CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "CUI 00YDHHZ" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 3, 5 e 61, n. 5, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza di norme processuali relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 gIl ens igliere estensore Il Presidente