CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 45597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgvo 74/2000, per aver, nella qualità di titolare della ditta omonima distrutto o occultato le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, non avendo dato seguito alle richieste di esibizione avanzate dalla Guardia di Finanza, accertato il 04/03/2014, data in cui si è svolta la verifica fiscale nei confronti della ricorrente, quale titolare di partita IVA, non essendo mai stata effettuata alcuna dichiarazione dei redditi. Considerato che, con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione dell'art. 157 cod. pen e dell'art. 17 comma 1 bis d.lvo 74/2000, posto che le fatture emesse che sarebbero state occultate o distrutte risalgono al periodo 2008- 2013, considerato che non si è accertato se la condotta contestata sia consistita in una materiale distruzione della documentazione (condotta istantanea) o nel loro occultamento (condotta permanente). La ricorrente contesta, quindi, il tempus commissi delicti, e la conseguente prescrizione del reato, non essendo mai stato accertato che le scritture contabili siano state custodite fino al momento dell'accertamento del reato, in data 04/03/2014, sicchè deve considerarsi la data di emissione delle singole fatture quale dies o quo da cui decorre il termine prescrizionale. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che, in assenza di qualsivoglia elemento sintomatico dell'avvenuta distruzione delle scritture, allegato dalla ricorrente o emerso dal compendio probatorio, il termine di prescrizione decennale debba farsi decorrere dalla data di accertamento del reato, ovvero quando alla richiesta di esibizione rivolta dalla Guardia di Finanza, la ricorrente ha affermato di non possedere alcuna contabilità, non rilevando in proposito le date di emissione delle fatture occultate o distrutte. Il giudice ha anche considerato che la contestazione coinvolge entrambe le condotte descritte dalla norma incriminatrice, e anche con riferimento alla condotta di distruzione, stante la natura istantanea, la ricorrente non ha allegato alcun elemento indicativo, non avendo mai denunciato la distruzione della documentazione né fornito alcun documento al momento del controllo fiscale. Del resto, il ricorso pecca di genericità, essendosi la ricorrente limitata a contestare la data di accertamento del reato, senza fornire alcun elemento Lcbec-s-errcr alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare una data precisa delle condotte di distruzione o occultamento di 63 fatture emesse in un arco temporale esteso, che va dal 2008 al 2013, diversa da quella coincidente con l'accertamento del reato da parte della Guardia di Finanza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]