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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15165/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11559/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 375/2018 depositata il 23 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Catanzaro la [OSCURATO:PERSONA] di Crotone (cui subentrò la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].) proponendo nei confronti della stessa le domande che qui di seguito si riassumono sulla base di quanto riferito nella sentenza impugnata.

Esposero gli attori: - di avere stipulato in data 3/3/2000 un contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari regolato su conto corrente; - di avere aderito in data 19/11/2001 al servizio di trading on line offerto dalla banca e gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; - di avere acquistato, in data 16/12/2003, n. 190.000 azioni [OSCURATO:PERSONA] al controvalore presunto di € 139.650 come tale rientrante nella disponibilità del proprio conto corrente, pari a € 140.592,82; - di avere appreso che il controvalore effettivo delle azioni era, invece, di € 190.389,50 e che in ragione di tanto si era creato uno scoperto di conto corrente pari a € 49.796,00; - di avere ricevuto dalla banca l'invito a sanare la passività del conto con lettera del 5/1/2004.

Ciò premesso, chiesero: a) dichiararsi la nullità ex art 1418 cod. civ. dell'ordine di acquisto on line di 190.000 azioni [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e), T.U.F. impositivo dell'obbligo di sana e prudente gestione in forza del quale la banca avrebbe dovuto rifiutare l'esecuzione dell'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente in mancanza di adeguata provvista e di apposito contratto di finanziamento scritto;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 b) conseguentemente condannarsi la banca alla restituzione del capitale investito ex art. 2033 cod. civ. pari a € 140.593,00; c) dichiararsi l’inesistenza del credito preteso dalla banca pari all'ammontare dello scoperto di € 49.796,00, oltre interessi. d) dichiararsi, in subordine, l’inadempimento della banca con la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificabile nello scoperto, oltre maggior danno nella misura ritenuta di giustizia.

Resistette la banca, deducendo che: il Mungo era soggetto dedito a investimenti rischiosi; aveva effettuato un ordine di acquisto on line di azioni [OSCURATO:PERSONA] del tipo «prezzo al meglio» ed il prezzo indicato dal sistema informatico era, per tal motivo, da intendersi meramente indicativo; il sistema aveva segnalato all'investitore l'inadeguatezza dell'operazione «per dimensione» ma, ciononostante, il Mungo lo aveva forzato confermando l'ordine d'acquisto.

Espletata prova per testi, il tribunale adito, con sentenza del 12 giugno 2012, dichiarò l'inadempimento della banca agli obblighi su di essa gravanti in base al contratto predetto, ma rigettò le altre domande, compensando per metà le spese di lite, poste per la restante parte a carico della convenuta.

Osservò anzitutto che la violazione dell'obbligo sancito dall'art 21, comma 1, lett e), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nel testo applicabile ratione temporis — secondo il quale la banca deve «e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati» — non integrava motivo di nullità dell'ordine, ma piuttosto mero inadempimento.

Di quest’ultimo dichiarò nella specie la sussistenza, per non essersi la banca rifiutata di dare esecuzione all'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente per un controvalore superiore alle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 somme disponibili sul conto in assenza di un contratto di finanziamento, ma negò che costituisse danno risarcibile lo scoperto di conto corrente (€ 49.796,00), dal momento che gli attori non avevano chiesto la risoluzione del contratto ed avevano con ciò manifestato una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA] rimasti, infatti, nella loro titolarità.

Escluse altresì che il danno patito dagli attori potesse essere rapportato agli interessi sulle somme anticipate in via di mero fatto dalla banca per effettuare l'acquisto delle azioni, sia perché gli attori non avevano dedotto di avere corrisposto detti interessi, sia perché, a monte, la banca non avrebbe titolo per pretenderli in mancanza di un contratto di finanziamento scritto.

Escluse, infine, il diritto alla restituzione dell'attivo presente sul conto al momento dell'operazione di acquisto delle azioni (€ 140.593), avendo gli attori ammesso nell'atto di citazione l’intendimento d'investire la loro disponibilità per intero; ragione per la quale doveva presumersi che, anche laddove la banca avesse rifiutato l'esecuzione dell'ordine di acquisto, essi avrebbero effettuato un nuovo ordine di acquisto per un valore corrispondente alla loro disponibilità.

2. Pronunciando sul gravame interposto dagli attori, la Corte d’appello di Catanzaro lo ha rigettato, confermando integralmente la sentenza impugnata.

2.1. In motivazione ha anzitutto rilevato che gli appellanti, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., avevano inammissibilmente modificato la domanda atteso che, mentre in primo grado avevano quantificato il danno in misura corrispondente allo scoperto di conto corrente (€ 49.796), con l’atto d’appello lo avevano indicato in importo pari al capitale esistente sul conto corrente interamente investito (€ 140.593).

2.2. Ha partimenti rilevato l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda tendente all’accertamento della nullità del contratto di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 negoziazione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, con i conseguenti obblighi restitutori, per difetto di sottoscrizione leggibile da parte del funzionario di banca incaricato.

2.3. Ha ancora escluso potesse dedursi in appello la violazione dei generali doveri informativi gravanti sull’intermediario finanziario poiché non allegata in primo grado e da ritenere comunque insussistente, essendo pacifico tra le parti che il sistema informatico avesse segnalato all’investitore l'inadeguatezza dell'operazione.

2.4. Ha rilevato il giudicato interno formatosi: a) sulla non configurabilità di un vizio genetico del contratto, causa di nullità, in dipendenza della violazione del dovere della banca di rifiutare l'acquisto on line delle azioni [OSCURATO:PERSONA] per insufficiente disponibilità sul conto degli investitori e in assenza di un preventivo e collegato contratto di finanziamento; b) sulla sussistenza, per contro, in ragione di detta violazione, del dedotto inadempimento della banca, che sul punto non aveva proposto appello incidentale, restando circoscritto ai danni risarcibili il tema devoluto nel giudizio di secondo grado.

2.5. Ciò premesso la corte calabrese è passata ad esaminare il primo motivo di gravame, relativo alla pretesa risarcitoria riferita allo scoperto di conto corrente, rigettata in primo grado per la mancanza di domanda di risoluzione del contratto.

Tale motivo è stato ritenuto inammissibile sul rilievo che, essendo esso basato sul contenuto di missive del 15/1/2004 e del 18/3/2004 con le quali gli appellanti avevano recisamente rifiutato l'operato della banca, e dunque su circostanze anteriori alla instaurazione della lite, risultava inidoneo ad attingere la ratio decidendi, come detto fondata sulla mancata proposizione di domanda di risoluzione del contratto di acquisto di azioni.

La corte ha, peraltro, soggiunto che al momento dell'instaurazione della lite il danno lamentato dagli attori non era neppure attuale, ma F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 solo ipotetico, posto che essi non avevano sanato lo scoperto di conto corrente venutosi a creare per acquistare le azioni e che la banca, all'epoca, aveva solo manifestato la volontà di agire per il recupero dello scoperto di conto corrente (azione dall'esito incerto perché fondata su un'anticipazione di denaro effettuata in assenza di regolare contratto di finanziamento scritto).

2.6. Analogo esito ha poi avuto l’esame del secondo e del terzo motivo, entrambi relativi alla negata fondatezza della pretesa volta alla restituzione, a titolo di risarcimento, dell’attivo presente sul conto al momento in cui era stata ordinata l'operazione di acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo la corte svolge tre considerazioni: — la prima è volta a confermare la validità del ragionamento al riguardo svolto dal primo giudice (secondo cui gli attori non avevano mai messo in discussione la volontà di acquistare le azioni Parmalat e di investire in tale obiettivo l’intero capitale disponibile sul conto, per cui, quand’anche la banca avesse correttamente rifiutato di eseguire l’ordine per quella entità, doveva presumersi che l’attore avrebbe inoltrato un nuovo ordine per una quantità inferiore di titoli, comunque equivalente in valore all’attivo del suo conto); — la seconda è che tale ragionamento, pur corretto, era perfino ultroneo dal momento che si trattava di questione estranea al thema decidendum, limitato alla domanda di nullità dell'ordine di acquisto con conseguente diritto alla restituzione del capitale investito e all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni da inadempimento nella misura corrispondente allo "scoperto" venutosi a creare; il danno di cui gli attori avevano chiesto il ristoro coincideva, dunque, con lo scoperto di conto corrente e non già con l'intero capitale; — ha infine ulteriormente rilevato che la perdita del capitale investito non era causalmente riconducibile alla condotta della banca, ma alla perdita di valore delle azioni causata dal crac Parmalat;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 perdita che il Mungo avrebbe potuto evitare se solo avesse rinunciato Data pubblicazione 12/05/2022 all'acquisto on line delle azioni dopo la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione da parte del sistema informatico. 3.

Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale disgiunta, di cui uno solo (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell'avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell'ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (cfr. Cass. n. 15478 del 2008; n. 1 del 2012), restando a maggior ragione irrilevante che l’avvocato non cassazionista abbia successivamente rinunciato al mandato.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1223 e 1453 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis».

Il motivo attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo d’appello con il quale gli appellanti si dolevano del mancato accoglimento della pretesa risarcitoria riferita allo scoperto di conto corrente (v. supra «Fatti di causa», § 2.5).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Premessa una breve rassegna di giurisprudenza sui rapportData pubblicazione 12/05/2022i tra domanda di risoluzione e domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal contratto di intermediazione finanziaria, nonché sui relativi criteri di riparto dell’onere probatorio (v. ricorso, pagg. 17 – 19), rilevano i ricorrenti che il fatto che fosse stata proposta esclusivamente la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale non significa che essi avessero inteso manifestare una volontà conservativa dell’acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero — precisano — che la domanda di risoluzione è stata proposta in separato giudizio.

Contestano inoltre l’assunto, ripetuto anche nella sentenza d’appello, secondo cui riconoscere agli attori un risarcimento pari alla differenza tra la loro disponibilità e il costo delle azioni, senza che queste ultime vengano restituite alla banca, significherebbe determinare una indebita locupletazione degli attori che rimarrebbero titolari di una parte delle azioni Parmalat senza averle pagate.

Rilevano al riguardo che nessun vantaggio economico sarebbe ad essi derivato dal presunto (ma contestato) mantenimento delle azioni Parmalat, avendo queste perso completamente valore a causa del fallimento della società costituente fatto notorio (crac Parmalat).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 2727 cod. civ., 1223, 1362 cod. civ., 23 d l.gs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il giudizio di infondatezza della pretesa restitutoria riferita all’attivo presente sul conto al momento in cui era stata ordinata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La censura (lungamente articolata alle pagg. 26 – 39 del ricorso) è, più precisamente, rivolta nei confronti della prima delle considerazioni sul punto svolte in sentenza (v. supra «Fatti di causa», § 2.6, primo alinea).

Rilevano al riguardo i ricorrenti che: — l’affermazione secondo cui essi non avevano mai messo in discussione la volontà di acquistare le azioni Parmalat costituisce frutto di una presunzione operata d’ufficio, mai prospettata da nessuna delle parti, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; — essa è basata su presunte ma inesistenti affermazioni contenute nell’atto di citazione; — entrambi i giudici di merito non hanno valutato le missive del 15 gennaio 2004 e del 18 marzo 2004, «nonché gli altri elementi acquisiti in causa» dai quali poteva desumersi che essi avevano sempre rifiutato recisamente l'operato della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone; — l'azione risarcitoria spiegata e la domanda di nullità dell'ordine d'acquisto con conseguente diritto alla restituzione del capitale investito sono atti e comportamenti idonei a manifestare in modo inequivoco una volontà incompatibile e/o un totale rifiuto dell'operato della Banca; — l’unica cosa certa era che il Mungo aveva intenzione di compiere una e una sola operazione: acquistare solo ed esclusivamente 190.000 azioni Parmalat, non una di più né una di meno e che l'eventuale acquisto doveva avvenire nei limiti dell'attivo disponibile; l'acquisto di una minor quantità di azioni, ma comunque equivalenti, in valore, all'attivo del conto corrente, avrebbe comportato necessariamente un’operazione sconveniente ed altamente antieconomica dalla quale il Mungo si sarebbe astenuto; — peraltro, l'acquisto di una quantità inferiore di titoli per un F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1223 e 2727 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis».

Il motivo attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolevano del rigetto della pretesa risarcitoria commisurata all’attivo perduto, sull’assorbente rilievo della sua novità rispetto alla domanda introduttiva.

Rilevano al riguardo i ricorrenti che nelle conclusioni dell’atto introduttivo essi avevano testualmente chiesto: «… in via subordinata, nella remota ipotesi della non accoglibilità della tesi della nullità, dichiarare l'inadempimento contrattuale della banca popolare di Crotone ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 cod. civ. e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno quantificabile nello scoperto oltre al maggior danno nella misura che l'ill.mo giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ed eventuale lucro cessante».

Sostengono che la richiesta di pagamento del «maggior danno F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 nella misura che il giudice riterrà di giustizia» non sta a significare Data pubblicazione 12/05/2022 altro se non che era richiesto il pagamento di ogni e qualsiasi danno derivante dall'operazione oggetto di causa, ivi compreso il ristoro della parte di danno coincidente con la perdita dell'attivo disponibile.

Argomentano che, nella specie, la banca non solo aveva dato seguito ad un ordine di acquisto di una quantità di titoli di valore superiore alla disponibilità presente sul conto corrente, senza aver stipulato con i clienti un contratto di finanziamento, ma aveva anche fornito informazioni generiche e fuorvianti al momento della predetta operazione, le quali avevano impedito all’operatore di rendersi conto di ciò che succedeva.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1329 e 1423 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis».

Vengono svolte considerazioni circa la nullità per difetto di forma scritta del contratto di prestazione dei servizi di investimento privi di sottoscrizione e dei conseguenti ordini di acquisto.

Si rileva che nella specie il contratto quadro non reca alcuna sottoscrizione di rappresentanti della banca.

6. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1343 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis».

Si deduce la nullità dell’ordine di acquisto per violazione dell’art. 21, comma 1, lett. e), T.U.F., da considerarsi quale norma imperativa, e comunque per illiceità della causa.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022

7. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..

Esso, infatti, non si confronta con nessuna delle due distinte e autosufficienti rationes decidendi spese in sentenza a fondamento della statuizione impugnata.

7.1. La prima di esse è rappresentata dalla ritenuta inammissibilità, per aspecificità, del motivo di gravame in quella sede proposto.

Come s’è detto, secondo la corte il motivo d’appello si limitava a insistere sul rilievo in tesi attribuibile a due lettere inviate alla banca in gennaio e in marzo del 2004, molti mesi prima dunque dell’instaurazione della lite, e si rivelava dunque eccentrico rispetto alla motivazione addotta dal primo giudice, che aveva invece ragionato sul fatto che, nell’atto introduttivo del giudizio, gli attori non avevano chiesto la risoluzione del contratto posto a base dell’eseguito ordine di acquisto delle azioni Parmalat.

Il rilievo (inammissibilità del motivo di appello) era dunque di carattere processuale e per essere efficacemente contrastato in questa sede avrebbe richiesto una censura che su tale piano si muovesse e che pertanto opponesse, con i necessari caratteri di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., elementi e argomenti volti a evidenziare l’error in procedendo al riguardo in ipotesi commesso dalla corte, ovvero che, in realtà, l’atto di appello investiva adeguatamente e pertinentemente quella motivazione del primo giudice.

Nulla di tutto questo però è dato riscontrare nel motivo in esame, svolgendo i ricorrenti censure e argomenti che, muovendosi sul piano del diritto sostanziale e disinteressandosi del tutto del rilievo processuale posto dalla corte d’appello, ragionano sulla possibile interpretazione della domanda introduttiva, senza nulla dire del se e come questi stessi argomenti fossero stati proposti in appello al fine F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 di impugnare la decisione di primo grado.

Data pubblicazione 12/05/2022 Va rilevato, inoltre, sulla base degli insegnamenti di cui a Cass., Sez.

Un., n. 3840 del 2007 (costantemente seguiti da questa Corte), che la ratio decidendi sull’inammissibilità del motivo di appello era l’unica che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare.

7.2. Comunque, nessuna censura, men che meno specifica, è poi addirittura dedotta – lo si rileva ad abundantiam - nei confronti del secondo argomento speso in sentenza, con il quale la corte ha in sostanza negato che lo scoperto di conto corrente costituisse di per sé un danno, non risultando né che gli appellanti lo avessero sanato, né che la banca avesse anche solo manifestato la volontà di ottenere il saldo.

Tanto si rileva, giova ribadire, fermo restando che l’impugnazione di tale ratio decidendi, se anche fosse stata effettuata, sarebbe stata inammissibile, giusta la ricordata sentenza delle Sezioni Unite.

7.3. Considerazioni similari sarebbero da fare per l’affermazione contenuta nell’ultima proposizione della pagina 10 e nelle prime due righe della pagina successiva.

8. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per la sostanziale identità dell’obiettivo censorio, sono parimenti inammissibili.

Essi investono la sentenza impugnata là dove, nell’esaminare separatamente il secondo e il terzo motivo di appello, anch’essi riferibili al medesimo tema di lite, ha confermato il rigetto della pretesa risarcitoria commisurata all’attivo presente sul conto al momento in cui era stata ordinata l'operazione di acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA].

Come s’è detto, la decisione sul punto del giudice d’appello è retta da tre considerazioni (v. supra «Fatti di causa», § 2.6), la seconda delle quali (novità della domanda) comune ad entrambe le disamine, e difatti ripetuta sia con riferimento al secondo che con riferimento al F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 terzo motivo d’appello; la prima invece è svolta nell’esame del secondo motivo (indiscussa volontà degli investitori di investire l’intero capitale nell’acquisto di quelle azioni); la terza nell’esame del terzo (mancanza di nesso di causa tra inadempimento della banca e perdita del capitale presente sul conto, essendo questo dipeso dalla perdita di valore delle azioni conseguente al crac Parmalat).

Orbene i motivi qui in esame investono solo il primo e il secondo dei detti argomenti, ma non toccano il terzo: quello cioè con il quale la corte ha rilevato che l’infondatezza della pretesa discende anche dal fatto che la perdita del capitale investito non era causalmente riconducibile alla condotta della banca, ma alla perdita di valore delle azioni causata dal crac Parmalat; perdita che il Mungo avrebbe potuto evitare se solo avesse rinunciato all'acquisto on line delle azioni dopo la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione da parte del sistema informatico.

Ne discende l’inammissibilità sia del secondo che del terzo motivo di ricorso, per aspecificità, in quanto non investenti anche l’altra ratio decidendi autonoma, comunque sufficiente di per sé a giustificare la decisione impugnata.

9. L’inammissibilità del secondo motivo può comunque predicarsi anche sotto altro profilo.

Esso invero si appunta sulla affermata presumibile volontà degli attori/appellanti di investire comunque l’intero attivo del conto corrente in titoli Parmalat, ma così facendo non coglie il reale significato della motivazione, che sta nel rilievo per cui non risultava in domanda messa in discussione la volontà di acquistare le azioni Parmalat per un valore corrispondente all’attivo sul conto.

La corte, cioè, prima ancora che presumere la volontà degli investitori in tal senso, ha evidenziato che il contrario (ossia la volontà di non investire più nulla del conto in quelle azioni se la banca non avesse dato corso a quell’ordine) non era stato nemmeno F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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È un rilievo, questo, che evidentemente evoca (e implica) anche l’attribuzione in capo agli attori/appellanti dell’onere di allegazione del danno correlato all’inadempimento, onere che la corte (conformemente al primo giudice) ha ritenuto non assolto.

I ricorrenti non colgono tale implicito fondamento giustificativo e indirizzano il loro sforzo argomentativo — peraltro di contenuto fattuale e anche manifestamente inosservante degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. — su affermazione aggiuntiva e non essenziale ai fini della decisione: la presunzione, cioè, che gli attori avrebbero comunque investito l’intero capitale in azioni Parmalat.

10. Anche il terzo motivo può dirsi inammissibile e comunque infondato per ragioni intrinseche (oltre che per non valere esso a investire la diversa e autonoma ratio decidendi di cui si è detto).

Sostengono i ricorrenti che in realtà la domanda (di risarcimento danni commisurata al capitale investito) era da ritenersi contenuta nelle conclusioni in virtù della formula, aggiunta allo specifico riferimento allo scoperto di conto corrente, al «maggior danno nella misura che l'ill.mo giudice riterrà di giustizia».

La censura è però anzitutto inammissibile per violazione dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, omettendo in particolare i ricorrenti di localizzare l’atto in questo giudizio di legittimità.

Si aggiunga che si omette di precisare se le indicate conclusioni vennero mantenute in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e, soprattutto, valorizzate con il motivo di appello.

Mette conto però anche rilevarne la manifesta infondatezza dal momento che la formula evocata, se può valere a escludere limiti nella quantificazione del danno (v.

Cass. n. 2641 del 08/02/2006), F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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11. Il quarto e il quinto motivo sono poi manifestamente inammissibili poiché introducono temi, quali quelli della nullità sotto vari profili del contratto a base dell’esecuzione dell’ordine di acquisto, che espressamente la corte d’appello ha ritenuto preclusi: a) dal giudicato interno formatosi sulla non configurabilità di un vizio genetico del contratto, causa di nullità, in dipendenza della violazione del dovere della banca di rifiutare l'acquisto on line delle azioni [OSCURATO:PERSONA] per insufficiente disponibilità sul conto degli investitori e in assenza di un preventivo e collegato contratto di finanziamento; b) dalla l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda tendente all’accertamento della nullità del contratto per difetto di sottoscrizione leggibile da parte del funzionario di banca incaricato.

12. La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

13. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11559/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 375/2018 depositata il 23 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Catanzaro la [OSCURATO:PERSONA] di Crotone (cui subentrò la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].) proponendo nei confronti della stessa le domande che qui di seguito si riassumono sulla base di quanto riferito nella sentenza impugnata. Esposero gli attori: - di avere stipulato in data 3/3/2000 un contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari regolato su conto corrente; - di avere aderito in data 19/11/2001 al servizio di trading on line offerto dalla banca e gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; - di avere acquistato, in data 16/12/2003, n. 190.000 azioni [OSCURATO:PERSONA] al controvalore presunto di € 139.650 come tale rientrante nella disponibilità del proprio conto corrente, pari a € 140.592,82; - di avere appreso che il controvalore effettivo delle azioni era, invece, di € 190.389,50 e che in ragione di tanto si era creato uno scoperto di conto corrente pari a € 49.796,00; - di avere ricevuto dalla banca l'invito a sanare la passività del conto con lettera del 5/1/2004. Ciò premesso, chiesero: a) dichiararsi la nullità ex art 1418 cod. civ. dell'ordine di acquisto on line di 190.000 azioni [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e), T.U.F. impositivo dell'obbligo di sana e prudente gestione in forza del quale la banca avrebbe dovuto rifiutare l'esecuzione dell'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente in mancanza di adeguata provvista e di apposito contratto di finanziamento scritto;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 b) conseguentemente condannarsi la banca alla restituzione del capitale investito ex art. 2033 cod. civ. pari a € 140.593,00; c) dichiararsi l’inesistenza del credito preteso dalla banca pari all'ammontare dello scoperto di € 49.796,00, oltre interessi. d) dichiararsi, in subordine, l’inadempimento della banca con la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificabile nello scoperto, oltre maggior danno nella misura ritenuta di giustizia. Resistette la banca, deducendo che: il Mungo era soggetto dedito a investimenti rischiosi; aveva effettuato un ordine di acquisto on line di azioni [OSCURATO:PERSONA] del tipo «prezzo al meglio» ed il prezzo indicato dal sistema informatico era, per tal motivo, da intendersi meramente indicativo; il sistema aveva segnalato all'investitore l'inadeguatezza dell'operazione «per dimensione» ma, ciononostante, il Mungo lo aveva forzato confermando l'ordine d'acquisto. Espletata prova per testi, il tribunale adito, con sentenza del 12 giugno 2012, dichiarò l'inadempimento della banca agli obblighi su di essa gravanti in base al contratto predetto, ma rigettò le altre domande, compensando per metà le spese di lite, poste per la restante parte a carico della convenuta. Osservò anzitutto che la violazione dell'obbligo sancito dall'art 21, comma 1, lett e), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nel testo applicabile ratione temporis — secondo il quale la banca deve «e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati» — non integrava motivo di nullità dell'ordine, ma piuttosto mero inadempimento. Di quest’ultimo dichiarò nella specie la sussistenza, per non essersi la banca rifiutata di dare esecuzione all'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente per un controvalore superiore alle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 somme disponibili sul conto in assenza di un contratto di finanziamento, ma negò che costituisse danno risarcibile lo scoperto di conto corrente (€ 49.796,00), dal momento che gli attori non avevano chiesto la risoluzione del contratto ed avevano con ciò manifestato una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA] rimasti, infatti, nella loro titolarità. Escluse altresì che il danno patito dagli attori potesse essere rapportato agli interessi sulle somme anticipate in via di mero fatto dalla banca per effettuare l'acquisto delle azioni, sia perché gli attori non avevano dedotto di avere corrisposto detti interessi, sia perché, a monte, la banca non avrebbe titolo per pretenderli in mancanza di un contratto di finanziamento scritto. Escluse, infine, il diritto alla restituzione dell'attivo presente sul conto al momento dell'operazione di acquisto delle azioni (€ 140.593), avendo gli attori ammesso nell'atto di citazione l’intendimento d'investire la loro disponibilità per intero; ragione per la quale doveva presumersi che, anche laddove la banca avesse rifiutato l'esecuzione dell'ordine di acquisto, essi avrebbero effettuato un nuovo ordine di acquisto per un valore corrispondente alla loro disponibilità. 2. Pronunciando sul gravame interposto dagli attori, la Corte d’appello di Catanzaro lo ha rigettato, confermando integralmente la sentenza impugnata. 2.1. In motivazione ha anzitutto rilevato che gli appellanti, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., avevano inammissibilmente modificato la domanda atteso che, mentre in primo grado avevano quantificato il danno in misura corrispondente allo scoperto di conto corrente (€ 49.796), con l’atto d’appello lo avevano indicato in importo pari al capitale esistente sul conto corrente interamente investito (€ 140.593). 2.2. Ha partimenti rilevato l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda tendente all’accertamento della nullità del contratto di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 negoziazione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, con i conseguenti obblighi restitutori, per difetto di sottoscrizione leggibile da parte del funzionario di banca incaricato. 2.3. Ha ancora escluso potesse dedursi in appello la violazione dei generali doveri informativi gravanti sull’intermediario finanziario poiché non allegata in primo grado e da ritenere comunque insussistente, essendo pacifico tra le parti che il sistema informatico avesse segnalato all’investitore l'inadeguatezza dell'operazione. 2.4. Ha rilevato il giudicato interno formatosi: a) sulla non configurabilità di un vizio genetico del contratto, causa di nullità, in dipendenza della violazione del dovere della banca di rifiutare l'acquisto on line delle azioni [OSCURATO:PERSONA] per insufficiente disponibilità sul conto degli investitori e in assenza di un preventivo e collegato contratto di finanziamento; b) sulla sussistenza, per contro, in ragione di detta violazione, del dedotto inadempimento della banca, che sul punto non aveva proposto appello incidentale, restando circoscritto ai danni risarcibili il tema devoluto nel giudizio di secondo grado. 2.5. Ciò premesso la corte calabrese è passata ad esaminare il primo motivo di gravame, relativo alla pretesa risarcitoria riferita allo scoperto di conto corrente, rigettata in primo grado per la mancanza di domanda di risoluzione del contratto. Tale motivo è stato ritenuto inammissibile sul rilievo che, essendo esso basato sul contenuto di missive del 15/1/2004 e del 18/3/2004 con le quali gli appellanti avevano recisamente rifiutato l'operato della banca, e dunque su circostanze anteriori alla instaurazione della lite, risultava inidoneo ad attingere la ratio decidendi, come detto fondata sulla mancata proposizione di domanda di risoluzione del contratto di acquisto di azioni. La corte ha, peraltro, soggiunto che al momento dell'instaurazione della lite il danno lamentato dagli attori non era neppure attuale, ma F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 solo ipotetico, posto che essi non avevano sanato lo scoperto di conto corrente venutosi a creare per acquistare le azioni e che la banca, all'epoca, aveva solo manifestato la volontà di agire per il recupero dello scoperto di conto corrente (azione dall'esito incerto perché fondata su un'anticipazione di denaro effettuata in assenza di regolare contratto di finanziamento scritto). 2.6. Analogo esito ha poi avuto l’esame del secondo e del terzo motivo, entrambi relativi alla negata fondatezza della pretesa volta alla restituzione, a titolo di risarcimento, dell’attivo presente sul conto al momento in cui era stata ordinata l'operazione di acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo la corte svolge tre considerazioni: — la prima è volta a confermare la validità del ragionamento al riguardo svolto dal primo giudice (secondo cui gli attori non avevano mai messo in discussione la volontà di acquistare le azioni Parmalat e di investire in tale obiettivo l’intero capitale disponibile sul conto, per cui, quand’anche la banca avesse correttamente rifiutato di eseguire l’ordine per quella entità, doveva presumersi che l’attore avrebbe inoltrato un nuovo ordine per una quantità inferiore di titoli, comunque equivalente in valore all’attivo del suo conto); — la seconda è che tale ragionamento, pur corretto, era perfino ultroneo dal momento che si trattava di questione estranea al thema decidendum, limitato alla domanda di nullità dell'ordine di acquisto con conseguente diritto alla restituzione del capitale investito e all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni da inadempimento nella misura corrispondente allo "scoperto" venutosi a creare; il danno di cui gli attori avevano chiesto il ristoro coincideva, dunque, con lo scoperto di conto corrente e non già con l'intero capitale; — ha infine ulteriormente rilevato che la perdita del capitale investito non era causalmente riconducibile alla condotta della banca, ma alla perdita di valore delle azioni causata dal crac Parmalat;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 perdita che il Mungo avrebbe potuto evitare se solo avesse rinunciato Data pubblicazione 12/05/2022 all'acquisto on line delle azioni dopo la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione da parte del sistema informatico. 3. Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale disgiunta, di cui uno solo (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell'avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell'ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (cfr. Cass. n. 15478 del 2008; n. 1 del 2012), restando a maggior ragione irrilevante che l’avvocato non cassazionista abbia successivamente rinunciato al mandato. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1223 e 1453 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis». Il motivo attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo d’appello con il quale gli appellanti si dolevano del mancato accoglimento della pretesa risarcitoria riferita allo scoperto di conto corrente (v. supra «Fatti di causa», § 2.5).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Premessa una breve rassegna di giurisprudenza sui rapportData pubblicazione 12/05/2022i tra domanda di risoluzione e domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal contratto di intermediazione finanziaria, nonché sui relativi criteri di riparto dell’onere probatorio (v. ricorso, pagg. 17 – 19), rilevano i ricorrenti che il fatto che fosse stata proposta esclusivamente la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale non significa che essi avessero inteso manifestare una volontà conservativa dell’acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero — precisano — che la domanda di risoluzione è stata proposta in separato giudizio. Contestano inoltre l’assunto, ripetuto anche nella sentenza d’appello, secondo cui riconoscere agli attori un risarcimento pari alla differenza tra la loro disponibilità e il costo delle azioni, senza che queste ultime vengano restituite alla banca, significherebbe determinare una indebita locupletazione degli attori che rimarrebbero titolari di una parte delle azioni Parmalat senza averle pagate. Rilevano al riguardo che nessun vantaggio economico sarebbe ad essi derivato dal presunto (ma contestato) mantenimento delle azioni Parmalat, avendo queste perso completamente valore a causa del fallimento della società costituente fatto notorio (crac Parmalat). 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 2727 cod. civ., 1223, 1362 cod. civ., 23 d l.gs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il giudizio di infondatezza della pretesa restitutoria riferita all’attivo presente sul conto al momento in cui era stata ordinata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l'operazione di acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA]. La censura (lungamente articolata alle pagg. 26 – 39 del ricorso) è, più precisamente, rivolta nei confronti della prima delle considerazioni sul punto svolte in sentenza (v. supra «Fatti di causa», § 2.6, primo alinea). Rilevano al riguardo i ricorrenti che: — l’affermazione secondo cui essi non avevano mai messo in discussione la volontà di acquistare le azioni Parmalat costituisce frutto di una presunzione operata d’ufficio, mai prospettata da nessuna delle parti, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; — essa è basata su presunte ma inesistenti affermazioni contenute nell’atto di citazione; — entrambi i giudici di merito non hanno valutato le missive del 15 gennaio 2004 e del 18 marzo 2004, «nonché gli altri elementi acquisiti in causa» dai quali poteva desumersi che essi avevano sempre rifiutato recisamente l'operato della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone; — l'azione risarcitoria spiegata e la domanda di nullità dell'ordine d'acquisto con conseguente diritto alla restituzione del capitale investito sono atti e comportamenti idonei a manifestare in modo inequivoco una volontà incompatibile e/o un totale rifiuto dell'operato della Banca; — l’unica cosa certa era che il Mungo aveva intenzione di compiere una e una sola operazione: acquistare solo ed esclusivamente 190.000 azioni Parmalat, non una di più né una di meno e che l'eventuale acquisto doveva avvenire nei limiti dell'attivo disponibile; l'acquisto di una minor quantità di azioni, ma comunque equivalenti, in valore, all'attivo del conto corrente, avrebbe comportato necessariamente un’operazione sconveniente ed altamente antieconomica dalla quale il Mungo si sarebbe astenuto; — peraltro, l'acquisto di una quantità inferiore di titoli per un F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 controvalore pari all'attivo del conto corrente non sarebbe mai Data pubblicazione 12/05/2022 avvenuto considerato che qualche minuto dopo l'inoltro dell'ordine d'acquisto in questione il titolo è stato sospeso e non più reimmesso nel mercato per le negoziazioni; — la corte d’appello avrebbe potuto liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ.; — sono danno risarcibile tutte le conseguenze dell’operazione dalla quale l’intermediario avrebbe dovuto astenersi e l’ipotetica volontà del danneggiato non è idonea ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1223 e 2727 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis». Il motivo attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolevano del rigetto della pretesa risarcitoria commisurata all’attivo perduto, sull’assorbente rilievo della sua novità rispetto alla domanda introduttiva. Rilevano al riguardo i ricorrenti che nelle conclusioni dell’atto introduttivo essi avevano testualmente chiesto: «… in via subordinata, nella remota ipotesi della non accoglibilità della tesi della nullità, dichiarare l'inadempimento contrattuale della banca popolare di Crotone ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 cod. civ. e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno quantificabile nello scoperto oltre al maggior danno nella misura che l'ill.mo giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ed eventuale lucro cessante». Sostengono che la richiesta di pagamento del «maggior danno F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 nella misura che il giudice riterrà di giustizia» non sta a significare Data pubblicazione 12/05/2022 altro se non che era richiesto il pagamento di ogni e qualsiasi danno derivante dall'operazione oggetto di causa, ivi compreso il ristoro della parte di danno coincidente con la perdita dell'attivo disponibile. Argomentano che, nella specie, la banca non solo aveva dato seguito ad un ordine di acquisto di una quantità di titoli di valore superiore alla disponibilità presente sul conto corrente, senza aver stipulato con i clienti un contratto di finanziamento, ma aveva anche fornito informazioni generiche e fuorvianti al momento della predetta operazione, le quali avevano impedito all’operatore di rendersi conto di ciò che succedeva. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1329 e 1423 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis». Vengono svolte considerazioni circa la nullità per difetto di forma scritta del contratto di prestazione dei servizi di investimento privi di sottoscrizione e dei conseguenti ordini di acquisto. Si rileva che nella specie il contratto quadro non reca alcuna sottoscrizione di rappresentanti della banca. 6. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1343 cod. civ., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis». Si deduce la nullità dell’ordine di acquisto per violazione dell’art. 21, comma 1, lett. e), T.U.F., da considerarsi quale norma imperativa, e comunque per illiceità della causa.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 7. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Esso, infatti, non si confronta con nessuna delle due distinte e autosufficienti rationes decidendi spese in sentenza a fondamento della statuizione impugnata. 7.1. La prima di esse è rappresentata dalla ritenuta inammissibilità, per aspecificità, del motivo di gravame in quella sede proposto. Come s’è detto, secondo la corte il motivo d’appello si limitava a insistere sul rilievo in tesi attribuibile a due lettere inviate alla banca in gennaio e in marzo del 2004, molti mesi prima dunque dell’instaurazione della lite, e si rivelava dunque eccentrico rispetto alla motivazione addotta dal primo giudice, che aveva invece ragionato sul fatto che, nell’atto introduttivo del giudizio, gli attori non avevano chiesto la risoluzione del contratto posto a base dell’eseguito ordine di acquisto delle azioni Parmalat. Il rilievo (inammissibilità del motivo di appello) era dunque di carattere processuale e per essere efficacemente contrastato in questa sede avrebbe richiesto una censura che su tale piano si muovesse e che pertanto opponesse, con i necessari caratteri di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., elementi e argomenti volti a evidenziare l’error in procedendo al riguardo in ipotesi commesso dalla corte, ovvero che, in realtà, l’atto di appello investiva adeguatamente e pertinentemente quella motivazione del primo giudice. Nulla di tutto questo però è dato riscontrare nel motivo in esame, svolgendo i ricorrenti censure e argomenti che, muovendosi sul piano del diritto sostanziale e disinteressandosi del tutto del rilievo processuale posto dalla corte d’appello, ragionano sulla possibile interpretazione della domanda introduttiva, senza nulla dire del se e come questi stessi argomenti fossero stati proposti in appello al fine F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 di impugnare la decisione di primo grado. Data pubblicazione 12/05/2022 Va rilevato, inoltre, sulla base degli insegnamenti di cui a Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007 (costantemente seguiti da questa Corte), che la ratio decidendi sull’inammissibilità del motivo di appello era l’unica che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare. 7.2. Comunque, nessuna censura, men che meno specifica, è poi addirittura dedotta – lo si rileva ad abundantiam - nei confronti del secondo argomento speso in sentenza, con il quale la corte ha in sostanza negato che lo scoperto di conto corrente costituisse di per sé un danno, non risultando né che gli appellanti lo avessero sanato, né che la banca avesse anche solo manifestato la volontà di ottenere il saldo. Tanto si rileva, giova ribadire, fermo restando che l’impugnazione di tale ratio decidendi, se anche fosse stata effettuata, sarebbe stata inammissibile, giusta la ricordata sentenza delle Sezioni Unite. 7.3. Considerazioni similari sarebbero da fare per l’affermazione contenuta nell’ultima proposizione della pagina 10 e nelle prime due righe della pagina successiva. 8. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per la sostanziale identità dell’obiettivo censorio, sono parimenti inammissibili. Essi investono la sentenza impugnata là dove, nell’esaminare separatamente il secondo e il terzo motivo di appello, anch’essi riferibili al medesimo tema di lite, ha confermato il rigetto della pretesa risarcitoria commisurata all’attivo presente sul conto al momento in cui era stata ordinata l'operazione di acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA]. Come s’è detto, la decisione sul punto del giudice d’appello è retta da tre considerazioni (v. supra «Fatti di causa», § 2.6), la seconda delle quali (novità della domanda) comune ad entrambe le disamine, e difatti ripetuta sia con riferimento al secondo che con riferimento al F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 terzo motivo d’appello; la prima invece è svolta nell’esame del secondo motivo (indiscussa volontà degli investitori di investire l’intero capitale nell’acquisto di quelle azioni); la terza nell’esame del terzo (mancanza di nesso di causa tra inadempimento della banca e perdita del capitale presente sul conto, essendo questo dipeso dalla perdita di valore delle azioni conseguente al crac Parmalat). Orbene i motivi qui in esame investono solo il primo e il secondo dei detti argomenti, ma non toccano il terzo: quello cioè con il quale la corte ha rilevato che l’infondatezza della pretesa discende anche dal fatto che la perdita del capitale investito non era causalmente riconducibile alla condotta della banca, ma alla perdita di valore delle azioni causata dal crac Parmalat; perdita che il Mungo avrebbe potuto evitare se solo avesse rinunciato all'acquisto on line delle azioni dopo la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione da parte del sistema informatico. Ne discende l’inammissibilità sia del secondo che del terzo motivo di ricorso, per aspecificità, in quanto non investenti anche l’altra ratio decidendi autonoma, comunque sufficiente di per sé a giustificare la decisione impugnata. 9. L’inammissibilità del secondo motivo può comunque predicarsi anche sotto altro profilo. Esso invero si appunta sulla affermata presumibile volontà degli attori/appellanti di investire comunque l’intero attivo del conto corrente in titoli Parmalat, ma così facendo non coglie il reale significato della motivazione, che sta nel rilievo per cui non risultava in domanda messa in discussione la volontà di acquistare le azioni Parmalat per un valore corrispondente all’attivo sul conto. La corte, cioè, prima ancora che presumere la volontà degli investitori in tal senso, ha evidenziato che il contrario (ossia la volontà di non investire più nulla del conto in quelle azioni se la banca non avesse dato corso a quell’ordine) non era stato nemmeno F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 allegato in domanda, e già questo era sufficiente a impedire di Data pubblicazione 12/05/2022 ravvisare nell’impiego del danaro in quell’infelice investimento un danno conseguente all’inadempimento della banca. È un rilievo, questo, che evidentemente evoca (e implica) anche l’attribuzione in capo agli attori/appellanti dell’onere di allegazione del danno correlato all’inadempimento, onere che la corte (conformemente al primo giudice) ha ritenuto non assolto. I ricorrenti non colgono tale implicito fondamento giustificativo e indirizzano il loro sforzo argomentativo — peraltro di contenuto fattuale e anche manifestamente inosservante degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. — su affermazione aggiuntiva e non essenziale ai fini della decisione: la presunzione, cioè, che gli attori avrebbero comunque investito l’intero capitale in azioni Parmalat. 10. Anche il terzo motivo può dirsi inammissibile e comunque infondato per ragioni intrinseche (oltre che per non valere esso a investire la diversa e autonoma ratio decidendi di cui si è detto). Sostengono i ricorrenti che in realtà la domanda (di risarcimento danni commisurata al capitale investito) era da ritenersi contenuta nelle conclusioni in virtù della formula, aggiunta allo specifico riferimento allo scoperto di conto corrente, al «maggior danno nella misura che l'ill.mo giudice riterrà di giustizia». La censura è però anzitutto inammissibile per violazione dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, omettendo in particolare i ricorrenti di localizzare l’atto in questo giudizio di legittimità. Si aggiunga che si omette di precisare se le indicate conclusioni vennero mantenute in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e, soprattutto, valorizzate con il motivo di appello. Mette conto però anche rilevarne la manifesta infondatezza dal momento che la formula evocata, se può valere a escludere limiti nella quantificazione del danno (v. Cass. n. 2641 del 08/02/2006), F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 non può invece sopperire a lacune assertive nella identificazione, in domanda, del danno medesimo. 11. Il quarto e il quinto motivo sono poi manifestamente inammissibili poiché introducono temi, quali quelli della nullità sotto vari profili del contratto a base dell’esecuzione dell’ordine di acquisto, che espressamente la corte d’appello ha ritenuto preclusi: a) dal giudicato interno formatosi sulla non configurabilità di un vizio genetico del contratto, causa di nullità, in dipendenza della violazione del dovere della banca di rifiutare l'acquisto on line delle azioni [OSCURATO:PERSONA] per insufficiente disponibilità sul conto degli investitori e in assenza di un preventivo e collegato contratto di finanziamento; b) dalla l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda tendente all’accertamento della nullità del contratto per difetto di sottoscrizione leggibile da parte del funzionario di banca incaricato. 12. La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 13. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11559/2019 Numero sezionale 655/2022 Numero di raccolta generale 15165/2022 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
Sentenza Cassazione n. 15165/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris