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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11443/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria con cui si rivolgono critiche al contenuto della comunicazione con cui la difesa è stata avvisata dell'invio del procedimento in Settima Sezione, ribadendo la fondatezza del ricorso con particolare riferimento ai primi due motivi di censura; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata valutazione dell'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] la cui firma, secondo la denuncia della Pellegrini, sarebbe stata falsificata da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato avendo la Corte di merito spiegato, certamente senza trascurare gli esiti della perizia disposta che riconducevano al citato Forcieri la firma apposta, come la conferma da parte di costui dell'autenticità della firma posta in visione chiudesse ogni questione afferente alla sua autenticità, essendo stata la stessa vergata su delibera inserita nel portale telematico due giorni prima rispetto alla data in cui la Pellegrini aveva affermato di aver visto la parte offesa imitare la stessa e, pertanto, falsificarla; che, a fronte di precisa testimonianza resa dall'autore della firma, corretta risulta la valutazione dei Giudici di merito che hanno assegnato valenza non dirimente ad affermazione non precisa resa in diverso procedimento tenuto conto che la stessa (che vedeva il Forcieri dichiarare che il documento era stato certamente in tali termini deliberato e condiviso) non risulta dichiarazione tale da smentire quella resa dinanzi al giudice della decisione che, proprio in questi termini, ha apprezzato le distinte propalazioni ("dichiarazioni non conclusive rese in altro procedimento"); che il ricorrente, di fatto, vorrebbe smentire la valutazione di merito correttamente e logicamente operata in sentenza, dando prevalenza al contenuto della consulenza di parte secondo cui la firma non corrisponderebbe a quella del Forcieri in quanto mera imitazione, così tentando di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione preclusa in sede di legittimità specie al cospetto di perizia di senso opposto e dichiarazione conforme dell'autore; rilevato che proprio le citate ragioni fanno ritenere intimamente contraddittorio il secondo motivo a mente del quale non sarebbe stato acquisito proprio l'atto su cui la ricorrente aveva dichiarato di aver visto apporre la firma falsa, illazione che implicherebbe un'incoerente inutilità, non solo dell'espletamento della perizia, ma soprattutto della consulenza tecnica di parte sulla firma contenuta in delibera (che non consente di comprendere quale atto avrebbe consentito di formulare il giudizio di falsificazione della firma da parte del consulente di parte); che l'assunto poggia sul presupposto in fatto smentito secondo cui la delibera non fosse stata ancora firmata; osservato che, a fronte dell'incontestato dato che vedeva la delibera inserita, debitamente firmata ed idonea al fine, nel portale telematico due giorni prima rispetto alla data che, a dire della ricorrente, la stessa sarebbe stata falsificata dalla Roggerone, corretto risulta il ragionamento effettuato dai Giudici di merito che hanno ritenuto indimostrato l'assunto secondo cui fosse stato inserito un documento privo di firma ed incompleto ipotizzando la possibilità che nel registro cartaceo fosse stato immesso il medesimo atto, firmato in data successiva rispetto a quello già inserito; che ancora una volta la ricorrente ipotizza una lettura dei dati processuali tale da fondare un'alternativa ricostruzione degli eventi adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito che proprio sulla possibilità della coesistenza di differenti provvedimenti, hanno fatto pertinente riferimento all'inserimento della delibera in originale nel portale telematico, così dando conto dei risultati dell'istruttoria dibattimentale che aveva negato la possibilità che potesse essere stato formato un distinto atto; rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai giudici di merito risulta il motivo con cui si mette in discussione la sussistenza del dolo di calunnia, elemento ritenuto esistente sulla base della complessiva valutazione della condotta smentita; che non corrisponde al vero il dato a mente del quale la Corte di appello avrebbe di fatto ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia in termini di omesso controllo (di natura colposa) valorizzando la possibilità della Pellegrini di poter controllare sul portale il previo inserimento dell'atto, visto che tale dato (nel senso che è stato accertato che la ricorrente, proprio immediatamente dopo l'inserimento della delibera, aveva potuto consultare il portale) è stato valorizzato per decifrare l'elemento soggettivo della condotta contestata in quanto deponeva per la dimostrazione della consapevolezza di accusare falsamente persona che si sapeva innocente; rilevato che riproduttivo di identica censura risulta anche il quarto motivo attraverso il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificate dalla non illogica motivazione che vedeva la Pellegrini non aver mai neppure tentato alcuna azione riparatoria così dando conto della assenza di elementi positivamente valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria con cui si rivolgono critiche al contenuto della comunicazione con cui la difesa è stata avvisata dell'invio del procedimento in Settima Sezione, ribadendo la fondatezza del ricorso con particolare riferimento ai primi due motivi di censura; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata valutazione dell'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] la cui firma, secondo la denuncia della Pellegrini, sarebbe stata falsificata da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato avendo la Corte di merito spiegato, certamente senza trascurare gli esiti della perizia disposta che riconducevano al citato Forcieri la firma apposta, come la conferma da parte di costui dell'autenticità della firma posta in visione chiudesse ogni questione afferente alla sua autenticità, essendo stata la stessa vergata su delibera inserita nel portale telematico due giorni prima rispetto alla data in cui la Pellegrini aveva affermato di aver visto la parte offesa imitare la stessa e, pertanto, falsificarla; che, a fronte di precisa testimonianza resa dall'autore della firma, corretta risulta la valutazione dei Giudici di merito che hanno assegnato valenza non dirimente ad affermazione non precisa resa in diverso procedimento tenuto conto che la stessa (che vedeva il Forcieri dichiarare che il documento era stato certamente in tali termini deliberato e condiviso) non risulta dichiarazione tale da smentire quella resa dinanzi al giudice della decisione che, proprio in questi termini, ha apprezzato le distinte propalazioni ("dichiarazioni non conclusive rese in altro procedimento"); che il ricorrente, di fatto, vorrebbe smentire la valutazione di merito correttamente e logicamente operata in sentenza, dando prevalenza al contenuto della consulenza di parte secondo cui la firma non corrisponderebbe a quella del Forcieri in quanto mera imitazione, così tentando di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione preclusa in sede di legittimità specie al cospetto di perizia di senso opposto e dichiarazione conforme dell'autore; rilevato che proprio le citate ragioni fanno ritenere intimamente contraddittorio il secondo motivo a mente del quale non sarebbe stato acquisito proprio l'atto su cui la ricorrente aveva dichiarato di aver visto apporre la firma falsa, illazione che implicherebbe un'incoerente inutilità, non solo dell'espletamento della perizia, ma soprattutto della consulenza tecnica di parte sulla firma contenuta in delibera (che non consente di comprendere quale atto avrebbe consentito di formulare il giudizio di falsificazione della firma da parte del consulente di parte); che l'assunto poggia sul presupposto in fatto smentito secondo cui la delibera non fosse stata ancora firmata; osservato che, a fronte dell'incontestato dato che vedeva la delibera inserita, debitamente firmata ed idonea al fine, nel portale telematico due giorni prima rispetto alla data che, a dire della ricorrente, la stessa sarebbe stata falsificata dalla Roggerone, corretto risulta il ragionamento effettuato dai Giudici di merito che hanno ritenuto indimostrato l'assunto secondo cui fosse stato inserito un documento privo di firma ed incompleto ipotizzando la possibilità che nel registro cartaceo fosse stato immesso il medesimo atto, firmato in data successiva rispetto a quello già inserito; che ancora una volta la ricorrente ipotizza una lettura dei dati processuali tale da fondare un'alternativa ricostruzione degli eventi adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito che proprio sulla possibilità della coesistenza di differenti provvedimenti, hanno fatto pertinente riferimento all'inserimento della delibera in originale nel portale telematico, così dando conto dei risultati dell'istruttoria dibattimentale che aveva negato la possibilità che potesse essere stato formato un distinto atto; rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai giudici di merito risulta il motivo con cui si mette in discussione la sussistenza del dolo di calunnia, elemento ritenuto esistente sulla base della complessiva valutazione della condotta smentita; che non corrisponde al vero il dato a mente del quale la Corte di appello avrebbe di fatto ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia in termini di omesso controllo (di natura colposa) valorizzando la possibilità della Pellegrini di poter controllare sul portale il previo inserimento dell'atto, visto che tale dato (nel senso che è stato accertato che la ricorrente, proprio immediatamente dopo l'inserimento della delibera, aveva potuto consultare il portale) è stato valorizzato per decifrare l'elemento soggettivo della condotta contestata in quanto deponeva per la dimostrazione della consapevolezza di accusare falsamente persona che si sapeva innocente; rilevato che riproduttivo di identica censura risulta anche il quarto motivo attraverso il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificate dalla non illogica motivazione che vedeva la Pellegrini non aver mai neppure tentato alcuna azione riparatoria così dando conto della assenza di elementi positivamente valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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