CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2018
Cassazione n. 18980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3701/2019R.G. proposto da Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe difeso dagli Avv.tiMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Genova, via Garibaldi, n. 9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Oggetto: Cimp avverso la sentenza n. 1361/2018 della CTR della Liguria, depositata il 19/10/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha c hiest o la declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Genova propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Liguria aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della CPT di Genova di rigetto dell’ impugna zione dell’avviso di liquidazione relativo al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), anno 2011, notificata dal predetto Comune, e dichiarato non dovuto il maggiore importo preteso. La società contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.,si deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario e con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.,del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, avuto riguardo all e in t ervenut e pronunc e del gi udice amministrativosulle deliberazioni con le quali il Comune ha stabilito le tariffe superando il previsto limite legale, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, n. 4, cod.proc.civ., perché il giudice di appello, apoditticamente, ha fatto proprie le argomentazioni della contribuente in merito alla illegittimità delle deliberazioni tariffarie, con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., si deduce l’omesso esame di fatti decisivi p e r il giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito ai punti oggetto della censura che precede, con il quinto motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446 del 1997, 7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005, per non aver considerato che la delibera consiliare n. 36 del 26/3/2001, istitutiva del CIMP e le successive delibere di giunta con cuisono state approvatele tariffe hanno tutte rispettato il limite previsto dalla legge. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate, stante l’accordo delle parti sul punto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processoed integralmente compensate le spese delgiudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 gi