CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 10014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dei legalirappresentanti pro tempore-intimate-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’Emilia-Romagna, n. 881/2022 depositata il 13/7/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda ha origine dall’avviso di accertamento catastale n.RA0079366/2016, che l’Agenzia delle Entrate ha notificato il 19 ottobre2016 alla [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della verifica, effettuata ai sensi deld.m. n. 701/1994, della dichiarazione DOCFA presentata per l’unitàimmobiliare sita in Ravenna alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 773. Con tale avviso,l’Ufficio erariale ha rettificato la categoria catastale proposta dallaNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026contribuente (D/7) attribuendo la categoria D/8 e rideterminando la renditacatastale da euro 2.862,00 a euro 3.540,00, sulla base della relazionetecnica di stima allegata.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Ravenna, sostenendo la violazione dell’art. 12,comma 7, della legge n. 212/2000, la carenza di motivazione dell’atto,l’erroneità dei criteri di stima adottati e dei valori unitari applicati, nonchél’ingiustificata modifica della categoria catastale. L’Ufficio erariale si ècostituito, difendendo la correttezza del classamento e delle valutazionitecniche operate, evidenziando che gli interventi edilizi rappresentati nelleplanimetrie DOCFA dell’anno 2013 e dell’anno 2015 avevano trasformato ilocali originariamente adibiti a ripostiglio.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ravenna, con sentenza n.147/1/2018, ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo generica lamotivazione dell’avviso soprattutto nella parte in cui l’Ufficio aveva elevatoi valori unitari dei locali rimasti ripostigli, senza una precisazione sufficientedelle ragioni tecniche e comparative poste a fondamento della rettifica. Igiudici hanno, inoltre, considerato non adeguatamente giustificata lavariazione di categoria catastale da D/7 a D/8.4. L’Ufficio erariale ha quindi proposto appello, sostenendo la pienalegittimità dell’accertamento e ribadendo che tutti gli ex ripostiglirisultavano trasformati, come dimostrato dal raffronto delle planimetrieDOCFA, e che la qualificazione come D/8 fosse coerente con l’effettivanatura dell’immobile, qualificabile come “ufficio strutturato”. La societàappellata si è costituita, reiterando le proprie difese e sostenendo che alcunilocali erano rimasti ripostigli e che l’immobile presentava caratteristichestoriche che avevano limitato gli interventi edilizi.5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, consentenza n. 881/7/2022, ha respinto l’appello, ritenendo che la motivazionedell’avviso di accertamento fosse rimasta generica e non idonea a chiarireNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026le ragioni dell’attribuzione dei valori unitari più elevati, osservando chel’Ufficio aveva fatto riferimento solo in modo vago a confronti con immobilianaloghi e a prontuari tecnici, senza specificarne i contenuti o il metodoapplicato. Inoltre, la Commissione tributaria regionale ha rilevato chel’Ufficio non aveva adeguatamente confutato la doglianza relativa airipostigli rimasti tali, per i quali la contribuente lamentava l’ingiustificataelevazione del valore unitario. Infine, ha ritenuto non dimostrata lanecessità di modificare la categoria catastale da D/7 a D/8, poichél’amministrazione finanziaria non aveva fornito elementi concreti atti adimostrare l’assenza di caratteristiche industriali dell’immobile o la suaeffettiva destinazione commerciale.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione, che è affidato a tre motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (laseconda nata dalla scissione della prima, con rogito notarile del 16novembre 2020) sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione per erroneae/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, 3della legge n. 241/1990, e del d.m. n. 701/1994, in relazione all’art. 360,primo comma, c.p.c.L’Agenzia delle Entrate lamenta, in particolare, che la Commissionetributaria regionale abbia erroneamente ritenuto carente la motivazionedell’avviso di accertamento catastale, benché, nel caso di specie, non vifosse alcun disconoscimento degli elementi di fatto indicati dal contribuentenella dichiarazione DOCFA, ma solo una diversa valutazione tecnica deivalori economici delle singole porzioni immobiliari. L’Ufficio erariale richiamaconsolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, quandola divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da unavalutazione tecnica, l’obbligo motivazionale è soddisfatto anche mediante laNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026semplice indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita. Sottolineainoltre che la relazione estimativa allegata all’avviso costituiva adeguatosupporto motivazionale e che i giudici d’appello hanno malgovernato iprincipi di diritto, ritenendo generica la motivazione nonostante l’attocontenesse gli elementi normativamente richiesti e fosse frutto di proceduraDOCFA, caratterizzata da forte partecipazione del contribuente.1.2. La censura è fondata.1.3. L’avviso di accertamento è allegato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è discostata dallagiurisprudenza costante di legittimità, secondo cui, qualora l'attribuzionedella rendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad unastima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, perl’appunto, per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima,che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza chela sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 21/7/2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10/11/2006, n. 24064;Cass., Sez. 5^, 14/5/2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9/7/2018, n.17971; Cass., Sez. 5^, 16/4/2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20/12/2021,n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25/10/2022, n. 31554; Cass., Sez. Trib.,31/10/2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12/6/2024, n. 16359; Cass., Sez.Trib., 2/8/2025, n. 22314).Numero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/20261.4. Il motivo va, pertanto, accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrentedenuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazionedegli artt. 132, quarto comma, c.p.c., 36, comma 2, n. 4), e 61 del d.lgs.n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4), c.p.c., nella parte in cui il giudice del gravane, in condivisione acriticadelle motivazioni di primo grado, ha affermato l’illegittimità della rettifica direndita operata dall’Ufficio e, in particolare, del valore attribuito ai localidestinati a ripostiglio.2.1. L’Agenzia deduce, in particolare, la nullità della sentenza permotivazione meramente apparente. Sostiene che il giudice di appello si sialimitato a recepire, senza alcuna autonoma valutazione critica, leconclusioni dei giudici di primo grado, affermando che l’Ufficio non avrebbecontestato l’asserita mancanza di modifiche nei ripostigli rimasti tali, benchédagli atti – in particolare dalle planimetrie allegate alle DOCFA dell’anno2013 e dell’anno 2015 – emergesse chiaramente che tutti i locali exripostiglio fossero stati oggetto di trasformazioni edilizie e impiantistiche.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe, dunque, omesso di valutarele prove fornite dall’Ufficio, nonché le relative deduzioni difensive,incorrendo nel vizio di motivazione apparente secondo consolidatagiurisprudenza di legittimità. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nel ritenereche la contribuente avesse contestato solo i valori relativi ai ripostigli,trascurando che la stessa aveva domandato l’annullamento integraledell’avviso, riferendosi anche ai valori attribuiti agli uffici-laboratori.2.2. La censura non merita accoglimento.2.3. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto neicasi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipaniin forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30/4/2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15/4/2021, n.9975; Cass., Sez. 5^, 20/12/2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18/4/2023,n. 10354); 2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistentee, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30/6/2020, n. 13248;Cass., Sez. 6^-5, 25/3/2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7/4/2021, n.9288; Cass., Sez. 5^, 13/4/2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24/2/2022,n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18/4/2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib.,21/12/2025, n. 33417).2.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale prende, seppursinteticamente, posizione sulla questione dei ripostigli, lamentando lamancanza di una diversa posizione in sede di gravame da partedell’Agenzia. È, quindi, presente il minimo costituzionale di motivazionerichiesta oggi dall’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., dopo la suariformulazione.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenzaper motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, quarto comma,c.p.c., 36, comma 2, n. 4), e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.3.1. Nello specifico, si censura la sentenza nella parte in cui il giudicedel gravame ha ritenuto ingiustificata la variazione di categoria catastale daD/7 a D/8, affermando apoditticamente che non era dimostrato il caratterenon industriale dell’immobile. L’Agenzia osserva che l’unità immobiliare –un polo informatico con caratteristiche strutturali tipiche di un “ufficioNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026strutturato” – era stata classificata in base a criteri oggettivi risultanti dalladocumentazione DOCFA, dalle istruzioni operative e da un sopralluogointerno, elementi tutti ignorati dal giudice del gravame. Tale omissionerenderebbe la motivazione meramente apparente, poiché la sentenza nonchiarisce quali prove siano state considerate né perché siano state ritenuteinsufficienti quelle prodotte dall’Ufficio. Viene, inoltre, ribadito che l’attivitàsvolta dalla contribuente non è elemento determinante ai fini catastalirispetto alle caratteristiche oggettive dell’immobile.3.2. Il motivo può essere riqualificato sub specie dell’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., in ragione della sua effettiva formulazione.Va, difatti, sottolineato che la preclusione della doppia conforme nonsi applica automaticamente all’ipotesi della conferma della decisione diprimo grado, ma richiede, invece, ben più specifici presupposti. Sul punto èstato affermato che la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fattistorici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. “doppia conforme”,presuppone che nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano statedecise in base alle “stesse ragioni”, sicché la preclusione non opera nel casoin cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (tra le tante: Cass., Sez.2^, 12/11/2019, n. 29222; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31779;Cass., Sez. Trib., 20/11/2025, n. 30642) e che il vizio di motivazionefondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione deifatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata insentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che siverta in ipotesi di c.d. “doppia conforme” quanto all'accertamento dei fatti,preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., giusta l'art. 348, ultimo comma, c.p.c. (Cass., Sez.6^-5, 5/11/2018, n. 28174).3.3. Può, quindi, analizzarsi il merito della questione, essendo statotrascurato dal giudice del gravame il coacervo degli elementi probatoriNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026forniti dall’amministrazione finanziaria. L'Ufficio, nelle proprie difese, haprecisato che l’unità immobiliare accertata è un polo informatico per lesoluzioni modulari e integrate della piattaforma web, e che inconsiderazione non soltanto dell’attività svolta (costituente un indizioulteriore circa la destinazione del compendio), ma altresì dellecaratteristiche desunte dalla documentazione allegata alla dichiarazioneDOCFA, e delle istruzioni operative connesse alle disposizioni di cui allalegge n. 208/2015, tale immobile costituisce un “ufficio strutturato”, cometale riconducibile alla categoria D/8 attribuita.In effetti, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte,l’attribuzione della categoria (e della rendita) ad un fabbricato non dipendedall’utilizzazione soggettiva che ne è fatta dal proprietario (ovvero daltitolare di un diritto reale o personale di godimento), ma è connessa alladestinazione oggettiva che è immanente alla sua conformazione strutturaleed alla sua potenzialità funzionale (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5,11/9/2018, n. 22103; Cass., Sez. 5^, 14/10/2020, n. 22166; Cass., Sez.5^, 30/10/2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2/7/2021, n. 18842; Cass., Sez.Trib., 26/7/2023, n. 22573; Cass., Sez. Trib., 15/11/2024, n. 29542; Cass.,Sez. Trib., 5/11/2025, n. 29311).3.4. Per cui, in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobileper le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, nonassume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svoltaall'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elementorafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6^-5,11/9/2018, n. 22103; Cass., Sez. 5^, 3/7/2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^,2/2/2021, n. 2249; Cass., Sez. Trib., 18/4/2023, n. 10242; Cass., Sez.Trib., 2/8/2024, n. 21939; Cass., Sez. Trib., 15/11/2024, n. 29542; Cass.,Sez. Trib., 5/11/2025, n. 29311).Si rammenta, poi, che l’art. 61 del d.P.R. n. 1142/1949 (portante il«Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano») recita: «Il classamentoNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare,la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nelcollocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per lazona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con leunità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Leunità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazioneordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento»; anorma del successivo art. 62 del medesimo decreto: «La destinazioneordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avutoriguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare».3.5. Questa Corte ha già affermato che il provvedimento diinerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo"reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche ingenere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. “destinazioneordinaria”, sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla suadestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30/4/2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^,10/6/2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19/12/2019, n. 34002; Cass., Sez.6^-5, 3/7/2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14/10/2020, n. 22166; Cass.,Sez. 6^-5, 16/11/2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2/2/2021, n. 2249;Cass., Sez. 5^, 9/11/2021, n. 32868; Cass., Sez. Trib., 5/10/2023, n.28114; Cass., Sez. Trib., 15/11/2024, n. 29542); ed ancora che, in temadi rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le propriecaratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assumerilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'internodello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativodella valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6^-5, 11/9/2018, n.Numero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/202622103; Cass., Sez. 5^, 3/7/2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2/2/2021, n.2249; Cass., Sez. Trib., 18/4/2023, n. 10242; Cass., Sez. Trib., 2/8/2024,n. 21939).5.6. Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorreguardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non allacondizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass.,Sez. 5^, 14/10/2020, n. 22166).Non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietàdell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario,mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quantoespressamente previsto come criterio di classificazione per numerosecategorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede unaverifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristichestrutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifichesignificative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinatomomento storico vi viene svolta, che può costituire un criteriocomplementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento(Cass., Sez. 5^, 6/2/2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^,3/7/2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2/2/2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^,9/11/2021, n. 32868; Cass., Sez. Trib., 18/4/2023, n. 10242; Cass., Sez.Trib., 15/11/2024, n. 29542).Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, questesono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C),della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare(gruppo E); ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949, la categoria Draggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, nonsuscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicalitrasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta,ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui allelettere anteriori.Numero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026Per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unitàimmobiliari speciali o particolari, le circolari emanate dall’Agenzia delTerritorio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4/T, ed il 13/4/2007, n. 4/T, hanno precisato cheoccorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristichedegli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza deirequisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e,dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondentealle caratteristiche oggettive dell’immobile (…)». Dal riportato quadronormativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione dellacategoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la naturaoggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualificasoggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumessequalsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplinadel catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoliimmobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che diessi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che vaaccertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrastocon la disciplina urbanistica (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30/10/2020, n.24078; Cass., Sez. 5^, 2/7/2021, n. 18842; Cass., Sez. Trib., 26/7/2023,n. 22573; Cass., Sez. Trib., 15/11/2024, n. 29542).5.7. Alla luce di tali argomentazioni segue, dunque, l’accoglimentoanche della terza censura, così come riqualificata.6. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivoe al terzo motivo, mentre va rigettato quanto al secondo motivo, per cui lasentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 4051/2023Numero sezionale 3158/2026Numero di raccolta generale 10014/2026Data pubblicazione 17/04/2026La Corte accoglie il primo motivo e il terzo motivo; rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]