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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1991

Cassazione n. 18790/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/12/1991 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Fermo in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 D. P.R., n. n. 309/1990 commesso il 28.02.2020.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e travisamento della prova e violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, nonché violazione Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo-tivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Il motivo sopra richiamato, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dai giudici di merito a fol 3 in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, si risolve in una mera, del tutto astratta, sollecitazione ad effettuare una diversa e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, e con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, come tale del tutto preclusa nella sede di legittimità (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

Inol-tre, si lamenta, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza e/o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impu-gnato (sul contenuto 'essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti adeguatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, eviden-ziando come lo stesso sia stato osservato dagli operanti di PG mentre dapprima insieme a [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autoveicolo tg [OSCURATO:TARGA], ricevevano da [OSCURATO:PERSONA] uno zainetto contente la sostanza stupefacente cocaina suddivisa in due involucri di platica del peso complessivo di circa 199,7 e 101,9 grammi e poi lo consegnavano a [OSCURATO:PERSONA] che li raggiungeva a bordo di un'altra autovettura e che poi veniva bloccato dalle forze dell'ordine nonostante tentasse di disfarsi dello zaino gettandolo oltre un cespuglio .

La Corte di Appello ha logicamente argo- 2mentato a fronte di elementi probatori inequivocabilmente dimostrativi di un'at-tività organizzata di spaccio di stupefacenti, strutturata mediante l'apporto con-corsuale di tutti i soggetti coinvolti.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 12.05.2026 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] EWeanti [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] C' L:- P !A 25 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/12/1991 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Fermo in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 D. P.R., n. n. 309/1990 commesso il 28.02.2020. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e travisamento della prova e violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, nonché violazione Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo-tivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il motivo sopra richiamato, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dai giudici di merito a fol 3 in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, si risolve in una mera, del tutto astratta, sollecitazione ad effettuare una diversa e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, e con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, come tale del tutto preclusa nella sede di legittimità (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). Inol-tre, si lamenta, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza e/o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impu-gnato (sul contenuto 'essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti adeguatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, eviden-ziando come lo stesso sia stato osservato dagli operanti di PG mentre dapprima insieme a [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autoveicolo tg [OSCURATO:TARGA], ricevevano da [OSCURATO:PERSONA] uno zainetto contente la sostanza stupefacente cocaina suddivisa in due involucri di platica del peso complessivo di circa 199,7 e 101,9 grammi e poi lo consegnavano a [OSCURATO:PERSONA] che li raggiungeva a bordo di un'altra autovettura e che poi veniva bloccato dalle forze dell'ordine nonostante tentasse di disfarsi dello zaino gettandolo oltre un cespuglio . La Corte di Appello ha logicamente argo- 2mentato a fronte di elementi probatori inequivocabilmente dimostrativi di un'at-tività organizzata di spaccio di stupefacenti, strutturata mediante l'apporto con-corsuale di tutti i soggetti coinvolti. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 12.05.2026 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] EWeanti [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] C' L:- P !A 25 3
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