CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 settembre 2024
Cassazione n. 41968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie depositate da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha rinunciato al ricorso, ed il 10/09/2025, di replica alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen. in relazione al proc. pen. n. 8638/2019 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma, X sezione penale. 2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta in data 03/09/2024, con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ed altra il 10/09/2025, con la quale ha inteso, comunque, replicare alle considerazioni del P.G.. 4. Rileva il Collegio che alla rinuncia alla predetta istanza consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e, con essa, la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Luci eriàli Sergio eltrani E. PC, .5 'n'MT., [OSCURATO:PERSONA] 1 5 NOI'. 2024 IL " 7z~i g