CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2018
Cassazione n. 34405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19001/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MAURIZIOCARBONE; Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2941/2018 depositata il 14/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 28/29 ottobre 1992, l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Napoli,chiedendo di vedersi riconosciuta la servitù di elettrodotto a carico dei fondi dei convenuti, il ripristino dello status quo ante attraverso l'abbattimento delle opere realizzate, nonché il risarcimento deidanni da liquidarsi in corso di causa o in separato giudizio. L’attrice esponeva che i convenuti avevano acquistato parte di un suolo sito in Frattamaggiore (Na) allacontrada "Merella" denominato [OSCURATO:PERSONA], riportato al catasto allapartita 359 foglio 7, particelle 65-66 e che su detto suolo gravava servitù di elettrodotto costituita originariamente da [OSCURATO:PERSONA] con atto per notarlppolito del 3- 10/7/1961 in favore della SME, cui la Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 società attrice erasucceduta. I n tale atto era previsto il divieto di realizzare qualunque tipo di costruzione sulla fascia asservita di larghezza di 35 mt., 2. Nella contumacia dei convenuti, acquisita documentazione varia, ed ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito dei dispostiaccertamenti, il Giudice, ravvisava la mancata chiamata in giudizio di un litisconsorte necessario, ordinava l'integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali impugnavano e contestavano l'avversa domanda eccependoche dai rispettivi titoli di acquisto non risultava la servitù di elettrodotto 4.Con sentenza n. 7351/00, depositata il 26 maggio 2000, il Tribunale adito dichiarava l'esistenza della servitù invocata, ordinava la demolizione deimanufatti situati nella zona asservita, rigettava la domanda di risarcimentodei danni. 5. [OSCURATO:PERSONA] e la Papillon s.r.l., nella qualità di acquirenti, la prima dellaquota della proprietà dei coniugi Farina e Capasso e la seconda della quota appartenente a [OSCURATO:PERSONA] (giusti atti di compravendita per notaio [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente del 13 maggio 1998 e del 26 novembre 1997) proponevano appello. 6. Con comparsa di costituzione ed intervento si costituiva la società T.E.R.N.A. - Trasmissione elettrica rete nazionale - S.p.a., nella qualità di procuratore dellasocietà Enel S.p.a., nonché nella qualità di cessionaria di ramo di azienda, la quale eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello. Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 7. Si costituivano, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali insistevano perl'accoglimento del gravame e, in via subordinata, per la riduzione della fasciadi rispetto da 35 a 18 metri. 8. La Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame riconoscendo la mancata partecipazione al giudizio di primo grado diVincenza Capasso, quale litisconsorte necessaria, e dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Napoli aisensi dell'art. 354 c.p.c.. 9. Con atto di citazione ex art 354 c.p.c. ritualmente notificato Terna S.p.a.conveniva in giudizio: l'Enel S.p.a., la Papillon s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e reiteravale richieste del primo atto di citazione e, nello specifico, così concludeva: 1) dichiarare l'esistenza della servitù di elettrodotto in favore della TernaS.p.a. ed a carico degli attuali proprietari, Papillon s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del fondo rustico sito in Frattamaggiore alla Contrada "Morella" denominato [OSCURATO:PERSONA], riportato in catasto alla partita 359,foglio 7, particelle 65-66; 2) ordinare nei confronti dei medesimi la riduzione inripristino mediante l'abbattimento di tutte le opere illegittimamente realizzate in violazione della predetta servitù; 3) condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della società attrice da quantificarsi in separato giudizio anche in via equitativa. 10. Il Tribunale accoglieva la domanda edichiarava il diritto di servitù di elettrodotto costituito per contratto autenticato il 3. 7.1961 in favore dellaTerna s.p.a. a carico di fondo rustico, ubicato in Frattamaggiore alla contrada Morella e censito in catasto alla partita 359, foglio 7, particelle 65,66,253, 254 e 255, condannava Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 la Papillon s.r.l. e lovinella Angela alla rimozione delleporzioni delle costruzioni, aventi accesso dalla via G. Galilei nn. 6/8 e dalla via Roma nn. 327/329, presenti sulla fascia di rispetto investita dal vincoloconvenzionale di inedificazione così come individuate nella tavola allegata subC) alla tavola peritale depositata dal consulente tecnico di ufficio, Ing. GennaroCapodanno, condannava la Papillon s.r.l., lovinella Angela,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido al risarcimento dei danni prodotti dalla violazione del divieto di costruzione, da liquidarsi in separato giudizio, rigettava le domande riconvenzionali, condannava, altresì, la Papillon s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via solidale, al pagamento in favore della Terna S.p.a. delle spese di lite edelle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio. 11. [OSCURATO:PERSONA] e la Papillon s.r.l. proponevano appello avverso la suddettasentenza 12. Nella contumacia di tutti gli altri appellati, si costituiva unicamente la TernaRete [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che chiedeva rigettarsi l'appello e confermare la decisione impugnatain ogni sua parte 13. La Corte d’Appello di Napoli rigettava tutti i motiv i di appello salvo quello relativo alla domanda di risarcimento del danno. La Corte rigettava l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva della Terna S.p.A. ad agire in giudizio e confermava anche la statuizione del Tribunale circa il fatto che "il decreto ministeriale del 23.6.1961 di abilitazione alla realizzazione della linea di Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 collegamento tra le sottostazioni elettriche di F rattamaggiore e Agnana -il quale integrava un requisito di validità di tutte le attività anche di natura squisitamente privatistica propedeutiche all'imposizione del peso, sottratte alla libera iniziativa degli operatori pure quando la loro esecuzione fosse concordata dagli interessati (Cass. 4812/ 1980) era stato allegato in fotocopia informale dall'istante all'udienza del 3 febbraio 2009, come annotato a verbale di causa ai sensi dell'art. 87 disp. att., sicché alcun dubbio p oteva sorgere sulla legittimità dell'iniziativa intrapresa dal cessionario ... ". La Corte condivideva anche la decisione del Tribunale secondo cui il documento era stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio. Secondo la Corte d’Appello, per quel che ancora rileva, i l Tribunale aveva correttamente evidenziato , conformemente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ladeviazione della linea elettrica originaria, consistita nell'aggiunta di una ulteriore "campata" 10Atra la numero 10 e la numero 11, era avvenuta in un fondo diverso da quello di proprietà delle appellanti essendo emerso che inrelazione alle campate 11 e 12, riguardanti il fondo delle appellanti, il percorso della linea non a veva subito alcuna alterazione "coincidendo la fascia asservita con quella imposta originariamente" (pag. 16 della consulenza tecnicad'ufficio a firma dell'Ing. Capodanno). Peraltro,come anche accertato dal giudice di prime cure, la servitù era stata costituita sulle p.lle 65 e 66 del foglio 7 del Comune di Frattamaggiore (originariamente in proprietà a [OSCURATO:PERSONA] che a veva sottoscritto l'atto costitutivo della servitù) e, quindi, a seguito dei successivi frazionamenti, sulle p.lle 253, 254 e 255, trasferite per il 67,85% Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 alla Papillon S.r.l. e per il 32,15% a [OSCURATO:PERSONA], peraltro, conformemente a quanto dedotto da costoro nell'atto di appello avverso l'originaria sentenza di cui denunciavano la nullità per difetto di contraddittorio nei confronti di alcuni comproprietari, quali litisconsorti necessari pretermessi. La deduzione di parte appellante secondo cui il fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] si p oteva identificare " in quello asserito di proprietà della Aversano allestimenti grafi c i, avente accesso principale da via Roma n. 327 -329 e da via [OSCURATO:PERSONA] snc (via delle Indus trie) ed avente per confini via Roma e via [OSCURATO:PERSONA] la proprietà Papillon srl, da cui era diviso a mezzo muro diconfine” (cfr. comparsa conclusionale) e, quindi, in quello asservito con l'ulteriore traliccio 10a non trova va affatto corrispondenza nelle diverseconclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Ing. Capodanno o in altre risultanzedocumentali. Ad ogni buon conto il motivo era superato in virtù del rilievo, evidenziato dal giudice di prime cure, secondo cui anche detta deviazione era stata regolarmente autorizzata in sanatoria dalla disposizione di ordine generale di cui all'art. 2 bis D.L. 3/2010, convertito nella L. 41/2010, in tal senso superando qualsivoglia censura riguardante la modificazione della linea asservita con l'originario atto costitutivo. Quanto alla eccepita irretroattività della menzionata normadi legge, fattavalere con un ulteriore motivo di appello, era sufficiente osservare che la legge n.41 del 2010 prevede va all'art.2 bis che : "Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano giàin esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per lequali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione.". Inoltre, il giudice di prime cure non era incorso in nessuna ultrapetizione non avendo giammai richiesto la Te rn a S.p.A. il riconoscimento di una servitù diversa da quellaconvenzionalmente costituita non avendo affatto dedotto la deviazione dellalinea, così come accertata dal c.t.u .. Anche detto motivo era infondato in base al carattere autodeterminato del diritto reale fatto valerein giudizio dalla Tema S.p.A. N ella fattispecie, quindi, il riconoscimento contenuto nella sentenza impugnata della servitù che trovavatitolo nella legge oltre che nell'atto costitutivo non integravaaffatto l'accoglimento dì una domanda diversa di quella fatta valere in giudizio aventead oggetto la declaratoria dell' "esistenza della servitù di elettrodotto in favore dell'istante ed a carico dei convenuti" ( cfr. atto di citazione originario). La Corte d’Appello accoglieva il gravame quanto alla domanda di risarcimento del danno perché la parte appellata non aveva in alcun modo assolto l'onere di allegazione e prova della natura e dell'entità del danno subito. 14. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 15. [OSCURATO:PERSONA] s pa h a resistito con controricorso. 16. All’udienza del 6 febbraio 2024 il collegio rimetteva la decisione del ricorso alla pubblica udienza. 17.La discussione sul ricorso è stata fissata una prima volta il 18 giugno 2024 e poi rinviata all’odierna udienza per causa di forza maggiore. 18. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiest a di rigetto del ricorso. 19. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.. La sentenza impugnata sarebbe nulla per vizio di ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. Entrambi i precedenti giudicanti, invero, sarebbero incorsi nell'errore di considerare la domanda proposta relativa all'accertamento della servitù e alla rimozione degli immobili costruiti in violazione, rivolta anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Tale errore sarebbe dovuto alla ricostruzione della proprietà dei fondiserventi all'epoca della realizzazione della seconda CTU, nell'ambito del giudizioex art. 354 c.p.c. Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 Il CTU ing. [OSCURATO:PERSONA] nell'elaborato peritale ha affermatoche "attualmente i suoli individuati con i cespiti su di essi realizzati, sarebbero per il 67,85% di proprietà della ditta Papillon s.r.l. e per il32,15% di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione, avrebbe illegittimamente attribuito all'odierna ricorrente una frazione della proprietà degli immobili siti tra le campate 11 e 12dell'elettrodotto . Ciò a vrebbe indotto in errore i giudicanti malgrado la più volte esplicita rinuncia fatta dallaTerna in atti. Orbene, nonostante la confusione fatta tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'AversanoAllestimenti Grafici, all'epoca conduttrice dell'odierna ricorrente (circostanzapacifica agli atti), la volontà emersa sarebbe chiara nell'escludere che si procedessenei confronti dei beni aventi accesso in Frattamaggiore,alla via Roma nnr. 327/329, individuati al N.C.E.U. del Comune di Frattamaggiore al foglio 7, p.lla66, sub 6-8, chiaramente indicati dal CTU ing. Capodanno a pag. 6, rigo 12 della perizia ed "utilizzati dalla ditta Aversano allestimenti grafici, con accessoprincipale da via Roma nn. 327/329. Terna avrebbe fin dall'origine inteso agire nei confronti degli immobili di proprietà della Papillon s.r.l., costruiti tra le campate 11 e 12 inviolazione della servitù di elettrodotto. 1.1 Il P.G. ha concluso per la manifesta infondatezza del primo motivo. La Corte ha , infatti , riportato testualmente, nella ricostruzione dell’articolata vicenda processuale, le domande svolte da Terna che, in particolare nel giudizio ex art 354 cpc aveva convenuto in giudizio, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare anche nei suoi confronti l'esistenza della servitù di elettrodotto sul terreno individuato alla partita 359 foglio 7, Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 particelle 65-66 nonché di ordinare anche alla medesima la riduzione in pristino, mediante l'abbattimento, di tutte le opere illegittimamente realizzate in violazione della predetta servitù ( vedi pagg 3 e 4 della sentenza impugnata). Non risulta che dette conclusioni siano state mai modificate ed anzi nella sentenza si legge che Terna spa chiese alla Corte d’Appello la conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto le suddette domande, così come proposte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Gli stralci delle difese contenute nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale in appello, riprodotte dalla ricorrente, non dimostrano in modo inequivoco la volontà della parte di rinunciare alla domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. La deduzione di una presunta rinuncia di Terna è del tutto priva di fondamento non risultando alcun atto dal quale si possa ricavare l’asserita volontà di rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni del P.G., non risultando in atti alcuna rinuncia a far valere la servitù inaedificandi nei confronti di Io vinella Angela, la quale risulta comproprietaria del 32,15 % delle particelle costituenti il fondo servente gravat o dal peso convenzionalmente costituito dall’originario dante causa [OSCURATO:PERSONA] con atto del 3-10/ luglio del 1961. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione degli artt. 1056 e 1067 c.c. artt.107 e s.s. 119, 121,122 e 123 del T.U. approvato con R.D. nr. 1775/1933 omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 contraddittorietàdella motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c. . La sentenza impugnata sarebbe, inoltre , viziata nella parte in cui ha confermato la sentenzadi primo grado e ha ritenuto valida ed esistente la servitù di inedificazioneconvenzionalmente stabilita in violazione della normativa in materia dettata dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (altrimenti denominato Regio Decreto nr. 1775/1933) e dell'art. 1056 c.c. Invero, la richiesta dell'Enel, prima, e dellaTerna S.p.a., dopo, erano volteall'accertamento della servitù di elettrodotto risultante dell'atto di costituzione per atto per Notar lppolito del 1961 (registratoil 13/07/1961 trascritto alla competente conservatoria in data 15/07/1961 ai nn. 26165/19365) nonché all'abbattimento delle opere illegittimamente realizzate sullafascia di asservimento di 35 metri all'uopo prevista sul fondo all'epoca individuatosito in Frattamaggiore alla Contrada "Morella" (denominato [OSCURATO:PERSONA]), riportato in catasto alla partita 359, Foglio 7, P.lle 65- 66 (cfr. atto dicitazione in riassunzione ex art. 354 c.p.c. pagg 1,2 e 6, 7). Alla luce di quanto sopra, veniva quindi costituita una duplice servitù: da unaparte una servitù di elettrodotto ex art. 119 e ss. del T.U. approvato con R.G. 1775/1933, avente ad oggetto la costruzione del traliccio individuato con il numero 11 della linea Frattamaggiore-Arenella-Astroni, e dall'altra parte una servitù di inedificazione rappresentata da una fascia di asservimento di metri 35 aventeper asse il cammino di linea che attraversava il fondo. Questa linea, all'atto della costituzione, partendo dal traliccio 10 (posto fuori dalfondo) entrava nel fondo sterzando a contatto Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 col traliccio 11 e usciva in direzione del traliccio 12, così come descritto nelle CTU (cfr. CTU ing. Esposito pag l e 2nonché tavole allegate-CTU Ing. Capodanno pag. 13 rigo 6 e ss. nonché allegato C della consulenza) Il tragitto di linea non erarimasto immodificato nel corso degli anni. Come emerge rebbe in entrambe le CTU, a seguito della costruzione dell'Asse viario88162, veniva posto tra il traliccio 10 e il traliccio 11, un nuovo traliccio denominato10A comportando una variazione del tragitto di linea che andava ad aggravare la servitù di inedificabilità convenzionalmente stabilita. Sia il Giudice di prime cure sia la Corte Territoriale avrebbero omesso di dare rilevanza a tale modificazione, certamente essenziale ai fini della controversia. Non sarebbe stata adeguatamente considerata, infatti, la circostanza che, mentre nulla era cambi ato per il fondo di proprietà della Papillon S.r.L, insistente tra le campate non modificate 11 e 12, per il fondo appartenente all'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la modificazione della linea originariamente intercorrente tra il traliccio10 - 11, ora divenuto 10A - 11, il peso imposto sul fondo avrebbesubito un illecito aggravamento. La nuova servitù coattiva di elettrodotto non ricomprenderebbe anche l 'inedificabilità, che non è direttamente collegata dalla legge alla servitù su citata. Solo attraverso un'apposita stipulazionela servitù in oggetto p otrebbe espandere la sua portata andando ad includere una fascia di asservimentoin cui viene impedita la costruzione di edifici. Un altro nodo fondamentale, non esaminato da parte del giudice a quo, riguarderebbe la speciale cessazione prevista Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 dall'art. 123 T.U. approvato con R. D. 1775/1933 ratione temporis applicabile che , in deroga all'art. 1074 c.c comporta che all'atto della cessazione della servitù di elettrodottosul fondo di proprietà di Iovinella, avvenuto nel corso degli anni ottanta con la costruzione del traliccio 10A e lo spostamento del cammino di linea, la convenzioneriguardante i soli sub 6 e 8 della particella 66, Foglio 7, debba considerarsi risolta. La nuova servitù coattiva relativa alla lineatra i tralicci 10A e 11 si configurerebbe esclusivamente sulla base del dettato normativo dell'art. 121 del citato T.U, limitatamente alla sola servitù di elettrodotto e non anche alla citata inedificabilità. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis D.L. 3/2010. artt. 107 e ss. del R.D. 1775/1933, art. 11 Preleggi, art. 3 Cost. ai sensi dell'art. 360 , comma 1, nr. 3, c.p.c.. In via subordinata la ricorrente ritiene violate anche le norme indicate in rubrica, mancando in atti i decreti ministeriali con l’indicazione della modifica del tratto di linea tra il traliccio 11 e 10A.Nel giudizio, invero, tali decreti non sono mai stati acquisiti impedendo alGiudice, secondo ormai consolidato principio, di poter utilizzare le informazioni ivi contenute nella formazione del suo convincimento I n mancanza del deposito dell'originaria autorizzazione e/o dei D.M. succitati, non potrebbe ritenersi legittima la modifica dell'elettrodotto succitato, con laconseguenza che la sentenza impugnata dovrà essere cassata nella parte in cui accerta l'esistenza della servitù di elettrodotto e della servitù di inedificazione. Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 3.1 Il P.G. nel concludere per l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso ha rileva to che la Corte d’Appello , con accertamento di fatto non censurabile, poiché sorretto da motivazione congrua e logica, ha appurato, sulla scorta della CTU espletata, che la deviazione del tragitto e la costruzione di un nuovo palo, erano avvenute in un fondo diverso da quello di proprietà delle appellanti “essendo emerso che, in relazione alle campate 11 e 12, riguardanti il fondo delle appellanti, il percorso della linea non ha subito alcuna alterazione, coincidendo la fascia asservita con quella imposta originariamente“ (vedi pag. 13 e 14 della sentenza). Pertanto,nessun aggravamento è ravvisabile sul fondo servente di proprietà della Iovinella sul quale la servitù è stata esercitata in conformità alle previsioni contrattuali che, in applicazione della facoltà prevista dalla prima parte dell’art. 122 RD1775/1933, contemplavano un obbligo negativo di inedificabilità di una fascia di terreno asservita all’elettrodotto. Si tratta di una servitù e non di una semplice obligatio propter rem, poiché non ha ad oggetto un obbligo di fare per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, ma appunto un impegno a contenuto negativo di astenersi dal costruire nell’area indicata nel contratto, che costituisce un limite negativo al diritto di proprietà (Cass. civ. n° 8511/98). In altri termini,pur avendo le parti costituito un diritto di servitù inaedificandi autonomo da quello di elettrodotto, la modifica del tragitto, eseguita in un fondo diverso da quello della ricorrente, non ne comporta la caducazione. Il terzo motivo, secondo il P.G., è assorbito dalla considerazione che la nuova servitù, che avrebbe richiesto, quale presupposto di esercizio, una nuova autorizzazione, è stata creata Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 su un fondo diverso da quello della ricorrente, nel quale la servitù è esercitata in modo conforme al contratto ed alla originaria autorizzazione, di cui la Corte ha accertato la regolare produzione in atti con statuizione non impugnata (vedi pagg 10-12 della sentenza). 3.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sonoinfondati. La sentenza impugnata ha già adeguatamente risposto alle censureproposte in questa sede e il ricorrente si limita a riportarl e al fine di affermare che il tratto coinvolto nella modifica della linea fosse quello ricompreso nel fondo servente di proprietà della Iovinella. La Corte d’Appello, infatti, rispetto a tale deduzione ha evidenziato che dalla consulenza era emerso che in relazione alle campate 11 e 12, riguardanti il fondo delle appellanti, il percorso della linea non aveva subito alcuna alterazione "coincidendo la fascia asservita con quella imposta originariamente"(cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Capodanno). Peraltro, come anche accertato dalgiudice di prime cure, la servitù era stata costituita sulle p.lle 65 e 66 del foglio 7 del Comune di Frattamaggiore (originariamente in proprietà a [OSCURATO:PERSONA] che avevasottoscritto l'atto costitutivo della servitù) e, quindi, a seguito dei successivi frazionamenti, sulle p.lle 253, 254 e 255, trasferite per il 67,85% alla Papillon S.r.l. e per il 32,15% a [OSCURATO:PERSONA], peraltro, conformemente a quanto dedotto da costoro nell'atto di appello avverso l'originaria sentenza di cui denunciavano la nullità per difetto di contraddittorio nei confronti di alcuni comproprietari, quali litisconsorti necessari pretermessi. Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 Il motivo di appello che oggi la ricorrente reitera al secondo motivo del ricorso per cassazione non trovava affatto corrispondenza nelle diverse conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Ing. Capodanno o in altre risultanzedocumentali. La censura della ricorrente, pertanto, si traduce in un’inammissibile richiesta di valutazioni di merito al fine di affermare che con la modifica del tracciato la servitù avrebbe subito un aggravamento eche, in ogni caso , la nuova servitù coattiva di elettrodotto non ricomprendeva anche quella di non edificare nella fascia di rispetto di 35 metri. Come si è detto, quanto al fondo della Iovinella la Corte d’Appello ha accertato che non vi è stata alcuna modifica della servitù originariamente costituita con atto del 1961 da parte dell’originario proprietario e regolarmente trascritta , dunque, la censura proposta con il secondo motivo è inammissibile così come quella veicolata con il terzo motivo. Peraltro, deve osservarsi che l’art. 6 della convenzione con la quale è stata costituita la servitù prevedeva una clausola a favore della società proprietaria del fondo dominante la quale si riservava di modificare in ogni tempo il tipo di sostegni della linea nonché aumentare la sezione ed il numero dei conduttori.Di conseguenza anche a seguito dell’introduzione della campata 10a, nulla è mutato dal punto di vista contrattuale, anche a seguito della deviazione della linea, perché l’elettrodotto continua ad insistere ed anche secondo il nuovo tracciato sempre ed interamente sulle particelle asservite (le numeri 65 e 66,oggi frazionate nei numeri 253, 254 e 255). Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 La servitù in questione è rima sta sempre soggett a alla convenzione del1961, in ragione della quale il fondo servente deve sia sopportare il peso dell’elettrodotto che ilvincolo di inedificabilità come previsto contrattualmente. Ne consegue l’inammissibilità delle censure di violazione dell’art. 123 R. D. 1775/1933. La sentenza impugnata, infatti, si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi, rispetto alle quali il ricorrente ha contrapposto distinti motivi di impugnazione. In tal caso è sufficiente che il motiv o di ricorso relativo alla prima ratio sia infondato, perché la sentenza non possa essere cassata e si determini l’inammissibilità dei restanti. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna dellequali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse o il rigetto del motivo che la pone in discussione rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis Sez.1, Ord. n. 18119 del 2020; Sez. 6 - 5, Ord. n. 9752 del 2017). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 , c.p.c. La censura attiene alla liquidazione delle spese in violazione del principio della soccombenza. 4.1 Il quarto motivo è inammissibile. Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11 /202 4 Come rilevato nelle sue conclusioni dal P.G. Infatti “In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, nell'ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l'onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente.”( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 9840/96, n° 15317/13, n° 24502/17, n°10445/23) Nel caso in esame non è censurabile la motivazione con cui la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione totale delle spese dell’appello in ragione della sua soccombenza, sia pure parziale. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro5000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ric. 2019n. 19001sez. S2 - ud. 21 / 11