CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/09/2021 del Tribunale di Lagonegro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lagonegro ha rigettato l'istanza del 7 settembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di furto, ha chiesto la restituzione di diversi monili sequestrati in occasione della perquisizione avvenuta in data 17 marzo 2016. A sostegno della sua istanza la Barone ha dedotto che il sequestro non era mai stato convalidato ed era quindi inefficace. Il Tribunale ha risposto che il sequestro era stato operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro in data 16 marzo 2016 e che trattavasi, quindi, di sequestro probatorio. Ha inoltre asserito che trattandosi di sequestro probatorio legittimamente attuato in esecuzione del suddetto decreto che individuava in modo sufficientemente specifico i beni da ricercare, di cui era fornito un dettagliato elenco, non occorreva alcuna successiva convalida del sequestro. Ha pure affermato che il mantenimento del sequestro a fini di prova è tuttora necessario, essendo stato proposto appello avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale sostiene che il sequestro operato dalla polizia giudiziaria andava successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria e che in difetto della convalida gli oggetti sequestrati andavano restituiti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha costantemente interpretato le norme di cui agli artt. 247, 253 e 355, cod. proc. pen., nel senso che quando il decreto di perquisizione adottato dal procuratore della Repubblica si limiti a disporre il sequestro delle «cose pertinenti al reato per il quale si procede» o di «quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine», senza alcuna ulteriore indicazione specifica delle cose da ricercare, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione ad essa alla discrezionalità della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465; Sez. 5, n. 35138 del 09/06/2010, Galli, Rv. 248337; Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008, Vastola, Rv. 241727). Perché il sequestro non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione che lo dispone individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo (Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997, Tazzini, Rv. 208868). Infatti, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p. (Sez. 5, n. 5672 del 25/11/1999 - dep. 2000, Cogni, Rv. 215566). Nel caso di specie il decreto di perquisizione del Pubblico Ministero (allegato al ricorso) è specifico nella parte in cui delegava alla polizia giudiziaria il sequestro di numerosi monili puntualmente elencati e descritti nel decreto stesso, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, non essendo stati sottoposti a sequestro beni diversi da quelli specificamente indicati nel decreto, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria non richiedeva alcuna convalida. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0