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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 04019/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33944/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 368/2019 depositata il 07/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la C orte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’Inps aveva chiesto contributi per il fondo previdenziale artigianato computati sul reddito di capitale derivanti da partecipazione a Srl nella quale il socio indicato in epigrafe non aveva prestato alcuna attività.

In particolare, la Corte ha motivato circa la differenza tra il reddito per partecipazione della Srl e il reddito da partecipazione in una s.a.s. e la sussistenza delle condizioni per l’esonero nel solo primo caso, attesa la costituzione di uno schermo societario rispetto alle vicende personali del socio.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo; [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Questa Corte (cfr. Cass.n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Nel medesimo senso, già la sentenza n. 21540 del 20/08/2019.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Le spese vanno compensate, essendosi definito l’orientamento di legittimità qui applicato solo in epoca successiva alla pronuncia qui impugnata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33944/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 368/2019 depositata il 07/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la C orte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’Inps aveva chiesto contributi per il fondo previdenziale artigianato computati sul reddito di capitale derivanti da partecipazione a Srl nella quale il socio indicato in epigrafe non aveva prestato alcuna attività. In particolare, la Corte ha motivato circa la differenza tra il reddito per partecipazione della Srl e il reddito da partecipazione in una s.a.s. e la sussistenza delle condizioni per l’esonero nel solo primo caso, attesa la costituzione di uno schermo societario rispetto alle vicende personali del socio. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo; [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Questa Corte (cfr. Cass.n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). Nel medesimo senso, già la sentenza n. 21540 del 20/08/2019. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese vanno compensate, essendosi definito l’orientamento di legittimità qui applicato solo in epoca successiva alla pronuncia qui impugnata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess
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