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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 29287/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17912-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n.512/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2024 R.G.N. 1371/2022; Oggetto R.G.N.17912/2024 Cron.

Rep.

Ud18/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (da ora Teseo),datrice di lavorodegli odierni ricorrenti, al pagamento in favore dei detti lavoratori delle somme di cui al dispositivo della sentenza di primo grado.

Ha condannato il detto Comune alla rifusione delle spese del doppio grado che, compensate per metà, ha liquidato in euro 1.500 per il secondo grado, nonché al pagamento, in solido con la Teseo, delle spese di primo grado che, compensate per metà, ha liquidato in euro 1370 oltre spese generali e accessori.

2. La statuizione di accoglimento è stata fondata sulla configurabilità in favore degli originari ricorrenti, della garanzia rappresentata dalla responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1676 c.c. assunta d a l Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, quale ente committente dei servizi sociosanitari espletati dalla datrice di lavoro Teseo; secondo il giudice di appello tale responsabilità non era esclusa, come viceversa affermato dal primo giudice, dall’esistenza di un’associazione temporanea di imprese, la quale non configurava autonomo centro di imputazione del rapporto di lavoro e pertanto non elideva la responsabilità del committente ai sensi dell’art. 1676 c.c. in favore dei dipendenti delle singole imprese associate.

3. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 /2014 censurando la statuizione di parziale compensazione delle spese di lite giustificata secondo la sentenza impugnata dalla serialità della causa e dalle ragioni della decisione, connotazioni che l’odierna parte ricorrente assume non riconducibili al perimetro delle ipotesi di compensazione delineato dall’art. 92 c.p.c. quale definito anche alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

Rappresenta in particolare che la problematica connessa alla natura delle associazioni temporanee di imprese risultava da tempo definita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa ed in questa prospettiva sostiene la insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni giustificative della deroga al criterio della soccombenza.

Censura, inoltre, la determinazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi edittali, avendo omesso il giudice di appello di considerare che i lavoratori avevano proposto separate domande giudiziali e che i giudizi erano stati separatamente istruiti e riuniti in occasione della prima udienza.

2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. c.p.c. denunziando apparenza di motivazione nella individuazione delle ragioni alla base della parziale compensazione delle spese di lite.

3. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti nei limiti che seguono, in continuità con precedente di questa Corte (Cass. n. 22765/2025) intervenuto in fattispecie analoga a quella in esame.

3.1. Occorre premettere che, come chiarito da questa Corte, intema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia dicompensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioniillogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157/2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dettespese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/2021).

Le gravied eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare lacompensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono quindi essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 14036/2024).

All’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione (Cass. 1950/2022), è stata in particolare ricondotta la l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine allespese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. n. 7992/2022).

3.2. La decisione impugnata, la quale ha motivato la (parziale) compensazione delle spese di lite “attesa la serialità della causa e le ragioni della decisione” , non risulta conforme ai principi sopra enunciati.

3.3. Invero, il carattere di serialità si configura quale parametro non riconducibile all’ambito delle “gravi ed eccezionali ragioni di compensazione” posto che esso ha riguardo ad un elemento per così’ dire estrinseco alla controversia,in quanto determinato dalla esistenza di un contenzioso costituito da pluralità di cause aventi il medesimo oggetto ed implicante la soluzione delle medesime questioni; esso è quindi estraneo alle ragioni decisorie che sorreggono la specifica soluzione adottata dal giudice di merito nel singolo giudizio.

3.3. Neppure le gravi ed eccezionali ragioni possono dirsi integrate dal riferimento alla problematica alla base delle “ragioni della decisione”, vale a dire al tema del raggruppamento temporaneo di imprese e dei rapporti tra il soggetto “mandatario” e le singole imprese con il soggetto committente; ciò in quanto la affermazione in diritto della inconfigurabilità di un centro unitario di imputazione nell’ambito della associazione temporanea di imprese è risalente nella giurisprudenza di legittimità.

Ancora più nello specifico, in tema di rapporti tra stazione appaltante e associazione temporanea di imprese, si è affermato che l'ATI, nell'ipotesi di raggruppamento tanto verticale quanto orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio (Cass., n. 30354/2018 che da ciò fa conseguire come, non configurandosi un unitario soggetto passivo Iva, non ci si possa avvalere del metodo del reverse charge ai fini dell'assolvimento dell'imposta).

E si è anche chiarito - in particolare rispetto a stazioni appaltanti pubbliche -che la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l'impresa mandataria, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto.

L'appalto, dunque, non diventa "comune" alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete (Cass. n. 1396/ 2003; Cass. n. 26214/ 2020, Cass. n. 27652/ 2020).

3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono la motivazione della statuizione di (parziale) compensazione delle spese di lite presenta profili di illogicità e incongruità che ne impongono la cassazione con rinvio per il relativo riesame in conformità dei citati arresti giurisprudenziali.

La censura che denunzia violazione dei minimi edittali nella determinazione delle spese di lite è inammissibile in quanto non sorretta, in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 366, comma 1 nn. 3 e 6 c.p.c., dalla adeguata esposizione del fatto processuale e dalla trascrizione degli atti di riferimento, destinati a dare contezza della proposizione di separata domanda giudiziale da parte degli odierni ricorrenti e, soprattutto, dello svolgimento di un’autonoma fase istruttoria davanti al giudice di primo grado prima dell’adozione del provvedimento di riunione.

4. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla censura concernente la statuizione di compensazione delle spese di lite e dichiara inammissibili le residue censure.

Cassa la sentenza impugnata in relazione a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17912-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n.512/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2024 R.G.N. 1371/2022; Oggetto R.G.N.17912/2024 Cron. Rep. Ud18/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (da ora Teseo),datrice di lavorodegli odierni ricorrenti, al pagamento in favore dei detti lavoratori delle somme di cui al dispositivo della sentenza di primo grado. Ha condannato il detto Comune alla rifusione delle spese del doppio grado che, compensate per metà, ha liquidato in euro 1.500 per il secondo grado, nonché al pagamento, in solido con la Teseo, delle spese di primo grado che, compensate per metà, ha liquidato in euro 1370 oltre spese generali e accessori. 2. La statuizione di accoglimento è stata fondata sulla configurabilità in favore degli originari ricorrenti, della garanzia rappresentata dalla responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1676 c.c. assunta d a l Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, quale ente committente dei servizi sociosanitari espletati dalla datrice di lavoro Teseo; secondo il giudice di appello tale responsabilità non era esclusa, come viceversa affermato dal primo giudice, dall’esistenza di un’associazione temporanea di imprese, la quale non configurava autonomo centro di imputazione del rapporto di lavoro e pertanto non elideva la responsabilità del committente ai sensi dell’art. 1676 c.c. in favore dei dipendenti delle singole imprese associate. 3. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 /2014 censurando la statuizione di parziale compensazione delle spese di lite giustificata secondo la sentenza impugnata dalla serialità della causa e dalle ragioni della decisione, connotazioni che l’odierna parte ricorrente assume non riconducibili al perimetro delle ipotesi di compensazione delineato dall’art. 92 c.p.c. quale definito anche alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. Rappresenta in particolare che la problematica connessa alla natura delle associazioni temporanee di imprese risultava da tempo definita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa ed in questa prospettiva sostiene la insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni giustificative della deroga al criterio della soccombenza. Censura, inoltre, la determinazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi edittali, avendo omesso il giudice di appello di considerare che i lavoratori avevano proposto separate domande giudiziali e che i giudizi erano stati separatamente istruiti e riuniti in occasione della prima udienza. 2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. c.p.c. denunziando apparenza di motivazione nella individuazione delle ragioni alla base della parziale compensazione delle spese di lite. 3. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti nei limiti che seguono, in continuità con precedente di questa Corte (Cass. n. 22765/2025) intervenuto in fattispecie analoga a quella in esame. 3.1. Occorre premettere che, come chiarito da questa Corte, intema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia dicompensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioniillogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157/2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dettespese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/2021). Le gravied eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare lacompensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono quindi essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 14036/2024). All’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione (Cass. 1950/2022), è stata in particolare ricondotta la l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine allespese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. n. 7992/2022). 3.2. La decisione impugnata, la quale ha motivato la (parziale) compensazione delle spese di lite “attesa la serialità della causa e le ragioni della decisione” , non risulta conforme ai principi sopra enunciati. 3.3. Invero, il carattere di serialità si configura quale parametro non riconducibile all’ambito delle “gravi ed eccezionali ragioni di compensazione” posto che esso ha riguardo ad un elemento per così’ dire estrinseco alla controversia,in quanto determinato dalla esistenza di un contenzioso costituito da pluralità di cause aventi il medesimo oggetto ed implicante la soluzione delle medesime questioni; esso è quindi estraneo alle ragioni decisorie che sorreggono la specifica soluzione adottata dal giudice di merito nel singolo giudizio. 3.3. Neppure le gravi ed eccezionali ragioni possono dirsi integrate dal riferimento alla problematica alla base delle “ragioni della decisione”, vale a dire al tema del raggruppamento temporaneo di imprese e dei rapporti tra il soggetto “mandatario” e le singole imprese con il soggetto committente; ciò in quanto la affermazione in diritto della inconfigurabilità di un centro unitario di imputazione nell’ambito della associazione temporanea di imprese è risalente nella giurisprudenza di legittimità. Ancora più nello specifico, in tema di rapporti tra stazione appaltante e associazione temporanea di imprese, si è affermato che l'ATI, nell'ipotesi di raggruppamento tanto verticale quanto orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio (Cass., n. 30354/2018 che da ciò fa conseguire come, non configurandosi un unitario soggetto passivo Iva, non ci si possa avvalere del metodo del reverse charge ai fini dell'assolvimento dell'imposta). E si è anche chiarito - in particolare rispetto a stazioni appaltanti pubbliche -che la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l'impresa mandataria, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto. L'appalto, dunque, non diventa "comune" alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete (Cass. n. 1396/ 2003; Cass. n. 26214/ 2020, Cass. n. 27652/ 2020). 3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono la motivazione della statuizione di (parziale) compensazione delle spese di lite presenta profili di illogicità e incongruità che ne impongono la cassazione con rinvio per il relativo riesame in conformità dei citati arresti giurisprudenziali. La censura che denunzia violazione dei minimi edittali nella determinazione delle spese di lite è inammissibile in quanto non sorretta, in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 366, comma 1 nn. 3 e 6 c.p.c., dalla adeguata esposizione del fatto processuale e dalla trascrizione degli atti di riferimento, destinati a dare contezza della proposizione di separata domanda giudiziale da parte degli odierni ricorrenti e, soprattutto, dello svolgimento di un’autonoma fase istruttoria davanti al giudice di primo grado prima dell’adozione del provvedimento di riunione. 4. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla censura concernente la statuizione di compensazione delle spese di lite e dichiara inammissibili le residue censure. Cassa la sentenza impugnata in relazione a