CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 21 febbraio 2019, annullava la sentenza 8 febbraio 2019 della Corte di appello di Messina - che aveva riformato quoad poenam la sentenza 2 dicembre 2014 del Tribunale di Messina con cui era stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - «limitatamente alla statuizione sulla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]». La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata nell'intestazione della presente sentenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena nella misura di anni 4 di reclusione, pronunciandosi altresì sulle pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 125, 192, 533 e 623 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 40 cpv. cod. pen. e 216, 217, secondo comma, e 219 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), e vizio di motivazione. Rileva la difesa che la sentenza di annullamento censurava la sentenza della Corte di appello di Messina per la mancanza di una motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, non risultando con chiarezza, sulla base della motivazione, se l'accertamento della condotta criminosa avesse riguardato la distruzione di scritture contabili o l'omessa tenuta impeditiva della ricostruzione di patrimonio e movimenti con diverso modo di porsi dell'elemento soggettivo (essendo richiesto nel primo caso il dolo specifico e nel secondo il dolo generico). La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio non avrebbe offerto alcuno spunto motivazionale rafforzato rispetto alla sentenza annullata, limitandosi a rilevare l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie per gli anni in contestazione e a confondere nuovamente l'elemento oggettivo con l'elemento soggettivo, per la presenza del quale si sarebbe dovuto, invece, accertare ed esplicitare lo scopo eventualmente perseguito dall'agente, vale a dire la realizzazione di un ingiusto profitto o la volontà di recare pregiudizio ai creditori. Lamenta la difesa che la Corte territoriale, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa dell'art. 216, primo comma, n. 2 L.F., ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che la Corte territoriale abbia negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, basandosi solo ed esclusivamente sulla gravità delle condotte tenute dall'imputato e sui precedenti penali del medesimo, trascurando il comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo successivo ai fatti oggetto di contestazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. La sentenza impugnata muove dalla distinzione delle due fattispecie alternative della condotta di bancarotta fraudolenta documentale su cui fa leva la stessa sentenza di annullamento e richiama la giurisprudenza secondo cui l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, la quale integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Rileva, quindi, che l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto della società, materialmente ha omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie per gli anni 2008-2009-2010 ed i registri dei cespiti ammortizzabili, nonché di predisporre il bilancio per gli esercizi 2006-2007-2008-2009, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; e che, quindi, la sua condotta è riconducibile all'occultamento delle scritture contabili, potendosi lo stesso realizzare anche attraverso l'omessa tenuta delle scritture contabili. Con riguardo all'elemento soggettivo, poi, da un lato, ritiene condivisibile quanto osservato dal primo Giudice, secondo cui le gravi carenze riscontrate nella contabilità devono essere ritenute espressione di una volontà dell'imputato preordinata alla tenuta delle scritture contabili in modo da rendere impossibile una ricostruzione del volume degli affari e del patrimonio, non essendo ravvisabile una giustificazione alternativa lecita nell'operato dell'amministratore di fatto; dall'altro, ritiene inevitabile l'incidenza sulla prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione della bancarotta fraudolenta documentale del fatto che risulta già pacificamente accertata la sussistenza dell'analogo dolo specifico richiesto per l'integrazione della bancarotta fraudolenta per distrazione commessa dallo stesso imputato e per la quale è intervenuto giudicato. Considera ragionevole, quindi, ritenere che l'odierno imputato, da un lato, abbia distratto il patrimonio della società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, e, dall'altro, abbia agito allo stesso scopo omettendo di tenere le scritture contabili o addirittura occultandole, ben consapevole del fatto che con tale condotta avrebbe impedito di tutelare gli interessi dei creditori attraverso un'accurata ricostruzione del patrimonio sociale. Aggiunge la sentenza in esame che non ha fondamento il rilievo difensivo circa la sussistenza di un notevole lasso temporale tra la condotta tenuta e la successiva dichiarazione di fallimento, tale da incidere sulla riconoscibilità della preordinata volontà di nuocere ai creditori, essendo avvenuta l'omessa tenuta delle scritture contabili dal 2008 al 2010 e dunque proprio negli anni immediatamente precedenti la dichiarazione di fallimento del 18 novembre 2010. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, le censure difensive sopra riportate, che lamentano confusione tra elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale e tra ipotesi alternative di cui all'art. 216, primo comma, n. 2 L.F., manifestano la loro infondatezza. 1.2. Manifestamente infondato e non consentito è, invece, il secondo motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre