CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 38808/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA C le't sul ricorso 15742-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 76/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 23/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito P.M. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. GEN. DOTT. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; Rilevato che: - la Corte d'appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza N.76/2016 ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Sassari e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore del condominio [OSCURATO:PERSONA] , a titolo di risarcimento dei danni ex art.1669 c.c.; - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello sulla base di quattro motivi; - il condominio [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - il Pubblico Ministero, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le conclusioni scritte ed ha concluso per il rigetto del ricorso; - con atto del 30.8.2021, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rinunciato al ricorso, comunicato al [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di rinuncia; Ritenuto che: - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. -nella specie, l'atto di rinuncia è stato sottoscritto dalle parti e dai loro difensori; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il P