CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza del reato anche sull'assunto dell'integrazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato, riproduttivo di censure confutate adeguatamente dalla Corte di appello oltre che teso alla rivalutazione degli elementi di prova che la Corte di appello ha adeguatamente apprezzato rievocando la vicenda per come ricostruita attraverso le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, apoditticamente ritenuti inattendibili, evidenziando le ragioni che portavano a ritenere inattendibili le dichiarazioni dell'imputato e della convivente dì costui (pagg. 3 e 4); rilevato che anche il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla ritenuta recidiva, al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è riproduttivo di analoghe censure confutate con corretti riferimenti dalla Corte di appello che ha rilevato: 1) che come la pregressa condanna nel quinquennio rivelasse una maggiore pericolosità tale da giustificare l'aumento di pena; 2) che l'assenza di elementi positivi da valorizzare era tale da giustificare il rigetto delle richieste attenuanti generiche alla luce della trasgressiva personalità dell'imputato che non ebbe a dimostrare alcun segno di resipiscenza; 3) la congruità della quantificazione della pena, determinata in misura appena superiore al minimo edittale, e dell'aumento per la continuazione, in ragione della valorizzata condotta svoltasi all'interno di un ufficio pubblico (anagrafe comunale) disturbandone il regolare funzionamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec