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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 agosto 2025

Cassazione n. 09582/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , deducendo un unico, articolato, motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con tale unico motivo, la nullità assoluta dell’aggravamento “per esigenze cautelari aggravate” ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di richiesta sul punto del P.M. nonchè il correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle necessità di assistenza (istanza difensiva del 21.8.2025) e alla qualificazione delle visite come “riunioni organizzate”, unitamente all'errata applicazione dell’art. 276 cod. proc. pen., invocando la clausola del “fatto di lieve entità”.

Nello specifico, quanto al primo profilo, sostiene che l’aggravamento disposto ai sensi dell’art. 299, co. 4 c.p.p. per asserito aggravamento delle esigenze cautelari sarebbe nullo in quanto mancante di richiesta del P.M. su tale specifico fondamento; la richiesta del 5 settembre 2025 del pubblico ministero avrebbe riguardato esclusivamente la violazione del divieto di comunicazione di cui all’art. 284 cod. proc. pen. (quindi la diversa ipotesi di cui all’art. 276 cod. proc. pen.), non già un sopravvenuto aggravamento delle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe omesso, sul punto, ogni confronto con la relativa eccezione devoluta in appello.

Quanto, poi, al secondo profilo, sostiene che la motivazione sarebbe manifestamente illogica: (i) per avere ritenuto insussistente il diritto all’assistenza – in concreto, alle visite necessarie di soggetti non conviventi – pur a fronte di allegazioni e istanza del 21 agosto 2025 dirette a “regolarizzare” le esigenze (uscite per necessità, ovvero autorizzazioni occasionali di persone disponibili a prestare assistenza); (ii) per avere apoditticamente definito gli accessi come “riunioni organizzate”, senza base fattuale.

Infine, quanto al terzo profilo, si invoca l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 276 cod. proc. pen. (recte: comma 1ter) o comunque una valutazione di lieve entità delle condotte.

3. In data 2 febbraio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In particolare, secondo il PG il ricorso è generico e manifestamente infondato nella parte in cui non confuta le argomentazioni alla base della decisione, che poggia essenzialmente sul venir meno dell’unico elemento che, a fronte della precedente sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (misura applicata per la partecipazione a ben due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti capeggiate dal marito), aveva consentito di ritenere che l’allontanamento dal luogo dei fatti potesse far ritenere attenuate dette esigenze.

Ed infatti, la valorizzata presenza all’interno dell’abitazione in Calabria (astrattamente lontana dai luoghi interessati ai fatti di reato contestati) dei parenti del marito, non autorizzati ad incontrare o comunicare con la donna, è stato correttamente ritenuto in palese conflitto con le ragioni della sostituzione e, pertanto, adeguato il ripristino della custodia cautelare in carcere alla luce della presunzione relativa di adeguatezza della misura in carcere, tanto più coerente alla luce della accertata inadeguatezza di quella auto-detentiva.

A fronte di lineare motivazione circa le ragioni dell’aggravamento, scarsamente intellegibili risultano le ragioni del ricorso specie ove, per esempio, fa riferimento ad una ipotizzata mancata richiesta della misura da parte del pubblico ministero o in ordine alla necessità della ricorrente di essere assistita da persone differenti da quelle autorizzate alla comunicazione, elementi eccentrici rispetto alle ragioni dell’ordinanza impugnata se si tiene conto che nessuna prospettata necessità avrebbe potuto attenuare i limiti di comunicazione e contatto con la [OSCURATO:PERSONA], senza una previa autorizzazione del giudice, evidentemente non richiesta in via preventiva né concessa.

4. In data 17 febbraio 2026, è pervenuta in via telematica una rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a firma del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], attesa l’intervenuta sostituzione della misura custodiale detentiva carceraria in quella domiciliare, come da provvedimento del GIP del tribunale allegato alla rinuncia, datato 21 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, documentata e dichiarata dal difensore.

3. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta che lo stesso non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. (Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 - 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , deducendo un unico, articolato, motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, la nullità assoluta dell’aggravamento “per esigenze cautelari aggravate” ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di richiesta sul punto del P.M. nonchè il correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle necessità di assistenza (istanza difensiva del 21.8.2025) e alla qualificazione delle visite come “riunioni organizzate”, unitamente all'errata applicazione dell’art. 276 cod. proc. pen., invocando la clausola del “fatto di lieve entità”. Nello specifico, quanto al primo profilo, sostiene che l’aggravamento disposto ai sensi dell’art. 299, co. 4 c.p.p. per asserito aggravamento delle esigenze cautelari sarebbe nullo in quanto mancante di richiesta del P.M. su tale specifico fondamento; la richiesta del 5 settembre 2025 del pubblico ministero avrebbe riguardato esclusivamente la violazione del divieto di comunicazione di cui all’art. 284 cod. proc. pen. (quindi la diversa ipotesi di cui all’art. 276 cod. proc. pen.), non già un sopravvenuto aggravamento delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe omesso, sul punto, ogni confronto con la relativa eccezione devoluta in appello. Quanto, poi, al secondo profilo, sostiene che la motivazione sarebbe manifestamente illogica: (i) per avere ritenuto insussistente il diritto all’assistenza – in concreto, alle visite necessarie di soggetti non conviventi – pur a fronte di allegazioni e istanza del 21 agosto 2025 dirette a “regolarizzare” le esigenze (uscite per necessità, ovvero autorizzazioni occasionali di persone disponibili a prestare assistenza); (ii) per avere apoditticamente definito gli accessi come “riunioni organizzate”, senza base fattuale. Infine, quanto al terzo profilo, si invoca l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 276 cod. proc. pen. (recte: comma 1ter) o comunque una valutazione di lieve entità delle condotte. 3. In data 2 febbraio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In particolare, secondo il PG il ricorso è generico e manifestamente infondato nella parte in cui non confuta le argomentazioni alla base della decisione, che poggia essenzialmente sul venir meno dell’unico elemento che, a fronte della precedente sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (misura applicata per la partecipazione a ben due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti capeggiate dal marito), aveva consentito di ritenere che l’allontanamento dal luogo dei fatti potesse far ritenere attenuate dette esigenze. Ed infatti, la valorizzata presenza all’interno dell’abitazione in Calabria (astrattamente lontana dai luoghi interessati ai fatti di reato contestati) dei parenti del marito, non autorizzati ad incontrare o comunicare con la donna, è stato correttamente ritenuto in palese conflitto con le ragioni della sostituzione e, pertanto, adeguato il ripristino della custodia cautelare in carcere alla luce della presunzione relativa di adeguatezza della misura in carcere, tanto più coerente alla luce della accertata inadeguatezza di quella auto-detentiva. A fronte di lineare motivazione circa le ragioni dell’aggravamento, scarsamente intellegibili risultano le ragioni del ricorso specie ove, per esempio, fa riferimento ad una ipotizzata mancata richiesta della misura da parte del pubblico ministero o in ordine alla necessità della ricorrente di essere assistita da persone differenti da quelle autorizzate alla comunicazione, elementi eccentrici rispetto alle ragioni dell’ordinanza impugnata se si tiene conto che nessuna prospettata necessità avrebbe potuto attenuare i limiti di comunicazione e contatto con la [OSCURATO:PERSONA], senza una previa autorizzazione del giudice, evidentemente non richiesta in via preventiva né concessa. 4. In data 17 febbraio 2026, è pervenuta in via telematica una rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a firma del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], attesa l’intervenuta sostituzione della misura custodiale detentiva carceraria in quella domiciliare, come da provvedimento del GIP del tribunale allegato alla rinuncia, datato 21 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile. 2. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, documentata e dichiarata dal difensore. 3. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta che lo stesso non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. (Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 - 0
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