con cui veniva disposta la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more delprocedimento sottoposto agli arresti domiciliari), indagato in ordine al reato di cuiall’art. 73, comma 1, d.P.R. n 309/90, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], TorisseCharaf e [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha, per il tramite del difensore difiducia, presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., per avere i Giudicidella cautela ricostruito la piattaforma indiziaria sulla base delle dichiarazioni delcoindagato [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazioni non utilizzabili perché prive di spontaneità e,in ogni caso, non attendibili e non riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc.pen.3.

Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata- il SostitutoProcuratore Generale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’ordinanza impugnata non merita censura in ordine al punto afferente allagravità indiziaria, attinto dall’unico motivo di ricorso.2.

Il dato di partenza della ricostruzione dei giudici di merito era che il ricorrentefosse coinvolto, in concorso con almeno tre persone, in una importante attività didetenzione, ai fini di cessione, di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina,che aveva come base logistica l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Tale assunto veniva giustificato dai giudici di merito:- sulle risultanze dell’attività di osservazione e di controllo svolta dalla Guardia dipersone;- sul sequestro di 4143 grammi di cocaina e 500,60 grammi di hashish nonchémateriale vario per il confezionamento e di una cospicua somma di danaro incontanti;- sulla sequenza dei contatti telefonici tra i coindagati;- sulle dichiarazioni contra se e contra alios rese dal coindagato StefanoTagliaferri ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen.3.

In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalTagliaferri, va richiamato il comma 7 dell’art. 350 cod. proc. pen. a tenore delquale «la polizia giudiziaria può […] ricevere dichiarazioni spontanee dalla personanei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentital’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3».Se ne desume che le dichiarazioni, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, inassenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod.proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari purchèse ne accerti la spontaneità (Sez.

U, n. 1150 del 25/09/2008, Rv. 241884).L’elemento decisivo ai fini della utilizzabilità è rappresentato esclusivamentedalla spontaneità delle dichiarazioni, che presuppone l’assenza di sollecitazioni orisposte alle domande della polizia giudiziaria, salvo naturalmente che si trattidomande volte ad ottenere precisazioni su fatti già spontaneamente riferiti .3.1.

Una tale valutazione costituisce una prerogativa esclusiva del Giudice dimerito chiamato appunto a verificare, anche ex officio, sulla base di tutti glielementi logica a sua disposizione la natura spontanea delle dichiarazioni.

E ciòperché alla mancanza di spontaneità consegue la sanzione processuale dellainutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni (ex multis, Sez. 3, n. 36596 del07/06/2012, Rv. 253575).La spontaneità – come costantemente ribadito nella giurisprudenza dilegittimità - non può essere automaticamente esclusa per il solo fatto che ledichiarazioni non siano state rese nella immediatezza dei fatti, purchè sia chiaroche l’indagato abbia scelto di parlare, senza alcuna coercizione, induzione o merasollecitazione.

Così come è irrilevante la volontarietà delle dichiarazioni stesse e lemotivazioni sottese alle stesse, afferenti alla sfera della valutazione del dichiaratoe non della sua utilizzabilità (ex multis, Sez. 4, n.8271 del 27/01/2026,Rv.289619-01; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466 – 02; Sez. 4, n.2124 del 27/10/2020, Rv. 280242 – 02).4.

Il Tribunale del riesame si è attenuto a tali principi.Si è confrontato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica (cfrpagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato) con l’eccezione difensiva, ritenendoche le dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2026, adistanza di due giorni dall’arresto di [OSCURATO:PERSONA], fossero spontanee inconsiderazione del fatto che dagli atti non traspariva alcuna forma di induzione opressione, posto che sin dal primo momento costui aveva manifestato una volontàcollaborativa e che il narrato era fluente, privo di interlocuzioni, richieste dichiarimenti e/o specificazioni.

Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva semplicemente“scaricato” la responsabilità sugli altri indagati, ma aveva primo di tutto accusatosè stesso, avendo ammesso di essersi reso disponibile a custodire la droga incambio della dose essendo assuntore abituale di sostanze stupefacenti.4.1.

Il ricorrente, al cospetto di tali argomentazioni, adombra genericamenteindebite pressioni degli inquirenti, attribuendo valore assorbente al fattoretemporale - che invece ex se ha un valore neutro – e appuntandosi sulla precisionedel narrato, che non è affatto indicativa di risposte a specifiche domande da partedegli inquirenti.

Inquirenti che, stando alla prospettazione del ricorrente,avrebbero oltretutto commesso –nel non riportare nel verbale eventuali domande– quanto meno un falso ideologico.4.2.

Non secondario è poi anche il profilo dell'interesse a far valere tale vizioprocedurale, là dove si consideri che - nell'economia complessiva della motivazionein punto di gravità indiziaria- le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non costituisconol’unico elemento indiziario a carico del ricorrente e, dunque, non rivestono un ruolocentrale.I Giudici del merito hanno, infatti, ricostruito la gravità del quadro indiziario dauna serie di informazioni, ricavate in prima battuta dal servizio di o.p.c. della Pgche, il giorno dell’arresto, aveva monitorato l’intera sequenza della vicenda edosservato le condotte tenute da ciascuno dei soggetti: a) dal carico della droganell’auto (Cupra) parcheggiata già nel corso della sera precedente all’interno delcortile adiacente l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ; b) all’arrivo sul posto di un'altra auto(Nissan), che, poco dopo, con a bordo il ricorrente e altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA]),ripartiva, unitamente alla Cupra, all’interno della quale era stata occultata, inappositi doppifondi, la droga; c) al successivo recupero della sostanzastupefacente e di ingenti somme danaro all’interno dell’auto Cupra ; d) all’ulteriorerinvenimento di stupefacente e materiale atto al confezionamento pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA].4.3.

In tale contesto, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] – come chiaramenteevincibile dal provvedimento impugnato e come pure espressamente ritenuto dalGiudice per le indagini preliminari – andavano ad arricchire una piattaformaindiziaria già capace di fondare, con adeguato grado di ragionevolezza, la prognosidi condanna.5.

In ordine al secondo profilo - ribadite le valutazioni circa l’apporto “adadiuvandum” delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA] – il Tribunale si èefficacemente soffermato sul tema della credibilità ed attendibilità del Tagliaferrinonché dei riscontri al narrato, dando atto che quanto riferito era caduto sotto ladiretta percezione degli agenti di Pg. e che i rapporti inter partes erano evincibilianche dalla sequenza cronologica dei contatti telefonici.Né la gravità del quadro indiziario – si legge nel provvedimento - era vulneratadalle dichiarazioni rese dal ricorrente e i coindagati circa i motivi della loropresenza presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dichiarazioni nonperfettamente combacianti e, in ogni caso, smentite da riscontri oggettivi ditutt’altro tenore.6.

Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella libertà di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processualie alla somma in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Milano - adito in funzione di Giudice del riesame ex art. 309cod. proc. pen.- confermava l’ordinanza emessa il 3 aprile 2026 dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Pavia, con cui veniva disposta la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more delprocedimento sottoposto agli arresti domiciliari), indagato in ordine al reato di cuiall’art. 73, comma 1, d.P.R. n 309/90, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], TorisseCharaf e [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento il ricorrente ha, per il tramite del difensore difiducia, presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., per avere i Giudicidella cautela ricostruito la piattaforma indiziaria sulla base delle dichiarazioni delcoindagato [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazioni non utilizzabili perché prive di spontaneità e,in ogni caso, non attendibili e non riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc.pen.3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata- il SostitutoProcuratore Generale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’ordinanza impugnata non merita censura in ordine al punto afferente allagravità indiziaria, attinto dall’unico motivo di ricorso.2. Il dato di partenza della ricostruzione dei giudici di merito era che il ricorrentefosse coinvolto, in concorso con almeno tre persone, in una importante attività didetenzione, ai fini di cessione, di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina,che aveva come base logistica l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Tale assunto veniva giustificato dai giudici di merito:- sulle risultanze dell’attività di osservazione e di controllo svolta dalla Guardia dipersone;- sul sequestro di 4143 grammi di cocaina e 500,60 grammi di hashish nonchémateriale vario per il confezionamento e di una cospicua somma di danaro incontanti;- sulla sequenza dei contatti telefonici tra i coindagati;- sulle dichiarazioni contra se e contra alios rese dal coindagato StefanoTagliaferri ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen.3. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalTagliaferri, va richiamato il comma 7 dell’art. 350 cod. proc. pen. a tenore delquale «la polizia giudiziaria può […] ricevere dichiarazioni spontanee dalla personanei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentital’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3».Se ne desume che le dichiarazioni, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, inassenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod.proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari purchèse ne accerti la spontaneità (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, Rv. 241884).L’elemento decisivo ai fini della utilizzabilità è rappresentato esclusivamentedalla spontaneità delle dichiarazioni, che presuppone l’assenza di sollecitazioni orisposte alle domande della polizia giudiziaria, salvo naturalmente che si trattidomande volte ad ottenere precisazioni su fatti già spontaneamente riferiti .3.1. Una tale valutazione costituisce una prerogativa esclusiva del Giudice dimerito chiamato appunto a verificare, anche ex officio, sulla base di tutti glielementi logica a sua disposizione la natura spontanea delle dichiarazioni. E ciòperché alla mancanza di spontaneità consegue la sanzione processuale dellainutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni (ex multis, Sez. 3, n. 36596 del07/06/2012, Rv. 253575).La spontaneità – come costantemente ribadito nella giurisprudenza dilegittimità - non può essere automaticamente esclusa per il solo fatto che ledichiarazioni non siano state rese nella immediatezza dei fatti, purchè sia chiaroche l’indagato abbia scelto di parlare, senza alcuna coercizione, induzione o merasollecitazione. Così come è irrilevante la volontarietà delle dichiarazioni stesse e lemotivazioni sottese alle stesse, afferenti alla sfera della valutazione del dichiaratoe non della sua utilizzabilità (ex multis, Sez. 4, n.8271 del 27/01/2026,Rv.289619-01; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466 – 02; Sez. 4, n.2124 del 27/10/2020, Rv. 280242 – 02).4. Il Tribunale del riesame si è attenuto a tali principi.Si è confrontato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica (cfrpagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato) con l’eccezione difensiva, ritenendoche le dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2026, adistanza di due giorni dall’arresto di [OSCURATO:PERSONA], fossero spontanee inconsiderazione del fatto che dagli atti non traspariva alcuna forma di induzione opressione, posto che sin dal primo momento costui aveva manifestato una volontàcollaborativa e che il narrato era fluente, privo di interlocuzioni, richieste dichiarimenti e/o specificazioni. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva semplicemente“scaricato” la responsabilità sugli altri indagati, ma aveva primo di tutto accusatosè stesso, avendo ammesso di essersi reso disponibile a custodire la droga incambio della dose essendo assuntore abituale di sostanze stupefacenti.4.1. Il ricorrente, al cospetto di tali argomentazioni, adombra genericamenteindebite pressioni degli inquirenti, attribuendo valore assorbente al fattoretemporale - che invece ex se ha un valore neutro – e appuntandosi sulla precisionedel narrato, che non è affatto indicativa di risposte a specifiche domande da partedegli inquirenti. Inquirenti che, stando alla prospettazione del ricorrente,avrebbero oltretutto commesso –nel non riportare nel verbale eventuali domande– quanto meno un falso ideologico.4.2. Non secondario è poi anche il profilo dell'interesse a far valere tale vizioprocedurale, là dove si consideri che - nell'economia complessiva della motivazionein punto di gravità indiziaria- le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non costituisconol’unico elemento indiziario a carico del ricorrente e, dunque, non rivestono un ruolocentrale.I Giudici del merito hanno, infatti, ricostruito la gravità del quadro indiziario dauna serie di informazioni, ricavate in prima battuta dal servizio di o.p.c. della Pgche, il giorno dell’arresto, aveva monitorato l’intera sequenza della vicenda edosservato le condotte tenute da ciascuno dei soggetti: a) dal carico della droganell’auto (Cupra) parcheggiata già nel corso della sera precedente all’interno delcortile adiacente l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ; b) all’arrivo sul posto di un'altra auto(Nissan), che, poco dopo, con a bordo il ricorrente e altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA]),ripartiva, unitamente alla Cupra, all’interno della quale era stata occultata, inappositi doppifondi, la droga; c) al successivo recupero della sostanzastupefacente e di ingenti somme danaro all’interno dell’auto Cupra ; d) all’ulteriorerinvenimento di stupefacente e materiale atto al confezionamento pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA].4.3. In tale contesto, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] – come chiaramenteevincibile dal provvedimento impugnato e come pure espressamente ritenuto dalGiudice per le indagini preliminari – andavano ad arricchire una piattaformaindiziaria già capace di fondare, con adeguato grado di ragionevolezza, la prognosidi condanna.5. In ordine al secondo profilo - ribadite le valutazioni circa l’apporto “adadiuvandum” delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA] – il Tribunale si èefficacemente soffermato sul tema della credibilità ed attendibilità del Tagliaferrinonché dei riscontri al narrato, dando atto che quanto riferito era caduto sotto ladiretta percezione degli agenti di Pg. e che i rapporti inter partes erano evincibilianche dalla sequenza cronologica dei contatti telefonici.Né la gravità del quadro indiziario – si legge nel provvedimento - era vulneratadalle dichiarazioni rese dal ricorrente e i coindagati circa i motivi della loropresenza presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dichiarazioni nonperfettamente combacianti e, in ogni caso, smentite da riscontri oggettivi ditutt’altro tenore.6. Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]