CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 24804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19856-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 451; -intimato - avverso la sentenza n. 3157/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 3157/2021 pubblicata il 23 febbraio 2021 del Tribunale di Roma. Non ha svolto attività difensive l’intimato [OSCURATO:PERSONA] 451, Roma. Il Tribunale di Roma ha accolto in parte l’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Roma in data 25 marzo 2019, con la quale era stata a sua volta accolta parzialmente l’opposizione promossa dal Cicala avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] 451, Roma per l’importo di € 3.012,26 a titolo di spese condominiali ripartite con delibera assembleare del 12 luglio 2017 di approvazione del consuntivo 2016 e del preventivo 2017. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva rideterminato in € 1.815,11 l’importo residuo dovuto dal condomino Cicala. Il Tribunale ha poi escluso di poter sindacare la validità della delibera su cui fondava il decreto ingiuntivo opposto, anche ai fini di un eventuale rilievo della nullità della stessa, respingendo anche l’allegazione della non debenza della somma inerente a spese legali. Il giudice di appello ha soltanto riformato la pronuncia di primo grado quanto alla somma chiesta a titolo di spese per il precetto (€ 350,00). Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1126, 1135, 1136, 1137 e 1421 c.c., nonché dell’art. 633 c.p.c. e dell’art. 63 disp. att. c.c., con riferimento all’importo di € 1.570,00 per spese legali addebitate, “in assenza di una sentenza di soccombenza” e per due diffide stragiudiziali, nel consuntivo 2016 e del preventivo 2017. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1126, 1135, 1136, 1137 e 1421 c.c., nonché dell’art. 633 c.p.c. e dell’art. 63 disp. att. c.c., con riferimento all’importo di € 850,00 per oneri addebitati nel consuntivo 2016 e del preventivo 2017, nonostante l’avvenuto pagamento antecedente alla deliberazione di approvazione del medesimo preventivo. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale confermato la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali di controparte disposta dal Giudice di pace, nonostante, a fronte dell’ingiunzione per l’importo di € 3.012,26, la pretesa creditoria fosse stata poi ridotta del “75%”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato, mentre la seconda censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoconcernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6- 2 , 23/07/2020, n. 15696 ; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 -2, 24/03/2017, n. 7741). Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo comma dell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981). La sentenza impugnata non è conforme a diritto nella parte relativa al sindacato di validità sulla delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo intimato dal condominio. Alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare su cui è fondata l'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Ora, un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea che, come assume il ricorrente nel secondo motivo, contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosità e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c. deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (cfr. Cass. Sez. 2 , 20/04/1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass. Sez. 2 , 04/03/2011, n. 5254). L’ipotizzato vizio della delibera assembleare del 12 luglio 2017 di approvazione del consuntivo 2016 e del preventivo 2017, attinente alla indicazione delle somme rimaste insolute da un partecipante, dà luogo all’annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla medesima sentenza Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri. Tale vizio non poteva, pertanto, essere sindacato dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento, con conseguente inammissibilità delle censure rivolte dal ricorrente. Differente conclusione deve raggiungersi quanto al diverso vizio della delibera assembleare del 12 luglio 2017 attinente alla ripartizione delle spese legali per l’intimazione di diffide stragiudiziali operata nell'interesse del condominio. La Corte d’appello di Roma non ha tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è affetta da nullità – che può perciò sempre essere dedotta ed anche rilevata d’ufficio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali - la deliberazione dell'assemblea condominiale che ponga a totalecarico di un condomino le spese del legale incaricato dal condominio per una procedura iniziata contro il singolo partecipante, in mancanza di una sentenza che nesancisca la soccombenza (Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3946; Cass. Sez. 2, 06/10/2008, n. 246 96; Cass. Sez. VI - 2, 21/06/2022, n. 20009). Si reputa invece legittima la delibera assembleare che addebiti integralmente al condomino moroso le spese legali liquidate a suo carico titolo giudiziale emesso in favore del condominio (Cass. Sez. 6 -2, 18/01/2016, n. 751). Questa interpretazione può essere ribadita anche in forza degli insegnamenti contenuti in Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, in quanto esula dalle attribuzionidell'assemblea, previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., porre a carico di un singolo condomino una determinata spesa sulla base di un accertamento di responsabilità che non provenga da una sentenza e che sia, piuttosto, espressione della volontà maggioritaria dei condomini. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo in relazione alla regolamentazione delle spese di lite. La censura è infatti diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è inevitabilmente destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio. Il primo motivo del ricorso va perciò accolto, va dichiarato inammissibili il secondo motivo e va dichiarato assorbito il terzo motivo. L a sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti della censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tr