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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30468/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] N 2A 12,-) La Corte di appello di 15=3, con sentenza del 9/11/2022 resa all'esito dell'annullamento disposto dalla S.C. (che, in data 5.4.2022, aveva cassato la precedente decisione con cui l'atto di appello era stato giudicato inammissibile perché tardivo) ha confermato quella del Tribunale che, in data 22/01/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di cessione di sostanza stupefacente (capo a), estorsione (capo b) e porto ingiustificato di arma impropria (capo c) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede: manifestamente infondato è il motivo articolato in ordine al delitto di estorsione che, correttamente, secondo le linee ermeneutiche ormai definite nell'arresto delle SS.UU.

"Filardo", deve ritenersi sussistente ed integrato laddove le violenza e la minaccia siano indirizzate a soggetti diversi da quello che si assume essere l'effettiva controparte del rapporto obbligatorio su cui si assume fondata la pretesa creditoria fatta valere con violenza o minaccia; del tutto inconsistenti, infatti, sono le considerazioni difensive sul rapporto tra i genitori del Marchese, destinatari delle condotte del ricorrente, ed il predetto presunto debitore non rilevando, certamente, che in sede esecutiva possa valere una presunzione di titolarità dei beni rinvenuti nella disponibilità di costui; la riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche è stata operata - motivatamente - in maniera consistente ma in termini inferiori al massimo consentito essendo allora appena il caso di ribadire che quando il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in una misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali la pena non è stata diminuita nella misura massima (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 1490 del 22/11/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203731 - 01); in termini assolutamente corretti, inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 atteso che il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama è qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della

I. n. 110 del 1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall'art. 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento (cfr., tal senso, Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Teti, Rv. 259539 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] N 2A 12,-) La Corte di appello di 15=3, con sentenza del 9/11/2022 resa all'esito dell'annullamento disposto dalla S.C. (che, in data 5.4.2022, aveva cassato la precedente decisione con cui l'atto di appello era stato giudicato inammissibile perché tardivo) ha confermato quella del Tribunale che, in data 22/01/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di cessione di sostanza stupefacente (capo a), estorsione (capo b) e porto ingiustificato di arma impropria (capo c) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede: manifestamente infondato è il motivo articolato in ordine al delitto di estorsione che, correttamente, secondo le linee ermeneutiche ormai definite nell'arresto delle SS.UU. "Filardo", deve ritenersi sussistente ed integrato laddove le violenza e la minaccia siano indirizzate a soggetti diversi da quello che si assume essere l'effettiva controparte del rapporto obbligatorio su cui si assume fondata la pretesa creditoria fatta valere con violenza o minaccia; del tutto inconsistenti, infatti, sono le considerazioni difensive sul rapporto tra i genitori del Marchese, destinatari delle condotte del ricorrente, ed il predetto presunto debitore non rilevando, certamente, che in sede esecutiva possa valere una presunzione di titolarità dei beni rinvenuti nella disponibilità di costui; la riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche è stata operata - motivatamente - in maniera consistente ma in termini inferiori al massimo consentito essendo allora appena il caso di ribadire che quando il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in una misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali la pena non è stata diminuita nella misura massima (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 1490 del 22/11/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203731 - 01); in termini assolutamente corretti, inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 atteso che il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama è qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della I. n. 110 del 1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall'art. 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento (cfr., tal senso, Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Teti, Rv. 259539 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 30468/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris