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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Tribunale di Perugia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 8 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile di proprietà della stessa Piccinetti, disposto in funzione della confisca del profitto dei reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto nella disponibilità degli indagati pur se formalmente appartenente alla Picci netti.

2. Avverso tale ordinanza l'appellante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla propria veste di terza estranea al reato, che non consentiva il sequestro preventivo funzionale alla confisca, se non nel caso di intestazione fittizia, che era onere del pubblico ministero dimostrare, e che era stata desunta in modo indebito solamente dalla delega a operare a favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente bancario istituito presso la filiale Unicredit di [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale era stato erogato e poi estinto il mutuo utilizzato per l'acquisto dell'immobile sottoposto a sequestro; tale circostanza non consentiva, però, di ravvisare l'intestazione fittizia dell'immobile, anche se occupato dal [OSCURATO:PERSONA], non essendovi prove concrete della disponibilità di tale immobile uti dominus da parte dell'occupante, ma solo, e per un periodo di tempo limitato, del suddetto conto corrente bancario.

Quanto esposto nel provvedimento di sequestro e anche nell'ordinanza impugnata, a proposito della insufficienza dei versamenti per complessivi euro 19.000,00 su tale conto da parte della ricorrente, e della mancanza di prova della provenienza di tali somme, era, poi, inidoneo a dimostrare l'intestazione fittizia dell'immobile, con la conseguente insufficienza e illogicità della motivazione, fondata su una indebita inversione dell'onere della prova.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 125 e 325 cod. proc. pen., a causa della mancanza e della apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva fondato l'affermazione della intestazione fittizia dell'immobile sequestrato solamente su argomenti relativi al conto corrente bancario, omettendo di confrontarsi adeguatamente con le doglianze formulate con l'atto d'appello e di considerare i documenti prodotti a corredo delle stesse (relativi al carteggio intercorso con i gestori dei pubblici servizi, alle utenze, ai 2 5L(i. rapporti con il Comune di Grottammare e con l'amministrazione condominiale), oltre che la veste di mero comodatario del [OSCURATO:PERSONA].

Ha lamentato anche la mancata considerazione di quanto esposto a proposito delle ragioni e delle modalità dell'acquisto dell'immobile sequestrato, a scopo di investimento a seguito del pensionamento del padre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], oltre che della piena capacità finanziaria della ricorrente e della sua famiglia di far fronte al pagamento delle rate del mutuo (contratto per poter provvedere al pagamento del prezzo d'acquisto del bene), come accertato anche dalla Guardia di Finanza, che aveva analizzato la posizione finanziaria della ricorrente e dei suoi genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'acquisto di tale immobile era stato compiuto a scopo di investimento da parte della intera famiglia della ricorrente, in concomitanza con il pensionamento del padre, cedendolo in comodato a [OSCURATO:PERSONA] (fratello della madre della ricorrente), e la ricorrente, con il sostegno dei propri genitori, aveva provveduto al pagamento delle rate di mutuo con le proprie risorse, avendo la piena capacità economica per farlo.

3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando che il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni della ritenuta disponibilità del bene sequestrato da parte degli indagati, sulla base di elementi specifici scrutinati "in positivo", nel senso che non soltanto ha argomentato a proposito del fatto che la ricorrente non ha documentato le provviste personali con le quali ha effettuato versamenti sul conto corrente istituito per il pagamento del mutuo destinato al pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile, ma ha ritenuto, sulla base degli atti, che l'acquisto era avvenuto con disponibilità finanziarie degli indagati, pervenendo alla conclusione che l'effettiva titolarità di del bene sia in capo a [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, ne aveva il godimento a titolo gratuito.

4. Con memoria del 25 febbraio 2022 la ricorrente ha ribadito la fondatezza del proprio ricorso, sottolineando i plurimi elementi indicativi del mantenimento della piena signoria di fatto sul bene ritenuto nella disponibilità dell'indagato e solo fittiziamente intestato alla ricorrente, già sottoposti al Tribunale con l'atto d'appello e non adeguatamente considerati, e ribadendo l'irrilevanza della eventuale partecipazione economica dell'indagato all'acquisto di tale bene, trattandosi dello zio della ricorrente, fratello della madre di costei, partecipazione dalla quale, comunque, non poteva trarsi la prova della intestazione fittizia di tale bene, ritenuta dimostrata dal Tribunale sulla base di considerazioni apodittiche e frutto di insufficiente e inadeguata considerazione di tutti gli aspetti della vicenda, debitamente sottoposti al Tribunale e da questi insufficientemente considerati. .R•a'A [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle censure con essi formulate, attengono alla insufficienza dell'accertamento della intestazione fittizia del bene sottoposto a sequestro, accertamento che sarebbe stato fondato su valutazioni congetturali e prive di idoneo supporto probatorio, oltre che sulla apparenza della relativa motivazione, sono inammissibili, essendo volti, in realtà, sia pure attraverso la deduzione di violazioni di disposizioni di legge penale e processuale, a censurare un accertamento di fatto dei giudici di merito e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali.

3. Va, infatti, ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

E' anche necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

4. Nel caso in esame la ricorrente si duole sia della affermazione della intestazione fittizia a uno degli indagati dell'immobile che le appartiene e che è stato sottoposto a sequestro, dunque di un accertamento di fatto, sia della logicità e della adeguatezza della relativa motivazione, che non è certamente apparente e, dunque, non può essere sindacata, neppure sul piano della sua sufficienza e della logicità, nel giudizio di legittimità.

Il Tribunale, infatti, nel disattendere l'appello della ricorrente, ha sottolineato i plurimi elementi emersi nel corso delle indagini ritenuti indicativi del fatto che il bene sequestrato era, in realtà, stato acquistato con fondi riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA], tra cui la concessione del bene in comodato gratuito allo stesso [OSCURATO:PERSONA], zio della ricorrente, ancor prima che venisse concluso il contratto di acquisto; la delega a operare a favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente istituito per provvedere al pagamento del mutuo, dell'importo capitale di euro 100.000,00, stipulato per poter provvedere al pagamento della maggior parte del prezzo di acquisto dell'immobile (pari a euro 105.000,00); il fatto che tale conto sia stato alimentato con bonifici e versamenti in contanti da parte degli indagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche mediante il conto intestato alla società Gefin a quest'ultimo riconducibile), per importi significativi (pari a 32.000,00 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e a 4.000,00 euro da parte della Cambruzzi), non giustificati dalle spese condominiali e per le utenze dell'immobile (occupato dal [OSCURATO:PERSONA]); la circostanza che sul medesimo conto corrente siano state registrate numerose operazioni in dare ed avere per ingenti somme di denaro mediante assegni e contanti (versamenti per 130.000,00 euro, ripresi in contanti e a mezzo assegni, epurati della quota mutuo); il fatto che la ricorrente abbia prodotto distinte per versamenti pari a 19.000,00 euro senza indicarne la provenienza.

Sulla base di questi elementi il Tribunale ha affermato che la disponibilità del bene, formalmente appartenente alla ricorrente, sarebbe, in realtà, a favore degli indagati, sia per la mancata dimostrazione della disponibilità delle somme necessarie per poter provvedere al pagamento del prezzo d'acquisto, sia per l'esistenza di plurimi elementi indicativi del fatto che l'acquisto era avvenuto con disponibilità finanziarie dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di motivazione che non può certamente dirsi meramente apparente, mediante la quale è stato giustificato un accertamento di fatto, e cioè l'intestazione fittizia del bene alla ricorrente, per esservi plurimi elementi indiziari deponenti in modo univoco in tal senso, tra cui il rilevante e non altrimenti giustificato concorso degli indagati nel pagamento del prezzo, oltre che l'occupazione del bene a titolo di comodato gratuito da parte del [OSCURATO:PERSONA] (anch'essa non altrimenti giustificata), che la ricorrente ha censurato sul piano della adeguatezza e della logicità della giustificazione di tale accertamento, con doglianze che, alla luce dei principi ricordati, non sono consentite nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali, essendo volte a sindacare sul piano del merito l'adeguatezza della motivazione in ordine a un accertamento di fatto.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito delle doglianze alle quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Tribunale di Perugia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 8 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile di proprietà della stessa Piccinetti, disposto in funzione della confisca del profitto dei reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto nella disponibilità degli indagati pur se formalmente appartenente alla Picci netti. 2. Avverso tale ordinanza l'appellante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla propria veste di terza estranea al reato, che non consentiva il sequestro preventivo funzionale alla confisca, se non nel caso di intestazione fittizia, che era onere del pubblico ministero dimostrare, e che era stata desunta in modo indebito solamente dalla delega a operare a favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente bancario istituito presso la filiale Unicredit di [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale era stato erogato e poi estinto il mutuo utilizzato per l'acquisto dell'immobile sottoposto a sequestro; tale circostanza non consentiva, però, di ravvisare l'intestazione fittizia dell'immobile, anche se occupato dal [OSCURATO:PERSONA], non essendovi prove concrete della disponibilità di tale immobile uti dominus da parte dell'occupante, ma solo, e per un periodo di tempo limitato, del suddetto conto corrente bancario. Quanto esposto nel provvedimento di sequestro e anche nell'ordinanza impugnata, a proposito della insufficienza dei versamenti per complessivi euro 19.000,00 su tale conto da parte della ricorrente, e della mancanza di prova della provenienza di tali somme, era, poi, inidoneo a dimostrare l'intestazione fittizia dell'immobile, con la conseguente insufficienza e illogicità della motivazione, fondata su una indebita inversione dell'onere della prova. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 125 e 325 cod. proc. pen., a causa della mancanza e della apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva fondato l'affermazione della intestazione fittizia dell'immobile sequestrato solamente su argomenti relativi al conto corrente bancario, omettendo di confrontarsi adeguatamente con le doglianze formulate con l'atto d'appello e di considerare i documenti prodotti a corredo delle stesse (relativi al carteggio intercorso con i gestori dei pubblici servizi, alle utenze, ai 2 5L(i. rapporti con il Comune di Grottammare e con l'amministrazione condominiale), oltre che la veste di mero comodatario del [OSCURATO:PERSONA]. Ha lamentato anche la mancata considerazione di quanto esposto a proposito delle ragioni e delle modalità dell'acquisto dell'immobile sequestrato, a scopo di investimento a seguito del pensionamento del padre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], oltre che della piena capacità finanziaria della ricorrente e della sua famiglia di far fronte al pagamento delle rate del mutuo (contratto per poter provvedere al pagamento del prezzo d'acquisto del bene), come accertato anche dalla Guardia di Finanza, che aveva analizzato la posizione finanziaria della ricorrente e dei suoi genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'acquisto di tale immobile era stato compiuto a scopo di investimento da parte della intera famiglia della ricorrente, in concomitanza con il pensionamento del padre, cedendolo in comodato a [OSCURATO:PERSONA] (fratello della madre della ricorrente), e la ricorrente, con il sostegno dei propri genitori, aveva provveduto al pagamento delle rate di mutuo con le proprie risorse, avendo la piena capacità economica per farlo. 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando che il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni della ritenuta disponibilità del bene sequestrato da parte degli indagati, sulla base di elementi specifici scrutinati "in positivo", nel senso che non soltanto ha argomentato a proposito del fatto che la ricorrente non ha documentato le provviste personali con le quali ha effettuato versamenti sul conto corrente istituito per il pagamento del mutuo destinato al pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile, ma ha ritenuto, sulla base degli atti, che l'acquisto era avvenuto con disponibilità finanziarie degli indagati, pervenendo alla conclusione che l'effettiva titolarità di del bene sia in capo a [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, ne aveva il godimento a titolo gratuito. 4. Con memoria del 25 febbraio 2022 la ricorrente ha ribadito la fondatezza del proprio ricorso, sottolineando i plurimi elementi indicativi del mantenimento della piena signoria di fatto sul bene ritenuto nella disponibilità dell'indagato e solo fittiziamente intestato alla ricorrente, già sottoposti al Tribunale con l'atto d'appello e non adeguatamente considerati, e ribadendo l'irrilevanza della eventuale partecipazione economica dell'indagato all'acquisto di tale bene, trattandosi dello zio della ricorrente, fratello della madre di costei, partecipazione dalla quale, comunque, non poteva trarsi la prova della intestazione fittizia di tale bene, ritenuta dimostrata dal Tribunale sulla base di considerazioni apodittiche e frutto di insufficiente e inadeguata considerazione di tutti gli aspetti della vicenda, debitamente sottoposti al Tribunale e da questi insufficientemente considerati. .R•a'A [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle censure con essi formulate, attengono alla insufficienza dell'accertamento della intestazione fittizia del bene sottoposto a sequestro, accertamento che sarebbe stato fondato su valutazioni congetturali e prive di idoneo supporto probatorio, oltre che sulla apparenza della relativa motivazione, sono inammissibili, essendo volti, in realtà, sia pure attraverso la deduzione di violazioni di disposizioni di legge penale e processuale, a censurare un accertamento di fatto dei giudici di merito e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali. 3. Va, infatti, ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). E' anche necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 4. Nel caso in esame la ricorrente si duole sia della affermazione della intestazione fittizia a uno degli indagati dell'immobile che le appartiene e che è stato sottoposto a sequestro, dunque di un accertamento di fatto, sia della logicità e della adeguatezza della relativa motivazione, che non è certamente apparente e, dunque, non può essere sindacata, neppure sul piano della sua sufficienza e della logicità, nel giudizio di legittimità. Il Tribunale, infatti, nel disattendere l'appello della ricorrente, ha sottolineato i plurimi elementi emersi nel corso delle indagini ritenuti indicativi del fatto che il bene sequestrato era, in realtà, stato acquistato con fondi riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA], tra cui la concessione del bene in comodato gratuito allo stesso [OSCURATO:PERSONA], zio della ricorrente, ancor prima che venisse concluso il contratto di acquisto; la delega a operare a favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente istituito per provvedere al pagamento del mutuo, dell'importo capitale di euro 100.000,00, stipulato per poter provvedere al pagamento della maggior parte del prezzo di acquisto dell'immobile (pari a euro 105.000,00); il fatto che tale conto sia stato alimentato con bonifici e versamenti in contanti da parte degli indagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche mediante il conto intestato alla società Gefin a quest'ultimo riconducibile), per importi significativi (pari a 32.000,00 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e a 4.000,00 euro da parte della Cambruzzi), non giustificati dalle spese condominiali e per le utenze dell'immobile (occupato dal [OSCURATO:PERSONA]); la circostanza che sul medesimo conto corrente siano state registrate numerose operazioni in dare ed avere per ingenti somme di denaro mediante assegni e contanti (versamenti per 130.000,00 euro, ripresi in contanti e a mezzo assegni, epurati della quota mutuo); il fatto che la ricorrente abbia prodotto distinte per versamenti pari a 19.000,00 euro senza indicarne la provenienza. Sulla base di questi elementi il Tribunale ha affermato che la disponibilità del bene, formalmente appartenente alla ricorrente, sarebbe, in realtà, a favore degli indagati, sia per la mancata dimostrazione della disponibilità delle somme necessarie per poter provvedere al pagamento del prezzo d'acquisto, sia per l'esistenza di plurimi elementi indicativi del fatto che l'acquisto era avvenuto con disponibilità finanziarie dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di motivazione che non può certamente dirsi meramente apparente, mediante la quale è stato giustificato un accertamento di fatto, e cioè l'intestazione fittizia del bene alla ricorrente, per esservi plurimi elementi indiziari deponenti in modo univoco in tal senso, tra cui il rilevante e non altrimenti giustificato concorso degli indagati nel pagamento del prezzo, oltre che l'occupazione del bene a titolo di comodato gratuito da parte del [OSCURATO:PERSONA] (anch'essa non altrimenti giustificata), che la ricorrente ha censurato sul piano della adeguatezza e della logicità della giustificazione di tale accertamento, con doglianze che, alla luce dei principi ricordati, non sono consentite nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali, essendo volte a sindacare sul piano del merito l'adeguatezza della motivazione in ordine a un accertamento di fatto. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito delle doglianze alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce
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