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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32824/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dai rispettivi Difensori di fiducia e di uguale contenuto, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 31 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina il 23 settembre 2021 ha riconosciuto gli imputati responsabili di concorso in furto consumato pluriaggravato ai danni di un esercizio commerciale, fatto commesso il 28 novembre 2014, in conseguenza condannandoli, con le attenuanti generiche e con quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., alla pena stimata di giustizia.

Ciascuno dei ricorrenti si affida a tre motivi con i quali si denunciano violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il primo ed il secondo motivo).

Con il primo motivo, in particolare, si censura la violazione dell'art. 625, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della violenza sulle cose, aggravante che non risulterebbe sussistente.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa.

Con l'ultimo motivo deducono la intervenuta prescrizione dell'illecito.

In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità dei ricorsi (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Tanto premesso, entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto i motivi sono formulati in maniera assai vaga ed aspecifica e sono, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e già disattesi dai Giudici di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso, effettivo confronto.

Quanto all'ultimo motivo, è appena il caso di accennare che la situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le numerose Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dai rispettivi Difensori di fiducia e di uguale contenuto, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 31 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina il 23 settembre 2021 ha riconosciuto gli imputati responsabili di concorso in furto consumato pluriaggravato ai danni di un esercizio commerciale, fatto commesso il 28 novembre 2014, in conseguenza condannandoli, con le attenuanti generiche e con quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., alla pena stimata di giustizia. Ciascuno dei ricorrenti si affida a tre motivi con i quali si denunciano violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il primo ed il secondo motivo). Con il primo motivo, in particolare, si censura la violazione dell'art. 625, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della violenza sulle cose, aggravante che non risulterebbe sussistente. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa. Con l'ultimo motivo deducono la intervenuta prescrizione dell'illecito. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità dei ricorsi (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto i motivi sono formulati in maniera assai vaga ed aspecifica e sono, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e già disattesi dai Giudici di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso, effettivo confronto. Quanto all'ultimo motivo, è appena il caso di accennare che la situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le numerose Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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