CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1971
Cassazione n. 06673/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1971 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é Ritenuto in fatto e considerato in diritto ( (-5 A.) rT,.--t_ui\ jj iCt Ritenuto che le censure dedotte nerficorg: cì-ii-§-aiv-atore Fortunato - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternative di cui all'art. 47, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), essendo, invero, stata riconosciuta, in favore del suddetto, la misura gradata della semilibertà - come altresì supportate da successiva memoria difensiva, oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Lecc:e nel rigettare l'affidamento in prova al servizio sociale, fa leva sulla mancata resipiscenza da parte del ricorrente rispetto al reato di abuso edilizio, desumibile dal fatto che Fortunato, nonostante sia stato condannato a demolire le opere abusive realizzate e a ripristinare lo stato dei luoghi, non vi abbia adempiuto e sui due procedimenti pendenti per reati di abuso edilizio commessi più recentemente, sintomo di pervicacia criminale. Il Tribunale evidenzia, altresì, che il ricorrente si è reso responsabile di ulteriori reati anche dopo aver fruito nel 2017 dell'affidamento in prova, indice del fatto che egli non ha colto tale opportunità per avviare un percorso di revisione critica dei fatti commessi. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che lamenta l'omessa considerazione della relazione di indagine dell'U.E.P.E. sulla situazione socio familiare del Fortunato e del comportamento tenuto da quest'ultimo, sollecitando una mera riconsiderazione di elementi fattuali - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio