CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 17879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10844/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA depositata in data 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva [OSCURATO:PERSONA] Il dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista, esponendo di avere espletato, su incarico del Curatore fallimentare e in seguito ad autorizzazione del Giudice delegato - il quale con il medesimo provvedimento aveva attestato la mancanza di fondi, ai sensi dell’art. 144, d.P.R. n. 115/2002 - , il compito di difendere il [OSCURATO:PERSONA] in due procedimenti pendenti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, chiese al Giudice delegato del predetto Fallimento la liquidazione del compenso, quantificandoloin complessive € 225.482,47. [OSCURATO:PERSONA] delegato al Fallimento presso il Tribunale di Foggia liquidò laminor somma di € 2.500,00, oltre accessori. Avverso quest’ultimo provvedimento il professionista propose ricorso in opposizione, ex art. 702bis cod. proc. civ. e 170, d.P.R. n. 115/2002, 15 d.l. n. 150/2011, nei confronti del Ministero della Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Foggia dichiarò inammissibile l’opposizione, sulla base del seguente argomento: il decreto di liquidazione impugnato è stato emesso dal g. delegato ai sensi dell’art. 25 n. 6 L.F. (…) avverso tale tipo di provvedimento, il rimedio esperibile è il reclamo endofallimentare ex art. 26 L.F., da proporsi entro il termine di 10 gg. e non l’opposizione ex art. 170 , tenuto conto del principio di specialità, siccome affermatodalla Cassazione. Né il mezzo esperito avrebbe potuto essere convertito automaticamente nel reclamo endofallimentare, poiché non era stato osservato il termine di 10 gg. preveduto dall’art. 26 L.F. Avverso quest’ultimo provvedimento il dott. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. L’intimato Ministero resiste con controricorso, e spiega ricorso incidentale. Il ricorrente ha, a sua volta, depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Successivamente è pervenuta rinuncia al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1 Premessa la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale del Ministero per sopravvenuta carenza di interesse (per effetto della rinunzia depositata in atti), osserva il Collegio che con il primo motivo di ricorso principale (individuato in ricorso con la lett. “A”) il ricorrente commercialista denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 170, d.P.R. n. 115/2002 26, L.F., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Si assume che, avendo il Giudice delegato al fallimento attestato la mancanza di fondi, agli effetti di cui all’art. 144 d.P.R. n. 115/2002( con la conseguenza che i costi gravavano sull’Erario ) , il diritto dell’esponente doveva ritenersi sorto nei confronti, appunto, dell’Erario, e azionato per mezzo dell’opposizione, ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115/2002, e non nei confronti del Fallimento. Di conseguenza, a dire del ricorrente, l’autonomia del procedimento di opposizione, ai sensi del citato art. 170, imponeva l’adozione della procedura esperita dal ricorrente e la chiamata in giudizio del Ministero della Giustizia e, perciò, il ricorso era ammissibile (d.P.R. n. 170/2002, art. 170). Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità al principio diritto secondo il quale il decreto con il quale il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25, n. 7, l. fall.), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, lungi dall'assumere carattere meramente ricognitivo, concreta un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a statuire sul diritto dell'incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata, suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 l. fall. (Sez. 1, n. 8742, 3/5/2016, Rv. 639505; conf. Cass. n. 19888/2005; cfr. anche Cass. n. 23086/2014; Cass. n. 3871/2020). Peraltro, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo il procedimento speciale di cui all’art. 144 del d.P.R. n. 115/2002 rafforza la necessità di accedere all’impugnazione nella forma endofallimentare. Si è, invero, spiegato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel processo tributario in cui sia parte un fallimento, segue la procedura di cui all'art. 144 - e non quella di cui agli artt. 138 e 139 - del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevalendo le funzioni di vigilanza del giudice delegato rispetto a quelle delle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato (Sez. 5, n. 7842, 17/04/2015, Rv. 635174 –01). 2. Con il secondo motivo (individuato in ricorso con la lett. “B”) viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 153 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Il ricorrente sostiene che, pur ad ammettere erronea l’individuazione del rito, l’esponente avrebbe dovuto essere rimesso in termini. Questo motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità (sulla formula decisoria, v. SSUU n. 7155/2017). La richiesta di rimessione in termini di cui al secondo motivo è immotivata, per come dispone il comma secondo dell’art. 153 cod. proc. civ., invocato dal ricorrente, che La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini . Né può reputarsi soddisfatta una tale prova adducendo, peraltro infondatamente (come si è visto), che sulla questione dibattuta con il primo motivo non vi fossero arresti giurisprudenziali, trattandosi di un mero errore di diritto, come tale non scusabile. La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (S.U. n. 4135, 12/02/2019, Rv. 652852 – 03; conf., ex multis, Cass. nn. 3639/2023 4585/2020). E nel caso in esame la questione di diritto sulla individuazione del rimedio non era affatto difficoltosa. Le spese possono compensarsi in ragione dell’epilogodella lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto alla posizione del Ministero della Giustizia, v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato