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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04578/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata nella Repubblica popolare Cinese il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La cittadina cinese [OSCURATO:PERSONA] è ristretta in custodia cautelare in carcere a fini estradizionali verso il proprio paese d'origine, dov'è indagata per il delitto di "assorbimento illecito di depositi pubblici", punito dall'art. 176 della legge criminale di quello Stato e riconducibile alla fattispecie punita nel nostro ordinamento dall'art. 130, d.lgs. n. 185 del 1993 (abusiva attività di raccolta del risparmio).

2. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ne ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare, richiamando le ordinanze da essa rese su precedenti istanze analoghe e concludendo che detta misura sia l'unica adeguata ad evitare il pericolo di fuga.

3. Avverso tale decisione ricorre l'estradanda con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo, si deduce violazione di legge per la mera apparenza della motivazione in merito alla sussistenza di un pericolo di fuga.

Per effetto dei successivi richiami ai vari provvedimenti precedenti, le circostanze poste dalla Corte a fondamento della propria decisione sarebbero le seguenti: a) fuga della ricorrente dalla Cina per sottrarsi al procedimento; b) suo arresto avvenuto in piena notte, nel porto di Ancona, mentre stava per imbarcarsi per la Grecia; c) contatti con familiari residenti all'estero; d) presenza in Italia soltanto casuale.

Obietta, però, il ricorso che i primi due aspetti sono stati già esclusi dai precedenti provvedimenti dell'Il agosto e del 20 settembre scorsi, i quali hanno escluso una fuga dalla Cina (in quanto, allorché ella se n'è allontanata, ii procedimento penale non era ancora iniziato) nonché qualsiasi ragione di sospetto alla base del viaggio verso la Grecia (ove si stava recando per prelevare i figli e trascorrere insieme a loro le vacanze estive).

Quanto, invece, ai contatti con familiari all'estero ed alla presenza soltanto casuale in Italia, questi non rappresenterebbero un dato concretamente rivelatore di un'effettiva propensione all'allontanamento clandestino e di una reale possibilità in tal senso, invece richieste dalla giurisprudenza per l'adozione di misure cautelari personali a fini estradizionali.

3.2. La seconda doglianza consiste nella violazione di legge per mancanza di qualsiasi motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, con particolare riferimento alla possibilità di misure alternative assistite dal controllo elettronico. 4.

Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto prospetterebbe solamente vizi di motivazione in una materia in cui il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché non è consentito in questa sede.

A norma dell'art 719, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari nel procedimento estradizionale è consentito solo per violazione di legge.Nello specifico, il sostanziale rinvio recettizio ai precedenti provvedimenti dello stesso giudice su istanze analoghe, in quanto noti all'interessata, soddisfa il requisito della motivazione, che dunque non può dirsi mancante.

Essa, inoltre, non può nemmeno ritenersi apparente, per tale dovendosi intendere quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel caso in esame, invece, i dati di fatto evidenziati nei provvedimenti richiamati e rimasti non controversi - ovvero l'esistenza di stretti familiari all'estero e la presenza solo transitoria dell'interessata nel territorio italiano - non possono ragionevolmente ritenersi indifferenti rispetto ad un reale pericolo di fuga.

Sul punto, peraltro, il ricorso si limita a deduzioni del tutto generiche, finendo per censurarne, in effetti, soltanto la - ipotetica - illogicità o insufficienza, e quindi un vizio non deducibile.

3. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo, perché neppure nei propri precedenti richiamati la Corte di appello, pur sollecitata con l'istanza da ultimo respinta, si è pronunciata sull'eventuale adeguatezza o meno di misure più blande, a cominciare dalla custodia domiciliare, con l'ulteriore presidio del controllo elettronico, in tal modo incorrendo in un totale difetto di motivazione.

S'impone perciò, esclusivamente su tale punto, una valutazione specifica, che, in quanto di puro fatto, non può che essere devoluta al giudice di merito, previo annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio ad esso degli atti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata nella Repubblica popolare Cinese il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La cittadina cinese [OSCURATO:PERSONA] è ristretta in custodia cautelare in carcere a fini estradizionali verso il proprio paese d'origine, dov'è indagata per il delitto di "assorbimento illecito di depositi pubblici", punito dall'art. 176 della legge criminale di quello Stato e riconducibile alla fattispecie punita nel nostro ordinamento dall'art. 130, d.lgs. n. 185 del 1993 (abusiva attività di raccolta del risparmio). 2. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ne ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare, richiamando le ordinanze da essa rese su precedenti istanze analoghe e concludendo che detta misura sia l'unica adeguata ad evitare il pericolo di fuga. 3. Avverso tale decisione ricorre l'estradanda con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo, si deduce violazione di legge per la mera apparenza della motivazione in merito alla sussistenza di un pericolo di fuga. Per effetto dei successivi richiami ai vari provvedimenti precedenti, le circostanze poste dalla Corte a fondamento della propria decisione sarebbero le seguenti: a) fuga della ricorrente dalla Cina per sottrarsi al procedimento; b) suo arresto avvenuto in piena notte, nel porto di Ancona, mentre stava per imbarcarsi per la Grecia; c) contatti con familiari residenti all'estero; d) presenza in Italia soltanto casuale. Obietta, però, il ricorso che i primi due aspetti sono stati già esclusi dai precedenti provvedimenti dell'Il agosto e del 20 settembre scorsi, i quali hanno escluso una fuga dalla Cina (in quanto, allorché ella se n'è allontanata, ii procedimento penale non era ancora iniziato) nonché qualsiasi ragione di sospetto alla base del viaggio verso la Grecia (ove si stava recando per prelevare i figli e trascorrere insieme a loro le vacanze estive). Quanto, invece, ai contatti con familiari all'estero ed alla presenza soltanto casuale in Italia, questi non rappresenterebbero un dato concretamente rivelatore di un'effettiva propensione all'allontanamento clandestino e di una reale possibilità in tal senso, invece richieste dalla giurisprudenza per l'adozione di misure cautelari personali a fini estradizionali. 3.2. La seconda doglianza consiste nella violazione di legge per mancanza di qualsiasi motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, con particolare riferimento alla possibilità di misure alternative assistite dal controllo elettronico. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto prospetterebbe solamente vizi di motivazione in una materia in cui il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché non è consentito in questa sede. A norma dell'art 719, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari nel procedimento estradizionale è consentito solo per violazione di legge.Nello specifico, il sostanziale rinvio recettizio ai precedenti provvedimenti dello stesso giudice su istanze analoghe, in quanto noti all'interessata, soddisfa il requisito della motivazione, che dunque non può dirsi mancante. Essa, inoltre, non può nemmeno ritenersi apparente, per tale dovendosi intendere quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in esame, invece, i dati di fatto evidenziati nei provvedimenti richiamati e rimasti non controversi - ovvero l'esistenza di stretti familiari all'estero e la presenza solo transitoria dell'interessata nel territorio italiano - non possono ragionevolmente ritenersi indifferenti rispetto ad un reale pericolo di fuga. Sul punto, peraltro, il ricorso si limita a deduzioni del tutto generiche, finendo per censurarne, in effetti, soltanto la - ipotetica - illogicità o insufficienza, e quindi un vizio non deducibile. 3. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo, perché neppure nei propri precedenti richiamati la Corte di appello, pur sollecitata con l'istanza da ultimo respinta, si è pronunciata sull'eventuale adeguatezza o meno di misure più blande, a cominciare dalla custodia domiciliare, con l'ulteriore presidio del controllo elettronico, in tal modo incorrendo in un totale difetto di motivazione. S'impone perciò, esclusivamente su tale punto, una valutazione specifica, che, in quanto di puro fatto, non può che essere devoluta al giudice di merito, previo annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio ad esso degli atti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte
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