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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32607/2026

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lla Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità,è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedottoin appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito;osservato che, i giudici di appello, hanno congruamente valorizzato ledichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e prive di contraddizioni (sivedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), la pienautilizzabilità probatoria dell’attività di individuazione fotografica, evidenziandoche sia la persona offesa sia il teste abbiano riconosciuto senza esitazionil’odierno ricorrente quale autore del delitto contestato, ed infine ulteriorielementi di riscontro esterno (la riferibilità all’imputato, seppure in via mediata,dell’autovettura utilizzata in occasione della commissione del reato, nonché lacircostanza che, al momento della relativa cessione, fosse presente un soggettodi sesso maschile avente caratteristiche somatiche compatibili con quelledell’imputato (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo, sul diniego delle circostanze attenuantigeneriche e sulla dosimetria della pena, non è consentito in sede di legittimità edè manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, non dovendo il giudice di merito prendere in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendosufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti;evidenziato che, nel caso di specie, l’onere argomentativo è statoadeguatamente assolto attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, nonessendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui vengairrogata una pena base corrispondente al minimo edittale;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità,è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedottoin appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito;osservato che, i giudici di appello, hanno congruamente valorizzato ledichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e prive di contraddizioni (sivedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), la pienautilizzabilità probatoria dell’attività di individuazione fotografica, evidenziandoche sia la persona offesa sia il teste abbiano riconosciuto senza esitazionil’odierno ricorrente quale autore del delitto contestato, ed infine ulteriorielementi di riscontro esterno (la riferibilità all’imputato, seppure in via mediata,dell’autovettura utilizzata in occasione della commissione del reato, nonché lacircostanza che, al momento della relativa cessione, fosse presente un soggettodi sesso maschile avente caratteristiche somatiche compatibili con quelledell’imputato (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo, sul diniego delle circostanze attenuantigeneriche e sulla dosimetria della pena, non è consentito in sede di legittimità edè manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, non dovendo il giudice di merito prendere in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendosufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti;evidenziato che, nel caso di specie, l’onere argomentativo è statoadeguatamente assolto attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, nonessendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui vengairrogata una pena base corrispondente al minimo edittale;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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