Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:T:2000:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999B0338 - IT
Avis juridique important
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61999B0338
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 28 giugno 2000. - [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell'Unione europea. - Pensione di anzianità - Coefficiente correttore - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]338/99.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02571
pagina IA-00131
pagina II-00599
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Identificazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, e 46, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c) e d)]
[OSCURATO:PERSONA]
$$Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia - applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 46, primo comma, del medesimo Statuto - e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve, in particolare, indicare l'oggetto della controversia e contenere le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. A prescindere da qualsiasi questione di natura terminologica, questi elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, seppur sommariamente, in modo comunque coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso.
(v. punti 18-19)