CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26877/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen.;ritenuto che i motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che nel caso in esame la corte di appello ha fatto riferimento alle pagine 4-5 alleemergenze probatorie logicamente interpretate e di cui si propone soolo unadiversa lettura;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI