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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 agosto 2023

Cassazione n. 27955/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27809-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 113 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24 , nello studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI , depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 17.12.2012 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2012, emesso dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, con il quale le era stato ordinato il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 4.027,20 a titolo di canone enfiteutico, aggiornato all’attualità, gravante su alcuni terreni in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Nella resistenza della parte opposta il Giudice di Pace, consentenza n. 344/2013, rigettava l’opposizione, confermando il decreto opposto.

Con la sentenza impugnata, n. 111/2020, il Tribunale di Bridisi accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale, riformandola e condannando l’appellante al pagamento della minor somma di 450,72.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato alla parte controricorrente il 30.8.2023, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso, notificata dalla parte ricorrente a quella controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.In assenza di accettazione della detta rinuncia, i ricorrenti vanno condannati alle spese, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle relative spese, liquidate in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27809-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 113 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24 , nello studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI , depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 17.12.2012 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2012, emesso dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, con il quale le era stato ordinato il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 4.027,20 a titolo di canone enfiteutico, aggiornato all’attualità, gravante su alcuni terreni in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza della parte opposta il Giudice di Pace, consentenza n. 344/2013, rigettava l’opposizione, confermando il decreto opposto. Con la sentenza impugnata, n. 111/2020, il Tribunale di Bridisi accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale, riformandola e condannando l’appellante al pagamento della minor somma di 450,72. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato alla parte controricorrente il 30.8.2023, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso, notificata dalla parte ricorrente a quella controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.In assenza di accettazione della detta rinuncia, i ricorrenti vanno condannati alle spese, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle relative spese, liquidate in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
Decreto Cassazione n. 27955/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris