CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 1962
Cassazione n. 32144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1962 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma - nel corpo della propria memoria - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2023 la Corte di appello di Bologna, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 20 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Forlì aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - escluse le aggravanti in contestazione - e (riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.) lo aveva condannato alle pene ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) - la violazione degli artt. 624, comma 3, cod. pen., 129 e 529 cod. proc. pen. poiché nella specie avrebbe dovuto essere emessa pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di seguito chiariti. 1. Deve, in primo luogo, osservarsi che il delitto di furto ritenuto dai Giudici di merito - come esposto, non aggravato - è procedibile a querela della persona offesa (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., per vero nel testo già vigente al momento della commissione del fatto, anteriore alla novella ex d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Ciò posto, l'atto redatto il 4 gennaio 2017 dal Commissariato di P.S. di Cesena, intestato come verbale di ricezione della «denuncia/querela» presentata oralmente dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], pure a fronte della detta intestazione, non contiene in alcun modo l'espressione della volontà di quest'ultima che si proceda nei confronti del responsabile del furto che ne era oggetto né consenti di trarla. Piuttosto, il verbale documenta che la stessa offesa ha «denuncia[to]» il fatto; e nel corpo di esso si dà atto, senza alcuna specificazione, della sottoscrizione da parte della «denunciante», così indicata pure in calce (prima della sua sottoscrizione). Non ricorrono, allora, ad avviso del Collegio, proprio alla luce del complessivo tenore del verbale, i presupposti per valorizzarne (come in altre ipotesi ritenuto dalla giurisprudenza: cfr. Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019 - dep. 2020, Scalise, Rv. 278034 - 01) l'intestazione e trarre da essa la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, neppure in ragione della previa lettura e conferma di esso da parte della persona offesa, priva di qualsivoglia riferimento alla qualificazione dell'atto in termini di verbale di ricezione di denuncia-querela. Con la conseguenza che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi il difetto di condizione di procedibilità per il reato in discorso; e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché per esso l'azione penale non può essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva proseguire in mancanza della condizione di pr