CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Luigi, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PalluccaPaola, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo di posta elettronicadell’ Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7811/2024depositata il 11/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13591/2025Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 19592/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie eventualmenteprenotate a debito.Così deciso in Roma,il 05/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO