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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24454/2026

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stri di Giustizia;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come inavv.ti Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EsterAda [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia, pubblicato il28/03/2025, R.G.N. 4098/2022Numero registro generale 9050/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 24454/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.Data pubblicazione 05/08/2026380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione, con particolare riferimentoalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in favore del difensore avv.toAngelo Russo dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stri di Giustizia;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come inavv.ti Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EsterAda [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia, pubblicato il28/03/2025, R.G.N. 4098/2022Numero registro generale 9050/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 24454/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.Data pubblicazione 05/08/2026380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione, con particolare riferimentoalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in favore del difensore avv.toAngelo Russo dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]