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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2021

Cassazione n. 33718/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, ai fini qui di interesse, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico, posto che le operazioni contestate sarebbe fiscalmente neutre in quanto l'emissione di fatture avrebbe comportato per la [OSCURATO:PERSONA] un'entrata fiscale soggetta a tassazione, così come sarebbe stata oggetto di tassazione l'emissione di fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici della Corte di merito.

4. Si osserva, infatti, che, come ogni reato a dolo specifico, con riferimento al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è necessario che la finalità prevista dalla norma, ossia il fine di evasione, sia effettivamente conseguita dall'agente, essendo sufficiente che l'azione posta in essere sia idonea al suo raggiungimento.

Su queste basi, la Corte di merito ha correttamente rilevato che la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti (tali ritenute in termini sia oggettivi che soggettivi) - circostanza che il ricorrente non contesta - era idonea a permettere l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere dal raggiungimento effettivo dello scopo.

Del resto, l'intera operazione illecita - si ribadisce, in fatto estranea a contestazione - risultava posta in essere al solo fine di consentire a terzi l'evasione, e gli elementi probatori richiamati in sentenza (pagg. 5-6) lo confermano in modo del tutto congruo e solido, senza peraltro ricevere alcuna smentita di pari efficacia.

Si tratta, dunque, di una motivazione immune da errori di diritto e non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, ai fini qui di interesse, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico, posto che le operazioni contestate sarebbe fiscalmente neutre in quanto l'emissione di fatture avrebbe comportato per la [OSCURATO:PERSONA] un'entrata fiscale soggetta a tassazione, così come sarebbe stata oggetto di tassazione l'emissione di fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici della Corte di merito. 4. Si osserva, infatti, che, come ogni reato a dolo specifico, con riferimento al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è necessario che la finalità prevista dalla norma, ossia il fine di evasione, sia effettivamente conseguita dall'agente, essendo sufficiente che l'azione posta in essere sia idonea al suo raggiungimento. Su queste basi, la Corte di merito ha correttamente rilevato che la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti (tali ritenute in termini sia oggettivi che soggettivi) - circostanza che il ricorrente non contesta - era idonea a permettere l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere dal raggiungimento effettivo dello scopo. Del resto, l'intera operazione illecita - si ribadisce, in fatto estranea a contestazione - risultava posta in essere al solo fine di consentire a terzi l'evasione, e gli elementi probatori richiamati in sentenza (pagg. 5-6) lo confermano in modo del tutto congruo e solido, senza peraltro ricevere alcuna smentita di pari efficacia. Si tratta, dunque, di una motivazione immune da errori di diritto e non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così
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