CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 31264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 febbraio 2026 dalla Cortedi appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che,all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di unanno e tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt.56, 624 e 625, comma 1, n. 6, cod. pen.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che i giudici di merito avrebbero determinato la pena senzaadeguatamente valorizzare la modesta gravità del fatto, le condizioni personali edeconomiche dell’imputato e tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Lamenta,inoltre, la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. el’ingiustificata applicazione della recidiva.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L’unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo dispecificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con imotivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazionein diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamenteconfrontato. Al riguardo, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazioneche riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello emotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gliargomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in manieragenerica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 12 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]