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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11874/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di condannato dell'imputato alla pena di giustizia per i delitti di lesioni con arma da taglio. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con unico motivo, illogicità della motivazione e violazione dell'ad 62 n 2 cp in relazione al mancato riconoscimento dell' attenuante della provocazione..

Il ricorso è inammissibile. 1.111 primo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre le argomentazioni già sviluppate nei gradi di merito, senza tener conto della motivazione resa sul tema della mancata ravvisabilità dell'adeguatezza tra l'ipotizzata ingiustizia del fatto e la reazione dell'imputato, caratterizzata da condotte definite brutali e culminate con l'uso di un coltello col quale il ricorrente inferse serie lesioni alla persona offesa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ssa Ì ria Vessichelli DEPOSITATO I NCEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di condannato dell'imputato alla pena di giustizia per i delitti di lesioni con arma da taglio. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con unico motivo, illogicità della motivazione e violazione dell'ad 62 n 2 cp in relazione al mancato riconoscimento dell' attenuante della provocazione.. Il ricorso è inammissibile. 1.111 primo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre le argomentazioni già sviluppate nei gradi di merito, senza tener conto della motivazione resa sul tema della mancata ravvisabilità dell'adeguatezza tra l'ipotizzata ingiustizia del fatto e la reazione dell'imputato, caratterizzata da condotte definite brutali e culminate con l'uso di un coltello col quale il ricorrente inferse serie lesioni alla persona offesa. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ssa Ì ria Vessichelli DEPOSITATO I NCEL
Sentenza Cassazione n. 11874/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris