CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 30059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2324-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] carenza di interesse alla decisione del ricorso - Inammissibilità. R.G.N. 2324/2018 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC 4310 [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale digitale come da pec Registri di Giustizia ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/07/2017 R.G.N. 46/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le epigrafate parti ricorrenti adivano il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare l’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato, indicati nel ricorso introduttivo, stipulati con la controricorrente con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto a far tempo dal primo dei contratti conclusi e condanna al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza di primo grado, di rigetto di tutte le domande, veniva interposto appello , conclusosi con il rigetto di ogni domanda quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e l’accertamento della illegittimità dei termini apposti ai contratti per cui è causa in relazione alle posizioni di tutte le altre parti appellanti con conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno , di una indennità omnicomprensiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010. Veniva invece rigettata la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto. 3. Avverso detta pronunzia propongono ricorso per cassazione articolato in quattro motivi le lavoratrici. 4. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante. 5. I legali delle parti depositano memoria sottoscritta congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima della fissata camera di consiglio i procuratori costituiti delle parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione, con compensazione delle spese di lite. 2. La richiesta palesa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso che ridonda, com’è noto, nell’inammissibilità dello stesso. 3. Quanto alle spese, stante la concorde richiesta formulata dai procuratori delle parti le stesse vengono compensate. 4. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis d