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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47839/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore della "Antico restauro" s.r.I., società dichiarata fallita il 25 marzo 2009.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando tre motivi. 2.1 Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato.

La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie: nel 2008 sia la fallita sia l'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] versavano in buone condizioni economiche e avevano in piedi diversi cantieri; la [OSCURATO:PERSONA] è anch'essa fallita ma solo nel 2013; i pagamenti da "Antico restauro" s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano il corrispettivo dei contratti di subappalto versati in atti; l'imputato non ha agito con l'intento di distrarre il patrimonio della società; le scritture contabili sono state regolarmente tenute e soltanto nel 2008, anno di cessazione dell'attività, hanno rivelato "dei problemi", in assenza, però, di ingiusto profitto o di doloso pregiudizio per i creditori.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, facendo leva sulla relazione del curatore che avrebbe proposto di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.3.

Con il terzo chiede la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice.

2.4. Con successiva memoria, il difensore dell'imputato, richiamando l'art.157 cod. pen., ha eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione ordinaria dei reati, calcolato in dodici anni e sei mesi.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In generale va osservato che il ricorso si esaurisce nella pedissequa replica dei motivi di appello, avulsa da una lettura critica della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo esule dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità.

3.1. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione.

Nella specie le critiche del ricorrente sui profili di responsabilità contestano la valutazione delle prove, di cui si prospetta, in maniera selettiva, una diversa lettura, evitando di misurarsi con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello.

3.2. Il ricorso non scalfisce il nucleo della decisione che fa leva sulle emergenze di seguito sinteticamente indicate.

3.2.1. Sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale: - nel 2007 [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della fallita, preleva dai conti correnti della società la somma complessiva di 575.000 euro, destinandola alla propria impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]; - l'operazione viene formalmente giustificata mediante l'emissione di 26 fatture per lavori in subappalto; tuttavia tali pagamenti sono ingiustificati poiché la [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva degli stessi lavoratori della subappaltante; - le casse sociali venivano completamente svuotate; - a tale distrazione si aggiungeva quella dei beni aziendali (ponteggi e impalcature), acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 al prezzo di 50mila euro e rivenduti, a distanza di appena cinque mesi, a una società non operativa, dietro previsione di un corrispettivo, mai versato, di appena 10mila euro.

Ciò disegna in maniera congrua e senza cadute logiche il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione che si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, che in quel momento l'impresa versi o meno in stato di insolvenza (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, deo. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02).

Circa l'elemento soggettivo, la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede il dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. per tutte Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli) Rv 266805).

Il principio viene correttamente declinato nel caso concreto dalla Corte di appello (pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), mentre il ricorrente si limita a sostenere, in modo assertivo, di non aver voluto "distrarre alcun patrimonio".

3.2.2. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di appello: - ravvisa l'elemento oggettivo nelle omesse registrazioni relative agli anni 2007 e 2008; - coglie il dolo specifico (che connota la particolare ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fall.), desumendolo dal fatto che le scritture contabili sono state regolarmente tenute sino al 2006 e c:he le omissioni si collocano nel 2007 proprio in corrispondenza con le operazioni illecite, sì che è ragionevole presumere l'intenzione dell'amministratore di impedire il rintraccio dei beni distratti, con la finalità di recare pregiudizio ai creditori (pag. 4, punto non toccato dal ricorso).

4. Il secondo motivo, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma primo, legge fall, è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822).

Nel caso in esame la Corte di appello ha ancorato la circostanza aggravante al fatto che la distrazione ha riguardato la somma di 575.000 euro, che è di importo oggettivamente rilevante e che esauriva l'intera disponibilità liquida della società; a fronte, peraltro, di un passivo di 600.000,00 euro (pag. 4).

5. Il terzo motivo, che invoca la derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice, viene prospettato in termini indeterminati, come mera richiesta, senza lo sviluppo di effettive ragioni a sostegno.

Esso, comunque, si rivela manifestamente infondato, alla luce delle ragioni che supportano la configurabilità dei reati di bancarotta in termini di fraudolenza.

6. L'eccezione di prescrizione sollevata con la memoria difensiva è manifestamente infondata.

Il termine ordinario di prescrizione dei reati in contestazione (consumati il 26 marzo 2009), è pari a quindici anni, considerata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, legge fall.

Peraltro, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, data l'operatività di numerosi atti interruttivi (quantomeno citazione in primo grado, sentenza di primo grado, citazione in appello e sentenza di appello), viene in rilievo non la prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. peri., ma quella massima di cui all'art. 161 cod. pen. pari ad anni 18 e mesi 9.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore della "Antico restauro" s.r.I., società dichiarata fallita il 25 marzo 2009. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando tre motivi. 2.1 Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato. La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie: nel 2008 sia la fallita sia l'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] versavano in buone condizioni economiche e avevano in piedi diversi cantieri; la [OSCURATO:PERSONA] è anch'essa fallita ma solo nel 2013; i pagamenti da "Antico restauro" s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano il corrispettivo dei contratti di subappalto versati in atti; l'imputato non ha agito con l'intento di distrarre il patrimonio della società; le scritture contabili sono state regolarmente tenute e soltanto nel 2008, anno di cessazione dell'attività, hanno rivelato "dei problemi", in assenza, però, di ingiusto profitto o di doloso pregiudizio per i creditori. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, facendo leva sulla relazione del curatore che avrebbe proposto di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.3. Con il terzo chiede la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice. 2.4. Con successiva memoria, il difensore dell'imputato, richiamando l'art.157 cod. pen., ha eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione ordinaria dei reati, calcolato in dodici anni e sei mesi. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In generale va osservato che il ricorso si esaurisce nella pedissequa replica dei motivi di appello, avulsa da una lettura critica della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo esule dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità. 3.1. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione. Nella specie le critiche del ricorrente sui profili di responsabilità contestano la valutazione delle prove, di cui si prospetta, in maniera selettiva, una diversa lettura, evitando di misurarsi con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello. 3.2. Il ricorso non scalfisce il nucleo della decisione che fa leva sulle emergenze di seguito sinteticamente indicate. 3.2.1. Sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale: - nel 2007 [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della fallita, preleva dai conti correnti della società la somma complessiva di 575.000 euro, destinandola alla propria impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]; - l'operazione viene formalmente giustificata mediante l'emissione di 26 fatture per lavori in subappalto; tuttavia tali pagamenti sono ingiustificati poiché la [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva degli stessi lavoratori della subappaltante; - le casse sociali venivano completamente svuotate; - a tale distrazione si aggiungeva quella dei beni aziendali (ponteggi e impalcature), acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 al prezzo di 50mila euro e rivenduti, a distanza di appena cinque mesi, a una società non operativa, dietro previsione di un corrispettivo, mai versato, di appena 10mila euro. Ciò disegna in maniera congrua e senza cadute logiche il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione che si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, che in quel momento l'impresa versi o meno in stato di insolvenza (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, deo. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02). Circa l'elemento soggettivo, la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede il dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli) Rv 266805). Il principio viene correttamente declinato nel caso concreto dalla Corte di appello (pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), mentre il ricorrente si limita a sostenere, in modo assertivo, di non aver voluto "distrarre alcun patrimonio". 3.2.2. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di appello: - ravvisa l'elemento oggettivo nelle omesse registrazioni relative agli anni 2007 e 2008; - coglie il dolo specifico (che connota la particolare ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fall.), desumendolo dal fatto che le scritture contabili sono state regolarmente tenute sino al 2006 e c:he le omissioni si collocano nel 2007 proprio in corrispondenza con le operazioni illecite, sì che è ragionevole presumere l'intenzione dell'amministratore di impedire il rintraccio dei beni distratti, con la finalità di recare pregiudizio ai creditori (pag. 4, punto non toccato dal ricorso). 4. Il secondo motivo, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma primo, legge fall, è manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822). Nel caso in esame la Corte di appello ha ancorato la circostanza aggravante al fatto che la distrazione ha riguardato la somma di 575.000 euro, che è di importo oggettivamente rilevante e che esauriva l'intera disponibilità liquida della società; a fronte, peraltro, di un passivo di 600.000,00 euro (pag. 4). 5. Il terzo motivo, che invoca la derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice, viene prospettato in termini indeterminati, come mera richiesta, senza lo sviluppo di effettive ragioni a sostegno. Esso, comunque, si rivela manifestamente infondato, alla luce delle ragioni che supportano la configurabilità dei reati di bancarotta in termini di fraudolenza. 6. L'eccezione di prescrizione sollevata con la memoria difensiva è manifestamente infondata. Il termine ordinario di prescrizione dei reati in contestazione (consumati il 26 marzo 2009), è pari a quindici anni, considerata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, data l'operatività di numerosi atti interruttivi (quantomeno citazione in primo grado, sentenza di primo grado, citazione in appello e sentenza di appello), viene in rilievo non la prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. peri., ma quella massima di cui all'art. 161 cod. pen. pari ad anni 18 e mesi 9. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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