CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24471/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 707 cod. pen. non solo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma anche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte d'Appello, invero, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento confermando la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al reato in questione, il quale risulta integrato dal ritrovamento di oggetti idonei ad aprire o sforzare serrature (tronchesina taglia bulloni, tenaglia in acciaio, pinza a pappagallo) sotto il sedile posteriore del veicolo della compagna di cui questi era alla guida (si veda, in particolare, pag. 2), in quanto è sufficiente, ai fini della configurabilità, il possesso ovvero l'immediata disponibilità (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Rv. 268441001); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria è manifestamente infondato, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6) in ragione delle modalità della condotta e dei molteplici precedenti penali posti a carico dell'imputato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così dec