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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 32974/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nellaimputazione.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge perché, essendo statericonosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla coonestatarecidiva, il decorso della prescrizione doveva essere calcolato in sette anni e seimesi dalla data di commissione del fatto.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per averedisconosciuto la particolare tenuità del fatto, trascurando che in realtà l’imputatonon si allontanò dalla sua abitazione ma soltanto dal perimetro di rilevazione deldispositivo elettronico di controllo portandosi sui gradi nidi ingresso del fabbricatoche ospita la sua famiglia.2.3.

Con il terzo motivi di ricorso si deduce violazione di legge nel rigettareimmotivatamente la richiesta di concedere le circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunciata l’8 aprile 2026 con motivazionecontestuale, sicché il termine di quindici giorni per la sua impugnazione scadeva il24 aprile 2026.Invece, il ricorso è stato proposto il 30 aprile 2026, sicché risulta tardivo exartt. 581, comma 1, lett. a) e 544 cod. proc pen.Pertanto, esso è inammissibile.2.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e contrattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del20/02/2018, Rv. 272389).3.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alpagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruodeterminare in euro 3000.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nellaimputazione.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge perché, essendo statericonosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla coonestatarecidiva, il decorso della prescrizione doveva essere calcolato in sette anni e seimesi dalla data di commissione del fatto.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per averedisconosciuto la particolare tenuità del fatto, trascurando che in realtà l’imputatonon si allontanò dalla sua abitazione ma soltanto dal perimetro di rilevazione deldispositivo elettronico di controllo portandosi sui gradi nidi ingresso del fabbricatoche ospita la sua famiglia.2.3. Con il terzo motivi di ricorso si deduce violazione di legge nel rigettareimmotivatamente la richiesta di concedere le circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata è stata pronunciata l’8 aprile 2026 con motivazionecontestuale, sicché il termine di quindici giorni per la sua impugnazione scadeva il24 aprile 2026.Invece, il ricorso è stato proposto il 30 aprile 2026, sicché risulta tardivo exartt. 581, comma 1, lett. a) e 544 cod. proc pen.Pertanto, esso è inammissibile.2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e contrattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del20/02/2018, Rv. 272389).3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alpagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruodeterminare in euro 3000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]