CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]: avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'errore di calcolo nella determianzione della pena irrogata in appello a seguito della esclusione del segmento di pena posto in continuazione in primo grado per il reato satellite sub B, estinto per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in fatto, poiché la Corte di appello ha correttamente escluso l'aumento calcolato in primo grado per la continuazione riconosciuta con la contravvenzione sub B (estinta) ed ha successivamente ridotto la pena per la scelta del rito (anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per il reato sub A, come aggravato dalla recidiva qualificata; pena ridotta per la scelta del rito ad anni due, mesi due, giorni venti di reclusione, euro 1.000,00 di multa); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr