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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22786/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Agrigento.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’elisione dalla sentenza n. 917/2022 dell’1giugno 2022 dello stesso Tribunale della pena accessoria dell’interdizione legale per ladurata della pena principale, ex art. 32 cod. pen..2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA],deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 32 cod. pen. nonché vizio dimotivazione in relazione agli artt. 32 cod. pen. e 111 Cost.Il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente argomentato in ordine all’interdizione,temporanea o perpetua, dai pubblici uffici, sulla cui applicazione nulla era stato eccepito.Invero, con l’istanza introduttiva veniva chiesta l’elisione della sola sanzione accessoriadell’interdizione legale ex art. 32 cod. pen., rilevando che la stessa consegue a condannaalla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, mentre,nel caso in esame, il ricorrente era stato condannato alla pena della reclusione per anniquattro e mesi due.Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento con o senza rinvio dell’impugnataordinanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel dichiarare inammissibile l’istanza della difesa finalizzataall’elisione dalla summenzionata sentenza di condanna dell’interdizione legale, confondedetta pena accessoria prevista dall’art. 32 cod. pen., che consegue alla condannaall’ergastolo (primo comma) o alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore acinque anni (terzo comma), quest’ultima comportante detto stato per la durata della pena,con l’interdizione dai pubblici uffici disposta dalla stessa condanna, in relazione alla qualecon l’incidente di esecuzione nulla era stato chiesto.Ne costituisce riprova il fatto che detto [OSCURATO:PERSONA] distingua tra “interdizione legale daipubblici uffici” perpetua o temporanea e sottolinei come quest’ultima possa avere una duratanon inferiore a un anno né superiore a cinque, come previsto appunto dal quinto commadell’art. 28 cod. pen..Diversamente, alla condanna di anni quattro e mesi due di reclusione inflitta dallasentenza del Tribunale di Agrigento e confermata dalla Corte di appello di Palermo conpronuncia irrevocabile in data 20 settembre 2025, ai sensi dell’art. 32 cod. pen. non potevaconseguire, come invece disposto dallo stesso Tribunale, la pena accessoriadell’interdizione legale per la durata della pena principale, che consegue, ai sensi dell’art. 32,terzo comma, cod. pen. ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore acinque anni.2.

Trattandosi, quindi, di pena accessoria illegale, si impone l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata relativamente alla stessa, che va, pertanto, eliminata.A tale riguardo, va evidenziato che l'illegalità della pena accessoria erroneamenteapplicata è, comunque, rilevabile d'ufficio anche nel caso di inammissibilità del ricorso (Sez.4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 02).

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla pena accessoriadell'interdizione legale, che elimina.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agrigento.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’elisione dalla sentenza n. 917/2022 dell’1giugno 2022 dello stesso Tribunale della pena accessoria dell’interdizione legale per ladurata della pena principale, ex art. 32 cod. pen..2. Avverso detta ordinanza propone ricorso, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA],deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 32 cod. pen. nonché vizio dimotivazione in relazione agli artt. 32 cod. pen. e 111 Cost.Il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente argomentato in ordine all’interdizione,temporanea o perpetua, dai pubblici uffici, sulla cui applicazione nulla era stato eccepito.Invero, con l’istanza introduttiva veniva chiesta l’elisione della sola sanzione accessoriadell’interdizione legale ex art. 32 cod. pen., rilevando che la stessa consegue a condannaalla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, mentre,nel caso in esame, il ricorrente era stato condannato alla pena della reclusione per anniquattro e mesi due.Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento con o senza rinvio dell’impugnataordinanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel dichiarare inammissibile l’istanza della difesa finalizzataall’elisione dalla summenzionata sentenza di condanna dell’interdizione legale, confondedetta pena accessoria prevista dall’art. 32 cod. pen., che consegue alla condannaall’ergastolo (primo comma) o alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore acinque anni (terzo comma), quest’ultima comportante detto stato per la durata della pena,con l’interdizione dai pubblici uffici disposta dalla stessa condanna, in relazione alla qualecon l’incidente di esecuzione nulla era stato chiesto.Ne costituisce riprova il fatto che detto [OSCURATO:PERSONA] distingua tra “interdizione legale daipubblici uffici” perpetua o temporanea e sottolinei come quest’ultima possa avere una duratanon inferiore a un anno né superiore a cinque, come previsto appunto dal quinto commadell’art. 28 cod. pen..Diversamente, alla condanna di anni quattro e mesi due di reclusione inflitta dallasentenza del Tribunale di Agrigento e confermata dalla Corte di appello di Palermo conpronuncia irrevocabile in data 20 settembre 2025, ai sensi dell’art. 32 cod. pen. non potevaconseguire, come invece disposto dallo stesso Tribunale, la pena accessoriadell’interdizione legale per la durata della pena principale, che consegue, ai sensi dell’art. 32,terzo comma, cod. pen. ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore acinque anni.2. Trattandosi, quindi, di pena accessoria illegale, si impone l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata relativamente alla stessa, che va, pertanto, eliminata.A tale riguardo, va evidenziato che l'illegalità della pena accessoria erroneamenteapplicata è, comunque, rilevabile d'ufficio anche nel caso di inammissibilità del ricorso (Sez.4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 02). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla pena accessoriadell'interdizione legale, che elimina.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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