CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 22825/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21461/19 proposto da: -) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via della Giuliana n. 74, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 5 gennaio 2019 n. 15; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma 5.1.2019 n. 15, con la quale all'esito di un 2022 giudizio di accertamento dell'obbligo del terz6pignorato (la Presidenza del R.G.N. 21461/19 Camera di consiglio del 21 aprile 2022 Consiglio) venne negata a quest'ultima la qualità di debitore dell'amministrazione comunale; il Comune ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha aderito alla rinuncia; nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendovi stata difesa in giudizio da parte di essa; nei confronti della Presidenza del Consiglio le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del fatto che la Presidenza del Consiglio ha assunto la veste di terzo pignorato, in un giudizio di opposizione ex art. 616 c.p.c. cui l'opponente ha rinunciato; P.q.m. dichiara estinto il giudizio e compensate le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 aprile 2022.