CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPENumero registro generale 11583/2024Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21591/2026Data pubblicazione 24/06/2026– intimato –avverso la sentenza n. 369/2023 della CORTE DI APPELLO diCAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata in data10/11/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeCasabuoni innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsil’usucapione di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di averloposseduto da sempre, uti dominus, accorpandolo di fatto al giardino dipertinenza del suo immobile.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domandae sostenendo che la detenzione del cespite aveva avuto origine da uncontratto preliminare di compravendita del 1989, in forza del quale laLedda aveva poi, nel 1994, sollecitato ad [OSCURATO:PERSONA], madre deiconvenuti, la firma del rogito definitivo di compravendita.L’altro convenuto rimaneva invece contumace.Con sentenza n. 369/2022 il Tribunale accoglieva la domanda diparte attrice.Con la sentenza impugnata, n. 369/2023, la Corte di Appello diCagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame interpostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure,confermandola. La Corte distrettuale evidenziava che il convenuto,appellante, non aveva prodotto in atti il contratto preliminare del 1989,né aveva dedotto di aver smarrito il documento o di essersi trovatonella materiale impossibilità di produrlo; aggiungeva che neppure erastata prodotta la lettera del 1994, la quale comunque non avrebbeNumero registro generale 11583/2024Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21591/2026Data pubblicazione 24/06/2026costituito prova dell’esistenza di un precedente contratto preliminare dicompravendita. In assenza della prova che la relazione con la res avevaavuto origine da un atto proveniente dalla proprietà del cespite, laCorte riteneva dimostrato che dal 1989 il terreno era stato di fattoinglobato nel giardino della [OSCURATO:PERSONA] e che esso era stato delimitato conla restante proprietà [OSCURATO:PERSONA] da una rete metallica.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione MicheleCasabuoni, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attivitàdifensiva nel presente giudizio di legittimità.A seguito di proposta di definizione anticipata, ex art. 380 bis c.p.c.,la parte ricorrente ha presentato istanza per la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corten. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente dellasezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia econtenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Numero registro generale 11583/2024Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21591/2026Data pubblicazione 24/06/2026Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso, con esso ilricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione ela violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1141, 2697 cc., 113e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto conseguitala prova del possesso utile ad usucapionem in capo alla [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Come adeguatamente esposto nella P.D.A., che merita di essereconfermata, la doglianza si risolve nell’istanza di riesame del giudiziodi merito e della valutazione delle prove operata dalla Cortedistrettuale.Al riguardo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mairisolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né èpossibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delleprove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonNumero registro generale 11583/2024Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21591/2026Data pubblicazione 24/06/2026menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Alla motivazione della P.D.A., che va confermata, si deveaggiungere che la Corte territoriale ha dato atto della mancataproduzione in atti del contratto preliminare che, secondo partericorrente, sarebbe stato sottoscritto nel 1989 e sarebbe all’originedella relazione con la res intrattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il giudice delgravame ha aggiunto che l’odierno ricorrente neppure aveva dedottodi aver smarrito il documento predetto o di essere materialmenteimpossibilitato a produrlo. Neppure era stata prodotta in atti la letteradel 1994, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato alla madre del [OSCURATO:PERSONA], laquale comunque, di per sé, non avrebbe dimostrato la preventivaesistenza di un contratto preliminare tra le parti. In assenza di provadella derivazione della relazione con la cosa da un atto dispositivo delproprietario, il giudice di merito ha escluso la configurabilità di unadetenzione, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendola possessore, anche a frontedella decisiva circostanza che il terreno oggetto di causa è risultatoNumero registro generale 11583/2024Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21591/2026Data pubblicazione 24/06/2026essere stabilmente accorpato al giardino della medesima [OSCURATO:PERSONA], che loaveva recintato, separandolo fisicamente dalla residua proprietàCasabuoni.Non si configura dunque né violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c.,né violazione dell’art. 2697 c.c., non essendo stata operata alcunainversione dell’onere probatorio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha provato il propriopossesso mediante la dimostrazione dell’accorpamento fisico del beneal suo giardino e la sua recinzione; spettava quindi al [OSCURATO:PERSONA] l’oneredi fornire la prova contraria, rappresentata (secondo la sua tesidifensiva) dalla derivazione del rapporto con la res da un titoloproveniente da sua madre, proprietaria dell’epoca. Neppure siconfigura violazione dell’art. 113 c.p.c., avendo il giudice di meritodeciso la causa in coerenza con i dati normativi applicabili; né dell’art.115 c.p.c., non avendo la Corte di Appello posto a fondamento dellapropria decisione prove non allegate dalle parti, né attribuito ad unafonte di prova una valenza diversa da quella prevista dalla legge, masemplicemente esercitato il suo potere-dovere di libero apprezzamentodel compendio istruttorio.Al riguardo, va data continuità al principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Numero registro generale 11583/2024Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21591/2026Data pubblicazione 24/06/2026Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 2697 c.c., va ribadito che “La violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbiagravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguitodi una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020,Rv. 658541; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006,Rv. 592634; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv.586772; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamentodelle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 11583/2024Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21591/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 800,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci