CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 13879/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO Litoci- . 2r_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39251_22 Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e all'art. 73, comma 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il Consiglie2 Et sore [OSCURATO:PERSONA]